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Residente non domiciliato UK: cambia tutto dal 2025

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Dal 6 aprile 2025 finirà il regime non-dom e, con esso, il concetto di domicilio e le complesse regole della remittance based. Al suo posto un nuovo regime fiscale di favore per i soggetti impatriati nel Paese.

Nell’ambito del Bilancio di primavera 2024 del Regno Unito, il Cancelliere Jeremy Hunt, ha annunciato l’abolizione della base di rimessa per l’imposta sul reddito e sulle plusvalenze per le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito ma residenti nel Paese (il “Non-Dom Regime“) con effetto dal 6 aprile 2025. Si propone di sostituirlo con un nuovo regime elettivo di redditi e utili esteri che si applicherà per i primi quattro anni fiscali di residenza fiscale nel Regno Unito per le persone fisiche che non sono state residenti fiscali nel Regno Unito nei dieci precedenti anni.

Per rientrare in questo regime quadriennale sui redditi e guadagni esteri (FIG), gli individui devono rientrare nei primi quattro anni fiscali di residenza, dopo un periodo di 10 anni fiscali consecutivi di residenza al di fuori del Regno Unito. Gli individui che sono stati precedentemente residenti fiscali nel Regno Unito e che hanno poi trascorso del tempo all’estero dovranno valutare attentamente se saranno idonei.

Il nuovo regime sui redditi e le plusvalenze estere (il “Regime FIG“)

Secondo il nuovo regime FIG proposto, gli individui che arrivano nel Regno Unito e che non sono stati residenti fiscali nel Regno Unito in nessuno dei dieci anni fiscali precedenti, su richiesta presentata annualmente, non saranno tenuti a pagare le tasse su qualsiasi reddito di fonte non britannica o guadagni per un massimo di quattro anni fiscali. È possibile presentare richieste per ciascuno dei primi quattro anni fiscali della residenza fiscale nel Regno Unito e sarà possibile rimettere qualsiasi reddito o plusvalenza proveniente da fonti non britanniche derivanti in tali anni fiscali al Regno Unito in esenzione fiscale. 

Le richieste dovranno essere presentate su base annuale e non è necessario che siano presentate per tutti e quattro gli anni fiscali rilevanti. Questo nuovo regime FIG si applicherà anche ai soggetti che sono stati residenti fiscalmente nel Regno Unito per meno di quattro anni fiscali nell’aprile 2025 (a condizione che prima di ciò fossero residenti fiscali non nel Regno Unito per dieci anni fiscali consecutivi), e tali soggetti lo faranno essere in grado di utilizzare il nuovo regime per qualsiasi anno fiscale di residenza fiscale nel Regno Unito nel resto di quei quattro anni fiscali. 

Se viene presentata una richiesta di adesione al regime FIG in un anno fiscale, il contribuente perderà il diritto alle indennità personali e all’importo di esenzione annuale dall’imposta sulle plusvalenze per quell’anno. Una volta che i contribuenti sono residenti fiscali nel Regno Unito per quattro anni fiscali, pagheranno le imposte britanniche sui loro redditi e utili a livello mondiale (alle aliquote prevalenti) come nel caso di tutti gli altri residenti fiscali nel Regno Unito.

Caratteristiche e requisiti del regime FIG

Di seguito le principali caratteristiche e requisiti di applicazione del regime FIG nel Regno Unito, dal 6 aprile 2025:

Entrata in vigore6 aprile 2025
Soggetti interessatiPersone fisiche
Anni di residenza fiscale fuori dal Regno Unito10 anni
Durata del regime FIG4 anni
BeneficioEsenzione da tassazione sui redditi di fonte non britannica. Scompare il concetto di remittance.

A partire dal 6 aprile 2025, dopo che un individuo è residente nel Regno Unito per più di quattro anni, non avrà più diritto al regime FIG quadriennale e sarà imponibile sui redditi e sugli utili a livello mondiale.

Modalità di richiesta

La richiesta di utilizzo del nuovo regime FIG quadriennale deve essere presentata per ciascun anno a cui si applica. Gli individui non devono presentare una richiesta per ogni anno del periodo di quattro anni. Ad esempio, un individuo che presenta richiesta per il nuovo regime FIG di 4 anni nell’anno 1 ma sceglie di non presentare richiesta per l’anno 2 potrà comunque presentare richiesta per gli anni 3 e 4. 

Se un individuo lascia temporaneamente il Regno Unito durante il periodo di 4 anni, potrà presentare una richiesta ai sensi del regime FIG di 4 anni per qualsiasi anno fiscale rimanente al suo ritorno nel Regno Unito. Ad esempio, se qualcuno diventa non residente nel Regno Unito negli anni 2 e 3 ma diventa nuovamente residente nel Regno Unito per l’anno 4, potrà utilizzare il nuovo regime  FIG quadriennale per l’anno 4.

Le persone fisiche che al 6 aprile 2025 erano residenti fiscali nel Regno Unito da meno di 4 anni (dopo un periodo di 10 anni di residenza fiscale non britannica) potranno utilizzare questo nuovo regime per qualsiasi anno fiscale di residenza nel Regno Unito nel resto del quei 4 anni. Ad esempio, un individuo che è diventato residente nel Regno Unito nel 2022-23, dopo un periodo di 10 anni di non residenza, sarà residente nel Regno Unito per un massimo di tre anni fiscali il 6 aprile 2025. Potrà richiesta ai sensi del nuovo regime FIG di 4 anni per il 2025-26 perché questo è il loro quarto anno dopo un periodo di 10 anni di residenza fiscale al di fuori del Regno Unito.

Tutele fiduciarie 

Dal 6 aprile 2025, la protezione dalle imposte sui redditi e sulle plusvalenze derivanti dalle strutture fiduciarie interessate dai disponenti non sarà più disponibile per le persone fisiche non domiciliate e presunte domiciliate che non si qualificano per il nuovo regime FIG di 4 anni . La FIG derivante dal trust (se costituito) dal 6 aprile 2025 sarà tassata sul disponente sulla stessa base dei disponenti domiciliati attualmente nel Regno Unito, a meno che il disponente non abbia diritto al nuovo regime FIG quadriennale . 

Regime transitorio

Il governo ha annunciato alcune disposizioni transitorie per gli individui non domiciliati che attualmente utilizzano il regime non-dom sia per garantire che non siano indebitamente colpiti dai prossimi cambiamenti al regime sia per incoraggiare questi individui a rimettere i loro redditi e guadagni esteri esistenti nel Regno Unito.

Per i non-dom esistenti che non hanno diritto al regime quadriennale (vale a dire che saranno tassati in base al principio risultante dal 6 aprile 2025), saranno in vigore le seguenti disposizioni transitorie mirate:

  • Coloro che passeranno dalla base della rimessa alla base derivante nel 2025/26 saranno imponibili solo sul 50% del loro reddito estero nell’anno fiscale 2025/26;
  • Coloro che hanno precedentemente richiesto la base della rimessa possono portare nel Regno Unito redditi e guadagni esteri precedentemente non rimessi a un’aliquota fiscale ridotta del 12% per un periodo di due anni a partire dal 6 aprile 2025 – la “struttura di rimpatrio temporaneo”; E
  • Gli individui possono riportare le proprie attività al valore del 5 aprile 2019 per le cessioni successive al 6 aprile 2025.

Documentazione ufficiale regime FIG

È possibile consultare il documento ufficiale emesso dal Governo del Regno Unito al link sottostante.

Gli accertamenti fiscali sugli espatriati

Come reagiscono le agenzie fiscali dei vari Paesi a questi particolari regimi fiscali agevolativi?

Le agenzie di riscossione imposte degli altri paesi non restano certamente a guardare i propri contribuenti trasferirsi all’estero in massa per sfruttare questi regimi fiscali agevolati.

Chi lo ha detto che l’agenzia delle entrate italiane non possa continuare a chiederti di pagare le imposte in Italia? A quanto pare non basta trasferirsi in Inghilterra per essere esentato dalle imposte in Italia.

Le agenzie procedono ogni anno a controllare, per liste selettive, migliaia di contribuenti che hanno lasciato l’Italia, per verificare la loro effettiva residenza fiscale all’estero. Per questo motivo, prima di azzardare trasferimenti di residenza freddolosi, vi consiglio di pianificare per tempo e con cura il vostro trasferimento di residenza, in modo tale da poter arrivare preparati nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate voglia accertare la vostra posizione. Non dovete scoraggiarvi, ma solamente fare le cose seguendo la normativa!

Per approfondire: “Accertamenti fiscali sugli espatriati: i metodi di verifica“.

Consulenza fiscalità internazionale

In questo articolo ho cercato di indicarti il funzionamento di un regime fiscale molto vantaggioso presente nel Regno Unito legato ai res non-dom. Tuttavia, come hai avuto modo di vedere questo regime fiscale può comportare, indirettamente, una serie di problematiche connesse all’identificazione della residenza fiscale del soggetto espatriato. Per questo motivo devi avere sempre molta molta attenzione nell’applicare questo tipo di regimi agevolativi. In particolare, il regime della remittance è ancora un’opportunità ma deve essere pianificato con attenzione sia per l’eventuale immigrazione che la residenza nel Regno Unito.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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