Proroga scadenze fiscali 2025: chi è escluso

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Il Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025 ha approvato un nuovo decreto fiscale, che ha introdotto interventi urgenti e misure di semplificazione in materia tributaria. Il provvedimento ha disposto la proroga dei versamenti delle imposte dal 30 giugno al 21 luglio 2025, senza la maggiorazione dello 0,40%. Tuttavia, non tutti i contribuenti possono beneficiarne, ma interessa circa 4,6 milioni di contribuenti, tra partite Iva in regime forfettario e soggetti Isa, ovvero coloro che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. .

Oltre al rinvio dei versamenti fiscali e alla proroga di altri adempimenti come le delibere IMU e le dichiarazioni Irap, il decreto ha previsto anche la deducibilità delle spese di trasferta estera anche non tracciabili, l’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza sostenute in Italia dai professionisti, la tassazione al 26% delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in ambito artistico-professionale, la maxideduzione del costo del lavoro per chi assume, l’abolizione dello split payment per le società FTSE-MIB a partire dal 1° luglio ecc..

Vediamo adesso nel dettaglio chi sono i soggetti ammessi ed esclusi dalla proroga dei versamenti.

Chi sono i soggetti ammessi alla proroga del 21 luglio 2025?

Con l’approvazione del decreto legge fiscale, è ufficiale la proroga al 21 luglio 2025 dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%. La misura riguarda circa 4,6 milioni di partite Iva, comprendendo sia i titolari di attività economiche soggette agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), sia i soggetti esclusi dagli ISA per condizioni particolari, come l’inizio o la cessazione dell’attività.

I contribuenti potranno così liquidare il saldo 2024 e il primo acconto 2025 anche fino a metà luglio.

La proroga riguarda anche ai contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, e coloro che partecipano a soggetti trasparenti rientranti nelle medesime condizioni.

Trova applicazione anche per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (CPB), includendo i versamenti dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. La modifica è stata inserita nel decreto dopo essere rimasta fuori dal cosiddetto “Correttivo-bis”.

La proroga riguarda, quindi, coloro che rispettano entrambe le condizioni:

  • Esercitano attività per cui sono stati approvati gli ISA;
  • Dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.

Inoltre, beneficiano della proroga anche coloro che adottano il regime forfettario o di vantaggio, presentano cause di esclusione dagli ISA, come:

  • inizio o cessazione attività;
  • non normale svolgimento dell’attività;
  • determinazione forfettaria del reddito.

Un ulteriore ampliamento riguarda:

  • Soci o associati di società, associazioni e imprese che rispettano i requisiti per l’applicazione della proroga;
  • Coloro che dichiarano redditi per trasparenza.

Chi sono i soggetti esclusi dalla proroga?

Sono esclusi dalla proroga:

  • Partite Iva in regime ordinario non soggette agli Isa;
  • Contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale;
  • Gli altri soggetti diversi da quelli sopra elencati, come lavoratori dipendenti e altri contribuenti non autonomi.
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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. andreabaldini@fiscomania.com
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