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Non imponibilità IVA cessione navi in alto mare: condizioni

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
4 min di lettura
Come applicare correttamente l’articolo 8-bis del DPR n. 633/72 per l’acquisto di navi destinate ad attività commerciali e di ricerca in alto mare. Risposta ad interpello n. 227/2025.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 227/2025, chiarisce quando la cessione di una nave a un ente pubblico può beneficiare della non imponibilità IVA ex art. 8-bis DPR n. 633/72, focalizzandosi su due condizioni cumulative: navigazione in alto mare e destinazione all’attività commerciale

Il caso riguarda una nave oceanografica acquistata da un ente pubblico di ricerca che intende usarla per fornire a terzi pacchetti complessi di servizi (unità navale, team di esperti e attrezzature), con introiti specifici e abituali, configurando un’attività economica organizzata.
La non imponibilità è riconoscibile solo se il mezzo è adibito ad alto mare e l’utilizzo è commerciale, con obbligo di dichiarazione telematica “dichiarazione nautica” e corretta evidenza documentale a supporto.

Cos’è la non imponibilità IVA per le navi (art. 8-bis)

L’art. 8-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 assimila alle cessioni all’esportazione le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca, escludendo le unità da diporto. La prassi ribadisce che i due requisiti sono congiunti e che l’agevolazione segue la ratio delle operazioni equiparate all’export, legando l’imposizione al luogo di destinazione e all’utilizzo economico del bene. Con maggiore dettaglio, i requisiti da rispettare per la non imponibilità IVA della cessione sono i seguenti.

Il requisito “alto mare” (soglia 70%)

Una nave è considerata adibita alla navigazione in alto mare se, nell’anno precedente o nell’anno di primo utilizzo, effettua viaggi in alto mare per oltre il 70% del totale, con “viaggio in alto mare” definito come il tragitto tra due approdi che supera il limite delle acque territoriali.

La condizione di alto mare deve essere attestata tramite dichiarazione telematica secondo il modello approvato con Provvedimento del 15 giugno 2021 n. 151377, con ricevuta e protocollo da riportare in fattura o in dogana. L’obbligo di dichiarazione telematica è efficace dalle operazioni effettuate dopo l’adozione del Provvedimento 15 giugno 2021 n. 151377, con ricevuta e protocollo da riportare nei documenti.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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