Lo Stato Patrimoniale è uno dei documenti di cui si compone il bilancio d’esercizio, cui è demandata la funzione, indicata al comma 1
Lo Stato Patrimoniale è uno dei documenti di cui si compone il bilancio d’esercizio, cui è demandata la funzione, indicata al comma 1 dell’art. 2423 cod. civ., di illustrare la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data di chiusura del periodo amministrativo. La normativa generale sulla redazione dello Stato Patrimoniale è contenuta nell’art. 2424 cod. civ., che ne disciplina la struttura ed il contenuto, rispetto alla quale, poi, il codice prevede talune deroghe contenute negli artt. 2435-bis e 2435-ter, che regolano rispettivamente i bilanci in forma abbreviata e semplificata (per le cc.dd. micro-imprese), disponendo specifiche semplificazioni a vantaggio di tutte le imprese che rispettano le condizioni dettate nelle norme stesse. Al principio contabile OIC 12 “Composizioni e schemi del bilancio d’esercizio” è invece demandato il compito di interpretare ed eventualmente integrare quanto riportato nelle norme del codice civile al fine di renderne più agevole l’applicazione pratica e garantire che i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, posti come clausole generali del bilancio, siano adeguatamente rispettati.
Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale rappresenta in modo sintetico la composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio della società e la sua situazione finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio, consentendo al contempo l’immediata conoscenza del patrimonio netto dell’impresa.
Esso dà evidenza della misura del capitale in un dato istante della vita dell’impresa (rappresentato dalla fine del periodo amministrativo), assumendo dunque un contenuto statico, nel senso che offre una fotografia della gestione esprimendone una configurazione istantanea ad una certa data. Pertanto, per ciascuna voce esprime il valore al momento considerato, fornendo così l’unica informazione a disposizione degli utenti del bilancio. Dato questo carattere strutturale, che ne limita fortemente il contenuto informativo, si rende necessario l’utilizzo di altri strumenti interpretativi che consentano di capire, oltre alle variazioni che le singole grandezze hanno subito nel tempo (funzione che è assicurata dalla loro comparabilità rispetto al precedente esercizio), quali siano state le cause che hanno realmente portato a determinare tali variazioni. Strumenti il cui utilizzo il più delle volte rientra nella discrezione degli analisti di bilancio a seconda delle informazioni che dallo stesso intendono ricavare, essendone prevista per il solo Rendiconto Finanziario l’adozione obbligatoria così come indicato al comma 1 dell’art. 2423 cod. civ.
Sotto l’aspetto quantitativo, lo Stato Patrimoniale può essere inteso come lo strumento che indica il valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, vale a dire le attività e le passività espresse in termini monetari, dando così evidenza dell’entità del capitale alla data di chiusura dell’esercizio. Sotto l’aspetto qualitativo, invece, rappresenta le caratteristiche funzionali dei singoli elementi che compongono il capitale, evidenziandone l’origine, la destinazione e la qualificazione giuridica. In questo senso, si possono intendere le attività come impieghi di risorse (capitale investito) e diritti vantati nei confronti di terzi (crediti), mentre le passività come fonti di finanziamento di tali impieghi e obbligazioni verso i terzi (diritti di questi ultimi vantati nei confronti dell’impresa) e verso la proprietà aziendale (diritti dei soggetti proprietari dell’impresa la cui misura è rappresentata dal patrimonio netto).
Gli elementi attivi sono classificati seguendo il principio della destinazione e della natura finanziaria, secondo cui devono essere indicati, separatamente e in specifiche classi, prima quelli che sono destinati ad essere impiegati durevolmente nell’attività d’impresa, e quindi liquidabili a medio – lungo termine, e a seguire quelli il cui impiego è limitato nel tempo, e quindi liquidi o liquidabili a breve termine (per questa ragione, relativamente all’aspetto finanziario, si parla anche di criterio di liquidità crescente).
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