L’energia elettrica fornita dal datore di lavoro per le auto in uso promiscuo è inclusa nel valore ACI: come funziona, come si calcola e quali oneri in busta paga restano al dipendente.
Quando il datore di lavoro fornisce energia per la ricarica di veicoli elettrici o plug‑in concessi in uso promiscuo, tale vantaggio non genera reddito aggiuntivo: è già incluso nel valore forfetario del veicolo (fringe benefit) determinato con le tabelle ACI ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 237/2025. In concreto, la ricarica tramite card aziendale presso colonnine pubbliche rientra nel perimetro del costo chilometrico e non costituisce separate “utilità” tassabile, a prescindere dall’uso privato o aziendale del mezzo, se riconosciuta entro i limiti aziendali previsti dalla policy interna.
Normativa di riferimento
La Legge di Bilancio 2025 ha riscritto l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR per i veicoli di nuova immatricolazione, confermando la determinazione forfetaria del benefit su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui e introducendo percentuali differenziate per alimentazione:
50% generalizzato,
20% per ibridi plug‑in,
10% per elettrici puri,
Il tutto, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La Circolare 10/E del 3 luglio 2025 ha chiarito criteri e perimetro applicativo, inclusi i requisiti congiunti di immatricolazione, contratto e consegna dal 1° gennaio 2025, e il coordinamento con il regime transitorio del D.L. n. 19/2025 convertito in L. 60/2025. Resta ferma la disciplina previgente per i veicoli concessi in uso promiscuo nel periodo 1.7.2020‑31.12.2024 e per quelli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi dal 1.1.2025 al 30.6.2025, come previsto dal comma 2‑bis dell’art. 6 D.L. n. 19/2025.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle tabelle ACI relative ai veicoli elettrici e ibridi plug-in, il costo dell'energia elettrica è già compreso nel calcolo del costo chilometrico d'esercizio.
Perché la ricarica non è un fringe benefit autonomo
Le “Considerazioni metodologiche” ACI includono nel costo chilometrico sia i costi annui non proporzionali (fissi) sia quelli proporzionali alla percorrenza, comprendendo in quest’ultima voce anche il “carburante” nelle sue varie forme, ivi compresa l’elettricità per EV e PHEV. Poiché il valore imponibile per uso promiscuo è determinato forfetariamente sulla base del costo chilometrico ACI, l’energia messa a disposizione dal datore di lavoro rientra in tale forfettizzazione e non si somma come ulteriore fringe benefit in capo al dipendente. La Risposta 237/2025 conferma esplicitamente che la card per ricariche presso infrastrutture pubbliche, con onere a carico dell’azienda entro un limite annuo, non genera imponibile a prescindere dall’uso privato o aziendale del veicolo.
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