Rottamazione quinquies per multe e tributi locali: in quali casi?

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Tra le misure in arrivo con la prossima manovra di bilancio c’è anche la rottamazione quinquies. Rientrano nella nuova rottamazione anche le cartelle relative alle multe per violazioni del codice della strada. Per quanto riguarda le tasse locali, dall’IMU fino alla TARI, la scelta spetterà ai singoli enti, e quindi a Comuni e Regioni per le imposte di propria competenza.


La rottamazione quinquies riguarderà i debiti fiscali accumulati tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Nella rottamazione rientreranno anche le cartelle relative alle multe per violazioni del codice della strada.

Per quanto riguarda le tasse locali, come IMU e TARI, la scelta spetterà invece ai singoli enti, e quindi a Comuni e Regioni per le imposte di propria competenza.

Le Regioni e gli enti locali possono introdurre forme di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni. In questa ipotesi, devono concedere ai contribuenti almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, per mettersi in regola.

Quali multe rientrano nella nuova Rottamazione?

La Rottamazione quinquies ricomprende solo le cartelle esattoriali che si riferiscono a tributi statali, rientrano anche le multe automobilistiche se irrogate dalla polizia stradale o dai carabinieri. Se è stata emessa dai vigili urbani, non rientra nella rottamazione.

Tuttavia, anche i Comuni possono decidere di aderire ad una definizione agevolata analoga a quella nazionale, anche i Comuni possono concedere la rottamazione.

Come fare domanda?

La domanda si potrà inoltrare solo online, mediante il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia metterà a disposizione entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge l’area riservata con i dati dei debiti che possono essere rottamati. Nel modulo andranno indicati i carichi da sanare e il numero di rate desiderato.

Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo esatto da pagare e le scadenze delle rate. I contribuenti ammessi riceveranno un nuovo piano dei pagamenti e, per perfezionare l’adesione, occorre pagare la prima o unica rata entro il 31 luglio 2026. Le successive rate scadono il 30 settembre e il 30 novembre. Dal 2027 si paga entro il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. 

Le 54 rate bimestrali devono essere pagate in nove anni, ovvero fino al 31 maggio 2035 e devono avere un importo minimo di 100 euro. A partire dalla seconda rata si applica un tasso di interesse del 4%.

Decadenza

La decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, oppure nel caso di omesso versamento dell’ultima rata.

Debiti ammessi

  • Tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA nazionale, imposte dirette e indirette) affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023;
  • Contributi previdenziali/assistenziali (es. INPS) affidati alla riscossione affidati all’AdER tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023;
  • Tributi locali ammessi se l’ente impositore aderisce alla rottamazione;
  • Cartelle già rateizzate ammesse se non rientrano in piani ancora attivi (l’adesione può comunque sostituire il piano in corso).
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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