La revoca delle dimissioni è una procedura che avviene successivamente alle dimissioni, nel momento in cui il dipendente intende annullare di fatto le dimissioni già presentate. La revoca deve avvenire in via ufficiale online, e deve avvenire entro 7 giorni dalla dimissione. Per revocare le dimissioni infatti è necessario procedere per via telematica, confermando la revoca alla presentazione di dimissioni presentata in precedenza.
Le dimissioni devono essere effettuate dal lavoratore esclusivamente con modalità telematiche, a pena di inefficacia. La comunicazione delle dimissioni è inviata mediante form online, disponibile sul sito del ministero del Lavoro. Una volta inviato il modulo delle dimissioni, viene trasmesso al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Come avviene la revoca delle dimissioni, è possibile farla?
A livello prettamente burocratico è possibile presentare le dimissioni e successivamente una revoca delle stesse, ma comunque è sempre buona norma informare il proprio datore di lavoro nel caso di un ripensamento che conduce ad una revoca delle dimissioni. In questo caso si tratta di una procedura che può essere svolta interamente online, ma è consigliato parlare direttamente con il datore di lavoro.
Forse non tutti sanno che è nei diritti del lavoratore dipendente revocare le proprie dimissioni, e solitamente l’arco di tempo entro cui si può presentare una revoca delle dimissioni è di 7 giorni. Tuttavia va ricordato che avvertire il datore di lavoro il prima possibile è consigliato anche per non perdere il posto di lavoro, a causa di nuove assunzioni dell’azienda. Inoltre, rassegnare le dimissioni con modalità differenti da quelle telematiche le rende inefficaci.
Revoca delle dimissioni: cos’è e quando presentarla
Le dimissioni devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, a pena di inefficacia. La comunicazione delle dimissioni è inviata mediante form online, disponibile sul sito del ministero del Lavoro. Una volta inviato il modulo delle dimissioni, viene trasmesso al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
La revoca delle dimissioni è come abbiamo visto un diritto del lavoratore dipendente, che successivamente alla presentazione delle dimissioni, può avere un ripensamento e voler continuare il rapporto lavorativo interrotto. Tuttavia la revoca delle dimissioni va presentata entro 7 giorni dalle dimissioni stesse. In ogni caso è possibile infatti che l’azienda abbia già cominciato a muoversi per cercare un sostituto al dipendente che si è dimesso, e superando i sette giorni non è più possibile recuperare il rapporto di lavoro così come era in precedenza.
La revoca delle dimissioni può essere effettuata online, al pari delle dimissioni, anche se è consigliato avvisare direttamente il datore di lavoro. Per procedere con le dimissioni, è possibile utilizzare i servizi messi a disposizione da Cliclavoro.gov.it, che spiega anche come comunicare la revoca delle dimissioni tramite portale web.
Esistono speciali categorie di lavoratori che non devono presentare le dimissioni online:
- Dipendenti pubblici;
- Lavoratori domestici (esclusi i collaboratori domestici in somministrazione) e marittimi;
- Lavoratrici, nel periodo tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e l’anno successivo alla celebrazione delle nozze, a pena di nullità;
- Lavoratrici, durante il periodo di gravidanza;
- Lavoratrici e i lavoratori, nei primi 3 anni di vita del bambino (o nei periodi equiparati in caso di adozione ed affidamento), a pena di inefficacia.
Revoca delle dimissioni: come funziona
Per procedere con la revoca delle dimissioni risulta importante utilizzare la piattaforma online di Cliclavoro.gov.it per poter rendere effettiva la comunicazione, procedendo telematicamente. Effettuare una revoca delle dimissioni tramite portale di fatto la rende effettiva anche a livello burocratico, ed è la scelta consigliata in tutti i casi. Come spiega infatti Cliclavoro.gov.it:
La procedura online può essere svolta dal dipendente o dal consulente del lavoro incaricato di seguire il lavoratore, accedendo alla propria area riservata e compilando telematicamente la richiesta. Tuttavia, come spiega lo stesso portale, non è possibile presentare una nuova revoca delle dimissioni successivamente per lo stesso datore di lavoro:
“La revoca può essere inviata entro 7 giorni dall’invio della comunicazione. Decorso il termine di 7 giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.”
Preavviso per le dimissioni
Come abbiamo visto, le dimissioni devono essere effettuate con le modalità telematiche, tuttavia, restano ferme le regole generali in materia di preavviso. Le dimissioni che non rispettano il termine di preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato, sono immediatamente efficaci, ma obbligano il lavoratore a risarcire al datore di lavoro l’equivalente del periodo di mancato preavviso, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa.
Revoca delle dimissioni: le motivazioni
Un lavoratore dipendente che decide di dimettersi, terminando così un rapporto di lavoro, potrebbe aver riflettuto su questa decisione per diversi motivi, che possono essere di natura personale o collegati alla tipologia di lavoro in sé. Successivamente, è possibile che il lavoratore si accorga entro pochi giorni di voler continuare a lavorare per lo stesso datore di lavoro.
Le motivazioni per le dimissioni possono essere di diversa natura: una decisione presa per via di un trasferimento, per via di un’assunzione in un’altra azienda, oppure per motivazioni strettamente personali, come quella di voler cambiare tipologia di lavoro o prendersi un periodo di pausa lungo dal lavoro. In tutti questi casi tuttavia, il lavoratore ha qualche giorno di tempo per revocare le dimissioni.
Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia dato le dimissioni secondo un periodo di preavviso, e la revoca delle dimissioni rientra in questo periodo di tempo, in cui effettivamente il lavoratore è ancora impiegato presso l’azienda, è possibile chiedere la revoca in modo piuttosto semplice. Questo perché il dipendente di fatto continuerebbe a coprire un posto di lavoro che già svolgeva, senza ulteriori squilibri nell’organizzazione. In alternativa, può accadere invece che il lavoratore abbia dato dimissioni immediate, sia perché non è previsto preavviso sia perché ha scelto di lasciare il lavoro senza prima aver reso note le proprie intenzioni. In questi casi è più difficile garantire la continuità nel lavoro, quindi potrebbe accadere che il lavoratore venga nel frattempo sostituito.
Datore di lavoro e dimissioni
Nel momento in cui uno o più dipendenti presentano le proprie dimissioni, l’azienda deve procedere a compiere alcuni obblighi previsti dalla normativa. In linea generale il dipendente deve procedere a presentare le proprie dimissioni telematicamente, non basta la parola al proprio datore di lavoro, ma serve un documento ufficiale che le attesti.
Quando il datore di lavoro riceve la comunicazione delle dimissioni, entro 5 giorni deve comunicare il termine del rapporto del lavoro al Centro per l’Impiego. Il termine di un rapporto di lavoro implica infine tutta una serie di azioni che il datore deve effettuare, come il calcolo e il versamento del trattamento di fine rapporto, l’erogazione delle mensilità che riguardano tredicesima e quattordicesima, quando spettano.
Per questo motivo la revoca delle dimissioni deve arrivare tempestivamente da parte del lavoratore che intende annullare le proprie dimissioni, che dovrà poi revocare la comunicazione già inviata al Centro per l’Impiego. Successivamente ai 7 giorni, per il lavoratore non è possibile presentare una revoca alle dimissioni dal luogo di lavoro, se non per giusta motivazione, in casi particolari.
Si tratta di situazioni in cui si dimostra la sussistenza di un errore, oppure di incapacità di intendere e di volere, o di minacce ricevute che hanno portato il lavoratore a presentare le dimissioni. In tutti gli altri casi non è possibile presentare una revoca delle dimissioni oltre i 7 giorni stabiliti.
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