Rottamazione quinquies: online il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per scaricare bollettini
L’appuntamento con la prima o unica rata della Rottamazione-quinquies si avvicina a grandi passi. Entro il 31 luglio 2026, infatti, i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali dovranno effettuare il primo versamento.
Per agevolare chi non ha ancora ricevuto o ha smarrito la Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) entro lo scorso 30 giugno, è stato attivato un nuovo servizio online. La vera novità? È possibile scaricare i bollettini e il piano delle rate direttamente dal portale, senza bisogno di credenziali SPID, CIE o CNS.
Vediamo nel dettaglio come funziona il servizio e come ottenere subito i moduli di pagamento.

Cos’è la Comunicazione delle somme dovute?
La Comunicazione delle somme dovute è il documento ufficiale con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione risponde alla domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies (presentata entro il 30 aprile 2026).
All’interno di questa lettera il contribuente trova informazioni cruciali:
- L’esito della domanda: accoglimento o eventuale rigetto;
- Il prospetto di sintesi: l’elenco dei carichi (debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023) inclusi nella definizione agevolata;
- Il piano di scadenze: il dettaglio delle rate e i relativi importi;
- I moduli di pagamento: i bollettini necessari per effettuare i versamenti.
Senza questo documento, risulta impossibile conoscere con precisione gli importi da versare e rispettare la scadenza del 31 luglio.
Nuovi moduli online senza credenziali: come funziona il servizio
Mentre i contribuenti in possesso di SPID, CIE o CNS possono scaricare autonomamente la comunicazione accedendo alla propria area riservata del sito AdER, il nuovo strumento si rivolge specificamente a chi ha difficoltà di accesso o ha presentato la domanda tramite l’area pubblica del portale.
Il servizio è attivo dal 7 luglio 2026 direttamente nell’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Per richiedere la copia della comunicazione bastano pochissimi passaggi e nessun login digitale:
- Inserire il Codice Fiscale del contribuente per cui è stata richiesta la sanatoria;
- Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Indicare l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere il documento.
Una volta completata la procedura, l’AdER invierà la copia della lettera con tutti i moduli di pagamento direttamente alla casella di posta elettronica indicata.
Nota per i delegati ed eredi: La procedura semplificata può essere utilizzata non solo dal diretto interessato, ma anche da legali rappresentanti, tutori, curatori o eredi della persona che ha presentato l’istanza.
Chi rischia di non avere i bollettini?
Il servizio online è di vitale importanza soprattutto per chi ha presentato la domanda di definizione agevolata senza credenziali personali (sfruttando l’area pubblica). In questo caso, infatti, l’Agenzia ha provveduto a inviare la comunicazione tramite Pec o raccomandata cartacea.
In caso di mancato recapito, smarrimento della lettera o indisponibilità della casella Pec, questo strumento consente di recuperare la documentazione in tempo utile, evitando il rischio di decadere dai benefici della sanatoria a causa di un mancato pagamento entro il 31 luglio 2026.
Rottamazione-quinquies: un breve riepilogo dei vantaggi
Ricordiamo che la Rottamazione-quinquies (introdotta dalla Legge n. 199/2025) permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando esclusivamente la quota capitale e le spese per le procedure esecutive o di notifica.
Sono completamente azzerati:
- Sanzioni e interessi di mora;
- Sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali;
- L’aggio di riscossione.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative (comprese le multe stradali), non sono dovuti gli interessi (comprese le maggiorazioni) e l’aggio. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o dilazionato fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni.