Holding UE con applicazione direttiva “madre figlia”

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Possibilità di applicare la direttiva "madre figlia" per la distribuzione di dividendi erogati da società controllata italiana a controllante UE che svolge il ruolo di holding quando viene dimostrato che questa non funge da società interposta (anche se si limita alla mera gestione di partecipazioni).

Il passaggio di dividendi tra società operative residenti in Italia ed holding o società interposte estere deve sempre essere valutato con attenzione. È evidente il fatto che la società italiana che procede alla distribuzione del dividendo, nella qualità di sostituto di imposta, sia tenuta a verificare se la controllante comunitaria:

Ha titolo per accedere alle singole Convenzioni, oppure
Ha titolo per accedere ai benefici della c.d. Direttiva "madre-figlia".

In particolare, la problematica si pone nel momento in cui la società controllante UE funge da società interposta svolgendo esclusivamente mera attività di gestione di partecipazioni. Vediamo, di seguito tutte le info per capire meglio questa casistica.
La ritenuta sui dividendi in uscita dall'Italia
La ritenuta fiscale sui dividendi erogati a società estere è una imposta che l'Italia applica sui redditi dei non residenti che derivano dall'Italia. In particolare, quando un'azienda italiana eroga dei dividendi a una società estera, la legge italiana prevede che sia applicata una ritenuta fiscale del 26% sui dividendi stessi, che deve essere trattenuta e versata all'Erario (art. 27, co. 3 DPR n. 600/73).
Tuttavia, l'applicazione della ritenuta fiscale può essere ridotta o eliminata sulla base di eventuali trattati internazionali contro la doppia imposizione sottoscritti dall'Italia con altri paesi. In particolare, se la società estera ha la sua residenza fiscale in un paese che ha sottoscritto un trattato fiscale con l'Italia, il trattato prevede solitamente che la ritenuta fiscale debba essere applicata ad un'aliquota inferiore (in genere tra il 5% e il 15%).
Inoltre, l'applicazione della ritenuta fiscale può essere evitata se la società estera ha una stabile organizzazione in Italia. In questo caso, la società estera deve presentare una richiesta di esenzione alla ritenuta fiscale alla direzione provinciale competente dell'ufficio delle entrate, dimostrando che è stata costituita una stabile organizzazione in Italia.
Infine, la ritenuta sui dividendi erogati a società estera può essere evitata nel caso in cui sia possibile applicare le condizioni previste dalla c.d. Direttiva "madre-figlia".

Disposizione
Norma di riferimento
Beneficio
Limitazione al beneficio

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Riduzione/esenzione ritenute su dividendi
Status di beneficiario effettivo

Direttiva madre/figlia
art. 27-bis DPR n. 600/73
Esenzione ritenuta su dividendi UE
Status di beneficiario effettivo

Applicazione della direttiva “madre/figlia” sui dividendi in uscita
Sui dividendi in uscita dall'Italia, qualora ne sussistano i requisiti, è applicabile la Direttiva n. 2011/96/UE. Disposizione che all’articolo 1 definisce l’ambito oggettivo di applicazione della tassazione dei dividendi in uscita in ambito UE. Attraverso la Direttiva Madre/Figlia si è voluto incentivare l’aggregazione di società localizzate in diversi Stati membri UE, attraverso l’eliminazione di fenomeni di doppia...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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