Frontalieri Svizzera: regime (opzionale) al 25%

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Regime fiscale opzionale per lavoratori frontalieri residenti in alcuni comuni italiani nella fascia di 20km dal confine svizzero, con possibilità di tassare in Italia il 25% delle imposte pagate in Svizzera.

L'art. 6 del D.L. n. 113/24 ha introdotto un regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri con la Svizzera. In particolare, il regime è applicabile per i lavoratori residenti in alcuni Comuni (indicati negli allegati 1 e 2) che si trovano nella fascia di 20km dal confine con la Svizzera. In particolare, il regime fiscale prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 25% delle imposte pagate in Svizzera, applicabile a partire dal periodo di imposta 2024. Come funziona il regime opzionale? Il regime opzionale prevede l'applicazione sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera (con datore di lavoro elvetico), di un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF e delle relative addizionali), nella misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi. L'importo delle imposte pagate in Svizzera deve essere individuato con conversione in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo di imposta in cui i redditi sono percepiti. Di fatto, quindi, i lavoratori in che possono applicare questo regime, hanno la possibilità di optare per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera applicando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 25 per cento delle imposte pagate nel Paese elvetico su tali redditi, senza diritto al credito d’imposta. Questo, al posto della tassazione progressiva ai fini IRPEF, con diritto al credito di imposta per i redditi prodotti all'estero (come prevede il nuovo accordo sui lavoratori frontalieri). L'applicazione del regime è legato alla compilazione del Quadro RM del modello Redditi PF, in particolare, il rigo RM38. In caso di opzione, i lavoratori sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale (art. 1 co. da 237 a 239 della Legge n. 213/23). Tuttavia, vi è la possibilità di portare in detrazione dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei predetti contributi (in deroga a quanto indicato dall'art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR). La ratio della norma La ratio della norma è quella di permettere a questi lavoratori di avere un'imposizione assimilabile a quella applicata ai c.d. "vecchi frontalieri" ai quali si applica il regime transitorio previsto dall'art. 9 del nuovo accordo. Questo, in relazione al fatto che tali lavoratori sono residenti in Comuni che, sia in passato che nel nuovo Accordo, permettono l'applicazione del regime di tassazione dei frontalieri. Questa norma, infatti, ha l'obiettivo di paragonare la tassazione prevista per i vecchi frontalieri anche per quei lavoratori che sono nell'elenco previsto dal nuovo Accordo, ma non erano considerati tali nei precedenti accordi (pertanto, impossibilitati ad applicare il regime transitorio). Requisiti richiesti per l'applicazione del regime opzionale Particolare attenzione deve essere posta ai requisiti richiesti per poter applicare questo regime opzionale di tassazione. In particolare, possiamo indivi...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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