A quali condizioni la presenza di un magazzino in Italia di società estera rappresenta una fattispecie di stabile organizzazione in Italia ex art. 162 del TUIR. Aspetti IVA da considerare nell'operazione.

Un'azienda non residente può ravvisare la possibilità di aprire un magazzino di stoccaggio o di distribuzione di beni in Italia per agevolare la propria attività di logistica. Il caso classico è quello di un'azienda non residente che gestisce un'attività di e-commerce, la quale acquista beni da fornitori residenti in Italia, oppure al caso di e-commerce estero che decide di stoccare la merce in Italia per poi spedirla più velocemente agli acquirenti italiani.

In questi, ma anche in molti altri casi, per un'azienda non residente può essere opportuno valutare l'opportunità di operare in Italia per il tramite di un magazzino di stoccaggio e distribuzione della merce acquistata per spedirla ai consumatori finali residenti (o non residenti) in Italia. In queste situazioni è opportuno interrogarsi su due problematiche principali, da un punto di vista fiscale, che possiamo così schematizzare:

Se il magazzino in Italia dell'azienda non residente possa configurare la fattispecie di stabile organizzazione materiale, secondo quanto previsto dall'eventuale convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l'Italia e lo stato estero (articolo 5 del modello OCSE), o secondo quanto previsto dall'art. 162 del TUIR;Quali sono le implicazioni ai fini IVA per l'azienda non residente che opera con un magazzino di stoccaggio e distribuzione sul territorio italiano, in relazione ai passaggi di merce dall'estero all'Italia e dall'Italia verso il consumatore finale.

In relazione a questi aspetti di seguito andiamo ad analizzare, molto schematicamente, quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Quando il magazzino in Italia di azienda estera rappresenta stabile organizzazione?

Il punto di partenza del ragionamento da fare deve partire da quanto disposto dall'art. 5 del modello OCSE e dall'art. 162 del TUIR. Queste disposizioni prevedono che un centro di stoccaggio e distribuzione delle merci costituito in Italia da parte di un'impresa non residente, qualora svolga esclusiva attività di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa, non costituisce ipotesi di stabile organizzazione materiale del soggetto estero nel territorio italiano.

L'aspetto importante da sottolineare è che, in questi casi, il magazzino presti la sola attività di deposito, esposizione e consegna di merci appartenenti all'impresa. Questo significa che l'effettuazione di qualsiasi altro tipo di attività che non sia tra quelle indicate può far presumere all'Amministrazione finanziaria l'esistenza di una stabile organizzazione materiale, con la conseguenza di vedersi assoggettare i redditi prodotti a tassazione italiana.

Che cos'è la stabile organizzazione materiale?

Secondo l'art. 162 del TUIR, è definita "una sede fissa di ...

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