Come applicare la ritenuta convenzionale sui pagamenti verso la Russia e come trattare in Italia le ritenute russe in violazione del Trattato, tra MAP e credito d’imposta.
L’operatività con controparti russe richiede oggi scelte tecniche rapide e fondate, dall’applicazione della ritenuta convenzionale italiana sui pagamenti in uscita alla gestione del credito d’imposta estero per ritenute applicate in Russia in violazione del Trattato, in un contesto privo di un intervento legislativo espresso e con prassi amministrativa consolidata su rimborso alla fonte e MAP, la procedura amichevole tra Stati, ancora attivabile ex art. 26 della Convenzione Italia–Russia.
La sospensione unilaterale decisa dalla Federazione Russa nel 2023 ha inciso sulle clausole sostanziali del Trattato, senza però determinarne la formale inefficacia. Mentre dividendi, interessi e royalties subiscono ora l'imposizione piena russa del 20%, l'Italia mantiene formalmente in vigore il trattato, creando una situazione asimmetrica che richiede soluzioni immediate e pragmatiche per tutelare gli interessi economici delle imprese italiane. Pertanto, viene lasciata totalmente agli operatori la necessità di calibrare ritenute, documentazione e strategie di mitigazione della doppia imposizione nel rispetto della prassi italiana vigente.
La sospensione unilaterale: contesto e implicazioni immediate
Con decreto dell’8 agosto 2023 la Federazione Russa ha sospeso unilateralmente l’efficacia di numerose previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni con Paesi “ostili”, includendo l’Italia, e colpendo in particolare le riduzioni su dividendi, interessi e canoni previste dalla convenzione, imponendo ai propri contribuenti l’applicazione delle aliquote domestiche sui flussi in uscita, come il 20% sulle royalties.
La decisione russa di sospendere le clausole convenzionali rappresenta una violazione del diritto internazionale pattizio, specificamente della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ratificata con Legge n. 112/1974. Tale sospensione ha eliminato l'applicazione del cosiddetto "trittico" delle aliquote ridotte su dividendi (10%), interessi (10%) e canoni (0%), ripristinando de facto le aliquote domestiche russe.
A differenza di Stati Uniti e diversi paesi UE che hanno adottato contromisure immediate, l'Italia non ha ancora assunto una posizione ufficiale sulla questione. Questo silenzio istituzionale amplifica l'incertezza operativa per le imprese, che devono navigare tra il rispetto formale di una convenzione teoricamente vigente e la realtà di ritenute applicate in violazione della stessa.
A livello italiano, nonostante l’assenza di una norma positiva di legge, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Convenzione Italia–Russia resta efficace e consente di applicare la ritenuta convenzionale ridotta sui pagamenti dall’Italia verso la Russia, in luogo dell’aliquota domestica del 26%, con un riferimento espresso nella risposta a interpello n. 206 del 7 agosto 2025.
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