Secondo recenti comunicazioni arrivano le nuove FAQ relative alla possibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito per i bonus dell’edilizia. In particolare il giorno 4 febbraio 2022 viene sbloccata la procedura che permette ai cittadini di comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di ricevere il credito delle agevolazioni fiscali sotto forma di sconto in fattura oppure cessione del credito.
In molti casi non è obbligatorio presentare il visto di conformità, che è stato introdotto come obbligo esteso dal Decreto Antifrode. Rimane non obbligatorio per interventi di edilizia libera e per lavori al di sotto di 10.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto alcuni chiarimenti che riguardano da vicino queste agevolazioni fiscali. Vediamo nell’articolo quali sono i principali argomenti trattati e le informazioni aggiuntive per poter accedere nel 2022 alle agevolazioni fiscali, in particolare con sconto in fattura e cessione del credito.
Sblocco delle procedure di richiesta
Secondo le recenti comunicazioni vengono sbloccate a partire dal giorno 4 febbraio 2022 le procedure per poter richiedere lo sconto in fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali per l’edilizia. Viene infatti in questa giornata aggiornato il sistema web per trasmettere le comunicazioni.
Un chiarimento va effettuato per quanto riguarda l’obbligo del visto di conformità. Si tratta di una disposizione introdotta con il Decreto Antifrode, ma non si applica per tutti i lavori di ristrutturazione. È possibile richiedere (anche con cessione del credito e sconto in fattura) le agevolazioni senza visto di conformità per i lavori di edilizia libera, e per interventi che non superano i 10.000 euro di spesa.
I lavori di edilizia libera sono tutti quelli per cui non è necessario richiedere particolari autorizzazioni o permessi per poter procedere. Si tratta di lavori di piccola entità, che riguardano principalmente la manutenzione di piccole parti degli immobili. È possibile infatti richiedere l’accesso alle agevolazioni senza visto di conformità nel caso in cui il soggetto decida di compiere lavori su muretti, ripostigli, piccoli gazebo, montacarichi, sanitari, barbecue e simili.
L’Agenzia delle Entrate in una risposta recente specifica le modalità di obbligo del visto di conformità, unito all’attestazione della congruità delle spese. Questi obblighi iniziano a partire da tutte le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate avvenute dal 12 novembre 2021.
Questo significa che in caso di lavori non ammessi all’esonero, è necessario procedere con il visto di conformità per i lavori dal 12 novembre.
Spese detraibili per il Superbonus 110%
Sempre con le FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate viene anche riconfermata una questione che riguarda i lavori complessivi agevolabili per il Superbonus 110%. In particolare questa risposta va a confermare alcune misure che riguardano l’ampliamento temporale delle agevolazioni.
I soggetti che fruiscono del Superbonus su edifici da 2 a 4 unità immobiliari (distintamente accatastate) possono accedere all’agevolazione, se entro il 30 giugno sono stati effettuati almeno il 60% dei lavori. Si richiede se questa percentuale riguarda l’intervento complessivo applicato nell’immobile, considerando non solamente i lavori relativi al Superbonus ma anche quelli che rientrano in altre tipologie di agevolazioni.
La risposta in questo caso è affermativa anche per il 2022, in quanto sono compresi per il calcolo del 60% anche tutti i lavori che non sono direttamente agevolabili con il Superbonus 110%.
Eliminazione barriere architettoniche
Un’altra risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda da vicino l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di un tipo di lavoro che è ancora agevolabile per il 2022, definito come trainato relativamente al Super Ecobonus del 110%. In questa categoria rientrano anche i lavori su ascensori e montacarichi, che favoriscono la mobilità interna ed esterna dell’abitazione, soprattutto da parte di persone portatrici di handicap.
Questi lavori sono ammessi al Superbonus anche se sono stati effettuati insieme agli interventi antisismici. Secondo i limiti massimi di spesa è prevista una soglia di 96.000 euro agevolabile sulla singola unità abitativa, e le sue pertinenze. Come riporta la risposta ufficiale, nel caso di lavori su parti comuni di edifici, i limiti di spesa sono da applicare separatamente per i diversi interventi:
“Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, il Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.”
Questo significa che i lavori effettuati sulla singola abitazione hanno un limite di spesa di 96.000 euro separato da un ulteriore limite di spesa di 96.000 euro per i lavori svolti sulle parti comuni del condominio. Si tratta quindi di una autonomia di spesa delle singole abitazioni o unità abitative.
Visto di conformità e eccezioni
Non è previsto invece obbligo di visto di conformità per accedere alle agevolazioni del Superbonus quando la comunicazione viene e presentata e successivamente modificata in modo diretto dal contribuente, attraverso il modello precompilato 730 o il modello redditi. Questo vuol dire che quando il contribuente ha la necessità di modificare i dati relativi alle spese rientranti in questo bonus tramite dichiarazione dei redditi non dovrà procedere alla richiesta del visto di conformità ad un professionista intermediario.
Per quanto riguarda invece il cittadino che non vuole accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito, ma vuole usufruire delle agevolazioni tramite credito normalmente erogato, è comunque necessario richiedere il visto di conformità nel caso in cui si operi attraverso un professionista abilitato o un centro CAF. Le spese relative al rilascio del visto di conformità da parte di soggetti terzi quindi rientrano tra le spese detraibili con i bonus. Queste spese quindi vanno inserite nel documento che riporta le spese complessive per i lavori.
Risposte sui prezzari per la congruità delle spese
Arrivano infine anche alcune interessanti risposte sulle conferme della congruità dei costi, in riferimento ai prezzi sostenuti per i diversi interventi agevolabili. Secondo il recente Decreto Antifrode anche questo è un passaggio obbligatorio per poter richiedere le agevolazioni.
I tecnici abilitati quindi devono procedere alla conferma della congruità dei prezzi sostenuti per gli specifici lavori. Si fa quindi riferimento ai prezzare individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Questi prezzari devono essere applicabili anche in queste circostanze:
- Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;
- Interventi per il recupero e restauro della facciata esterna degli edifici in zona A o B;
- Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
Queste disposizioni hanno quindi una valenza interpretativa e retroattiva, ed è possibile utilizzare i prezzari predisposti dalle regioni, dalle province autonome o dalle locali Camere di Commercio, oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020.
Buongiorno,
volevo sapere se una persona fisica che sostituisce gli infissi, spendendo meno di 10.000 euro, usufruendo dell’ecobonus al 50%, senza intermediari, e volendo fare la cessione del credito, devo chiedere un visto di conformità? l’azienda che ha effettuato i lavori ha rilasciato una Dichiarazione di conformità infissi per trasmittanze varie….è la stessa cosa? grazie