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Maternità per la gestione separata Inps 2024

Le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS hanno diritto al congedo di maternità e all'indennità di maternità.

Se sei una lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS e ti ritrovi in attesa di un bambino, hai il diritto di prenderti un periodo di pausa dal lavoro e ricevere un’indennità di maternità. In alcune situazioni specifiche, anche il padre può beneficiare dell’indennità.

La tutela della maternità è un’indennità economica riconosciuta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata durante la gravidanza e il puerperio, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa. La tutela è rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps:

  • Non pensionati;
  • Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità.

Lavoratrice autonoma e dipendente

L’indennità di maternità viene erogata per 5 mesi, il periodo che corrisponde alla possibilità della madre lavoratrice autonoma di astenersi dal posto di lavoro.

Proprio perché il lavoro svolto è di natura autonoma, la futura madre avrà la possibilità, per quanto le è possibile, di continuare la sua attività lavorativa, questo sicuramente differenzia l’operato di una lavoratrice autonoma, con quello di una lavoratrice dipendente, la quale nel momento in cui interrompe completamente il lavoro, potrà percepire esclusivamente l’indennità spettante erogata dall’INPS. 

Una differenziazione pare evidente, ovvero la lavoratrice autonoma ha la possibilità di poter avere un margine di guadagno più alto rispetto ad una lavoratrice dipendente, questo perché l’indennità viene lei corrisposta a prescindere dal fatto che nei 5 mesi di indennità spettante, questa svolga anche attività autonoma. 

Congedo di maternità

Il congedo di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps presenta queste caratteristiche:

  • Durata5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto).
  • Periodo di comporto: 180 giorni di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo.
  • Astensione obbligatoria: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto.
  • Flessibilità: è possibile usufruire di un periodo di flessibilità di 1 mese prima del parto e 2 mesi dopo il parto.

Accumulo di un mese di contributi nei 12 mesi precedenti

È prevista la possibilità di poter beneficiare di questa tutela, qualora si abbia accumulato almeno un mese intero di contributi Inps  presso la gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità, in passato invece erano richieste tre mensilità di contribuzione.

Durata indennità di maternità gestione separata

La durata dell’indennità di maternità è di cinque mesi, ovvero due mesi prima del parto e termina tre mesi dopo

Grazie alla flessibilità, la madre lavoratrice ha la possibilità di iniziare la maternità anche solo un mese prima del parto e usufruire dei rimanenti quattro mesi dopo. Se le condizioni di salute lo consentono, potrà lavorare fino alla data prevista per il parto e usufruire dei 5 mesi anche nel periodo successivo al parto.

La madre lavoratrice ha la possibilità di richiedere l’indennità di maternità, che può andare a coprire anche i due mesi precedenti alla data del parto.

Anche per questi due mesi, spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera. Sarà necessario per la lavoratrice effettuare un accertamento dal medico curante per verificare quali siano le condizioni della gravidanza.

È obbligatorio presentare l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 151/01.

Durante il periodo di maternità, l’indennità verrà corrisposta anche qualora l’attività della lavoratrice non sia del tutto cessata, come indicato nella circolare n. 109 del 16 novembre 2018, a differenza di quanto accade per la lavoratrice dipendente.

Se la madre non può beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto all’indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di minori.

Requisiti

Restano invariati gli altri requisiti:

  • Il periodo di riferimento di dodici mesi precedenti all’inizio del periodo di indennizzo, durante il quale deve essere verificata la presenza di un mese di contributi;
  • L’obbligo che il mese di contribuzione sia stato calcolato con un’aliquota piena, per i lavoratori autonomi senza DIS-COLL e per i professionisti;
  • La prestazione di maternità è erogata ai dipendenti anche in assenza di pagamenti da parte del datore di lavoro. Tuttavia, questa automaticità delle prestazioni non si applica ai liberi professionisti iscritti alla gestione, poiché sono responsabili di effettuare i versamenti contributivi autonomamente (come indicato nella Circolare n. 42/2016).

Proprio in riferimento a quest’ultimo requisito, si apre lo scenario del versamento dei contributi previdenziali in caso di lavoratrice autonoma libera professionista, o collaboratrice co.co.co un principio stabile lo troviamo all’interno dell’art.64-ter del D.Lgs. n. 151/01, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Tabella: requisiti per l’accesso all’indennità di maternità

Decorrenza

Secondo quanto disposto dall’art. 64 del TU, la tutela della maternità/paternità avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. Il periodo di maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto e si conclude tre mesi dopo la data effettiva del parto.

Il periodo indennizzabile può essere superiore ai cinque mesi più il giorno del parto, nel caso in cui:

  • La data del parto effettiva è successiva alla data presunta del parto;
  • I giorni intercorrenti tra le due date sono indennizzati in aggiunta;
  • La data del parto è antecedente alla data presunta del parto.

I giorni non goduti prima della data presunta si aggiungono dopo i tre mesi di post partum, anche nel caso in cui il parto avvenga prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità.

Le lavoratrici gestanti hanno la facoltà di rinviare l’inizio del periodo di maternità:

  • Al mese prima della data presunta del parto (cd. flessibilità),se la prosecuzione dell’attività lavorativa all’ottavo mese di gestazione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro;
  • Alla data effettiva del parto (o alla data presunta del parto) per fruire dei cinque mesi di maternità dopo la data del parto (o dopo la data presunta del parto), se la prosecuzione dell’attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro.

Tabella: durata del congedo di maternità

Mancato versamento dei contributi previdenziali

L’art. 64-ter del D.Lgs. n. 151/2001, che prevede il principio di automaticità delle prestazioni, garantisce alla lavoratrice madre, il riconoscimento dell’indennità di maternità, anche se non sono stati versati i contributi previdenziali necessari, qualora il mancato versamento degli stessi dipenda soggetti terzi. 

Nel caso di un contratto co.co.co, esuli la madre lavoratrice da responsabilità, qualora il mancato versamento sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro.

Lavoratrici autonome a cui spetta l’indennità di maternità

Per tutte le lavoratrici autonome rientranti nelle categoria a breve esposte, viene riconosciuto il periodo di astensione dal lavoro per un totale di 5 mesi e la possibilità di poter richiedere all’INPS l’erogazione dell’indennità di maternità, riconosciuta in alcuni casi anche al padre lavoratore. Di seguito elencati i riferimenti normativi a cui appartengono le categoria di lavoratrici:

  • Lavoratrici iscritte alla gestione separata: Legge 8 agosto 1995, n.35 di cui all’articolo 2, comma 26;
  • Lavoratrici iscritte alle gestioni autonome Inps: Decreto Legislativo n. 151 del 2001 
  • Libere professioniste di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 151 2001: non gestite dall’INPS ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza

Importo dell’indennità di maternità in gestione separata

Per quanto riguarda l’importo dell’indennità, essa è pari all‘80% di 1/365 del reddito che la madre lavoratrice ha percepito in base all’attività autonoma come libero professionista, entro un limite stabilito annualmente dalla legge

La normativa definisce quale sarà il limite annuo da prendere in considerazione per calcolare l’80% del reddito stesso, erogato successivamente dall’INPS sotto forma di indennità di maternità. 

Se sei una lavoratrice con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.), l’importo di riferimento sarà quello indicato nella dichiarazione del committente relativa ai contributi versati a tuo favore. Se sei una lavoratrice autonoma, il reddito di riferimento sarà quello dichiarato nella tua dichiarazione dei redditi. 

Importi reddituali previsti per il 2024

Per i lavoratori autonomi artigiani, commercianti e pescatori sono previsti per l’anno 2024 i seguenti limiti reddituali a seconda della categoria di appartenenza: 

  • Artigiani: 56,87 euro corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera
  • Commercianti: 56,87 euro corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera
  • Pescatori: 31,60 euro corrispondenti al limite giornaliero del salario convenzionale 

Come avviene il pagamento dell’indennità di maternità in gestione separata

La lavoratrice dovrà fornire all’ente preposto il suo IBAN bancario, dopo aver presentato domanda per l’indennità di maternità. In sostanza sarà sufficiente indicare una carta che sia bancaria o postale dotata di IBAN. 

L’Inps provvederà ad accreditare la somma spettante direttamente alla lavoratrice, a differenza di quanto accade per le lavoratrici dipendenti, che ricevono un anticipo dell’indennità dal datore di lavoro.

È possibile presentare la domanda tramite il sito web dell’INPS, il call center INPS al numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) o al numero 06 164 164 (a pagamento da cellulare) oppure rivolgersi ai patronati presenti nella propria zona, che possono aiutare nella compilazione della domanda.

Tabella: domanda di indennità di maternità

Indennità di paternità

Per quanto riguarda l’indennità di paternità, spetta al padre in determinati casi, come la morte o grave infermità della madre, l’abbandono del figlio da parte della madre, il mancato riconoscimento del neonato da parte della madre o l’ottenimento dell’affidamento esclusivo del figlio da parte del padre.

L’indennità di paternità ha la stessa durata della maternità non fruita dalla madre, ossia cinque mesi. Anche in questo caso, l’INPS provvederà a versare direttamente l’indennità sul conto corrente del padre o su una carta prepagata dotata di IBAN, oppure tramite bonifico presso un ufficio postale.

Conclusioni

L’indennità di maternità rappresenta un importante sostegno economico per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps. È importante conoscere i requisiti per l’accesso, la durata del congedo, l’ammontare dell’indennità e le modalità di presentazione della domanda per poter usufruire di questo diritto.

Domande frequenti

Quali sono i requisiti per accedere all’indennità di maternità?

Iscrizione alla gestione separata INPS attiva al momento del parto;
Periodo di comporto di 180 giorni di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo;
Reddito minimo.

Quanto dura il congedo di maternità?

5 mesi in totale, di cui 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto.
È possibile usufruire di un periodo di flessibilità di 1 mese prima del parto e 2 mesi dopo il parto.

Come si presenta la domanda di indennità di maternità?

La domanda deve essere presentata online sul sito web dell’INPS entro 6 mesi dalla data del parto.

Cosa fare in caso di dubbi o domande?

È possibile contattare l’INPS tramite i canali di assistenza disponibili (telefono, email, chat).
È consigliabile rivolgersi ad un commercialista o ad un CAF per ricevere una consulenza personalizzata.

Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]

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