Il reddito dei dipendenti di organizzazioni internazionali prevede dei precisi criteri di collegamento o esenzione da tassazione in relazione alla specificità dell'attività lavorativa prestata. Per questo motivo, gli stipendi erogati dalla NATO ai suoi lavoratori sono esenti da tassazione nei singoli stati di residenza dei lavoratori. L'organizzazione trattiene un'importo a titolo di tassazione complessiva al fine di evitare problematiche di concorrenza tra stati. Tuttavia, questo specifico trattamento non è riservata ai redditi da pensione percepiti da ex dipendenti di organizzazioni internazionali, come nel caso della NATO.
Esenzioni per i redditi e imponibilità delle pensioni erogate in Italia ai dipendenti NATO
Gli stipendi, le indennità e le altre remunerazioni pagate dalla NATO ai suoi impiegati possono essere esenti dalla tassazione nazionale. Questo significa che il paese ospitante (dove l'individuo risiede o lavora) potrebbe non imporre tasse sul salario ricevuto dalla NATO.Potrebbe essere necessario fornire documentazione appropriata o certificati per beneficiare delle esenzioni fiscali, come una tessera di identificazione NATO o altri documenti ufficiali.Va notato che le specifiche esenzioni e le normative fiscali variano a seconda del paese e dell'accordo pertinente tra la NATO e lo Stato membro in questione. Pertanto, è importante che i lavoratori della NATO si informino in modo dettagliato sulle leggi fiscali locali e sui loro diritti e obblighi in un determinato paese ospitante.
I redditi da pensione erogati ad ex dipendenti della NATO residenti in Italia sono soggette ad imposizione fiscale, non potendo trovare applicazione l'esenzione prevista per gli stipendi. Infatti, l'esenzione è limitata esclusivamente agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati dell'organismo internazionali riguarda il rapporto lavorativo. Quando, invece, il lavoratore non è più impiegato presso l'organizzazione e percepisce un reddito da pensione, questo diventa fiscalmente imponibile.
Sul punto deve essere evidenziata la posizione dell'Ordinanza n. 19287 del 16 settembre 2020 della Corte di Cassazione, secondo la quale le pensioni erogate dalla NATO sono imponibili fiscalmente scontando tassazione (IRPEF e relative addizionali). Il caso analizzato è quello di un ex dipendente NATO il quale ha impugnato un silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate a fronte della presentazione di un'istanza legata al rimborso IRPEF chiesto per i redditi da pensione percepiti.
L'ex dipendente, infatti, riteneva applicabile, anche al reddito da pensione, dell'esenzione fiscale disciplinata dall'art.8 lett. c) del DPR n. 2083/62 in favore degli impiegati civili “internazionali” della NATO. La disposizione in commento contiene le disposizioni che riguardano l'applicazione dell’Accordo tra il Governo italiano ed il Comando NATO. Tale disposizione prevede, tra l'altro, che il personale civile internazionale sia esentato “dal pagamento delle imposte erariali e ...
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