L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 226/2024 ha chiarito che, non può applicare il regime forfettario con un’imposta sostitutiva al 5%, il titolare di partita IVA al secondo anno di attività, dopo aver adottato il regime ordinario in considerazione della causa di esclusione legata al conseguimento di ricavi da lavoro dipendente oltre la soglia di 30.000 euro.
La Legge n. 190/2014 prevede l’applicazione dell’aliquota al 5% per le imprese in fase di start-up ossia nei primi cinque anni di attività. La possibilità di applicare l’aliquota ridotta al 5% anziché al 15% richiede il possesso di specifici requisiti.
Preclusa aliquota al 5% nel passaggio da Regime ordinario al Regime forfettario
I soggetti che aderiscono al regime forfetario applicano, nel periodo d’imposta in cui l’attività ha avuto inizio e per i quattro successivi, l’aliquota ridotta del 5%, a condizione che tale attività non costituisca una mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui quest’ultima consista in un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 226/2024.
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario non consente l’applicazione dell’aliquota agevolata al 5%. Questo beneficio può essere applicato soltanto dalle nuove attività che rispettano determinate condizioni stabilite dalla normativa.
La risposta delle Entrate segue dal parere richiesto da una contribuente, sulla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014, che disciplina l’applicazione dell’aliquota del 5% al reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario. La contribuente era passata nel medesimo periodo d’imposta da lavoratrice dipendente a lavoratrice autonoma e riteneva di poter accedere al regime forfetario solo a partire dal secondo anno di attività, in quanto nel primo (presunto inizio della nuova attività) non ha potuto usufruire del regime agevolato per superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dalla causa ostativa prevista dal comma 57 del medesimo articolo della legge citata.
L’Agenzia dopo aver ribadito che l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, chiarisce che occorre valutare se la nuova attività si rivolga alla medesima clientela e necessiti delle stesse competenze lavorative. Chiarisce infatti l’Agenzia delle Entrate che ci sarà continuità nel caso in cui, sceglierà di esercitare la medesima attività rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
Nel caso di specie, quindi, le Entrate ritengono che non possa trovare applicazione l’aliquota agevolata, in quanto, essa è volta a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando il regime forfetario e la relativa imposta sostitutiva fin dall’inizio.
Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ‘entrano’ nel regime agevolato continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.
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