Transfer pricing: sentenza Milano cambia onere prova. Fisco deve motivare cambio metodo prezzi trasferimento. Nuovi equilibri probatori.
La Corte di giustizia tributaria di Milano ha segnato un punto di svolta nel transfer pricing con la sentenza n. 5328/10/2024. Per la prima volta viene applicato rigorosamente il comma 5-bis dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 546/92, stabilendo che l’amministrazione finanziaria deve provare in modo adeguato le proprie contestazioni sui prezzi di trasferimento. La decisione ribalta anni di prassi in cui i verificatori cambiavano metodo di analisi senza fornire motivazioni convincenti, scaricando sul contribuente l’intero peso della prova.
Il caso nasce da una rettifica per omessa contabilizzazione di componenti positivi verso parti correlate. L’ufficio aveva contestato la mancanza di documentazione idonea e aveva applicato un metodo diverso da quello del contribuente per calcolare i prezzi arm’s length. I giudici hanno accolto il ricorso, stabilendo che i verificatori non avevano giustificato adeguatamente il rigetto del metodo aziendale.
La tradizionale ripartizione dell’onere della prova
La Cassazione ha consolidato negli anni una posizione precisa sulla ripartizione dell’onere probatorio nel transfer pricing. Secondo l’orientamento maggioritario, espresso nelle sentenze n. 22010/2013, n. 10742/2013, n. 16398/2015, n. 16397/2015 e più recentemente n. 6101/2024, il Fisco deve provare soltanto due elementi:
- Che le operazioni sono avvenute tra parti correlate e
- Che i valori si discostano significativamente dal principio di libera concorrenza.
Al contribuente spetta invece dimostrare tutti gli altri elementi a supporto della conformità con il principio arm’s length. Questa ripartizione si basa sul principio di vicinanza della prova dell’articolo 2697 del Codice civile, secondo cui l’onere probatorio ricade su chi ha maggiore facilità di accesso agli elementi di prova.
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