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Direttiva madre-figlia: la Cassazione chiarisce quando spetta il rimborso della ritenuta sui dividendi

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
3 min di lettura
In sintesi

Cassazione, ord. 17347/26, chiarisce che per il rimborso della ritenuta art. 27-bis basta il potenziale assoggettamento a imposta all'estero

Il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da una società italiana alla controllante UE ex art. 27-bis DPR 600/73 richiede che la società madre sia soggetta a imposta nel proprio Stato di residenza: secondo la Cassazione è sufficiente il potenziale assoggettamento, senza necessità di effettivo pagamento. L’Agenzia delle Entrate non può negare il rimborso basandosi sul solo fatto che i dividendi non abbiano generato imposta nel Paese estero per effetto di un regime di esenzione locale, né contestare l’abuso del diritto con indizi formali come patti parasociali o coincidenza di cariche.


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17347 del 3 giugno 2026, ridefinisce i presupposti per il rimborso della ritenuta sui dividendi infragruppo: assoggettamento a imposta significa esposizione potenziale alla potestà impositiva dello Stato estero, non pagamento effettivo. Sull’abuso del diritto, l’onere della prova resta in capo all’Amministrazione e richiede test sostanziali, non presunzioni formali.

Il regime di esenzione dalla ritenuta previsto dall’art. 27-bis del DPR n. 600/1973, norma di recepimento della Direttiva 2011/96/UE, è tornato al centro di un importante intervento della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una SpA italiana alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi distribuiti alla propria controllante olandese. La pronuncia fissa due principi distinti, entrambi con ricadute operative dirette per i commercialisti che assistono gruppi con strutture holding in ambito UE.

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Il caso: holding olandese e diniego di rimborso

La vicenda trae origine dalla distribuzione di dividendi da una SpA italiana alla propria controllante residente nei Paesi Bassi. La società olandese aveva richiesto l’applicazione del regime di esenzione ex art. 27-bis DPR 600/73, ma l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso della ritenuta operata.

I giudici di appello avevano confermato il diniego, qualificando la holding olandese come costruzione di puro artificio, creata per canalizzare flussi reddituali verso un regime fiscale più favorevole. A supporto di questa conclusione erano stati valorizzati la presenza di patti parasociali e la coincidenza di ruoli di governance tra i soggetti coinvolti. La residenza nei Paesi Bassi era stata di conseguenza declassata a mera domiciliazione, priva di sostanza economica reale.

La Cassazione ha ribaltato integralmente questa impostazione.

Primo principio: assoggettamento a imposta non significa pagamento effettivo

Il primo punto chiarito dall’ordinanza riguarda il requisito dell’assoggettamento a imposta della società madre estera, previsto dall’art. 2 della Direttiva 2011/96/UE e recepito dall’art. 27-bis DPR 600/73.

I giudici di appello avevano subordinato il diritto al rimborso alla prova del concreto pagamento delle imposte nei Paesi Bassi. La Cassazione ha ritenuto questa lettura errata. Il requisito di assoggettamento a imposta va interpretato come potenziale esposizione alla potestà impositiva dello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo esborso finanziario. È sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo della società estera nel proprio ordinamento, a prescindere dal fatto che l’imposta risultante sia poi effettivamente dovuta o versata.

Questo principio ha un rilievo pratico immediato: holding UE che beneficiano di regimi di esenzione o di participation exemption nel proprio Stato di residenza, come accade normalmente nei Paesi Bassi, in Lussemburgo e in altri Stati con regimi di esenzione sui dividendi in entrata, non perdono per questo motivo il diritto al rimborso della ritenuta italiana. La condizione richiesta dalla Direttiva è strutturale, non legata all’esito fiscale del singolo dividendo percepito.

Secondo principio: onere della prova dell’abuso grava sull’Amministrazione

Il secondo punto affrontato dall’ordinanza riguarda la clausola antiabuso applicabile in ambito direttiva madre-figlia.

La Cassazione ribadisce che spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di una pratica abusiva. Il contribuente è tenuto unicamente a dimostrare la ricorrenza dei requisiti formali previsti dall’art. 27-bis: forma giuridica, residenza UE, assoggettamento a imposta e possesso della partecipazione nella misura e per il periodo richiesti.

La prova dell’abuso, inoltre, non può fondarsi su indizi formali, patti parasociali, coincidenza di cariche, struttura organizzativa snella, né su presunzioni astratte. L’Amministrazione deve articolare la propria contestazione attraverso due test sostanziali specifici e congiunti:

Test 1: Effettività dell’attività economica. La holding deve svolgere un’attività economica reale. La Cassazione precisa che la mera gestione di partecipazioni, tipica di una holding pura, costituisce di per sé un’attività economica reale. Una struttura organizzativa leggera non è, da sola, sintomo di artificiosità.

Test 2: Disponibilità giuridica ed economica dei dividendi. Occorre verificare se la società percipiente sia vincolata, giuridicamente o di fatto, a ritrasferire i dividendi a terzi. Solo in questo caso il soggetto formale non è il beneficiario effettivo.

La sentenza impugnata, non avendo applicato questi criteri e avendo fondato il diniego su presunzioni formali, aveva violato i principi che governano l’accertamento dell’abuso del diritto in ambito eurounitario.

Impatto operativo: cosa cambia per il commercialista

L’ordinanza 17347/2026 ridefinisce in modo significativo il perimetro difensivo disponibile nei contenziosi sul rimborso della ritenuta ex art. 27-bis. In sintesi:

Sul requisito di assoggettamento a imposta: non è necessario dimostrare che l’imposta sia stata concretamente versata nel Paese estero. È sufficiente che la holding UE sia soggetta al regime impositivo societario del proprio Stato, anche se i dividendi ricevuti risultano poi esenti per effetto di norme interne.

Sull’abuso del diritto: l’Agenzia delle Entrate non può fondare il diniego su elementi formali come patti parasociali, struttura snella o coincidenza di cariche. Deve provare, con elementi oggettivi e concordanti, sia l’assenza di attività economica reale sia il vincolo di ritrasferimento dei dividendi a soggetti terzi. La mera holding pura, purché titolare effettiva dei dividendi, non è per definizione una costruzione artificiosa.

Chi abbia ricevuto un diniego di rimborso fondato sull’assenza di effettivo pagamento d’imposta all’estero, o su contestazioni di artificiosità basate su indizi puramente formali, ha ora basi giurisprudenziali solide per riaprire la questione — sia in sede di autotutela che in sede contenziosa.

Per un’analisi completa dei requisiti del regime madre-figlia e della procedura di rimborso ex art. 27-bis, si rimanda all’articolo dedicato: Holding UE e rimborso ritenuta dividendi: come funziona la direttiva madre-figlia.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 17347 del 3 giugno 2026
  • Art. 27-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 600
  • Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 (direttiva madre-figlia)
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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