Regime partecipation exemption PEX per le partecipate estere di controllante italiana. Requisito della residenza fiscale art. 47-bis TUIR.
La cessione di partecipazioni in società non residenti da parte di una controllante (holding) residente in Italia ha la possibilità di sfruttare i requisiti del regime di partecipation exemption (ex art. 87 del TUIR). Tale regime, al verificarsi delle condizioni (sotto indicate) consente la detassazione del 95% della plusvalenza realizzata. Anche in questo caso devono essere verificate le condizioni previste dalla norma per l’applicazione della tassazione di favore. Ovvero, le seguenti:
- Periodo minimo di possesso di dodici mesi (co. 1, lett. a);
- L’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie (co. 1, lett. b);
- La residenza fiscale della partecipata in un Paese non a fiscalità privilegiata (co. 1, lett. c);
- L’esercizio, da parte della partecipata, di un’impresa commerciale (co. 1, lett. d).
Particolare attenzione deve essere dedicata al requisito della residenza fiscale della società partecipata. Per questo vediamo i chiarimenti esistenti su questo punto.
Regime PEX per le plusvalenze (anche estere)
La partecipation exemption italiana è un regime fiscale che prevede l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES) per le plusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni qualificate in società, sia italiane che estere. Questo regime è stato introdotto per evitare la doppia imposizione dei profitti delle società. Per beneficiare della partecipation exemption, devono essere soddisfatti alcuni requisiti:
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