L'Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti biennali, le sanzioni per dichiarazioni tardive e le modalità di autocertificazione per evitare la garanzia sui crediti compensati.
La risposta all'interpello n. 288/E/25 affronta un tema che riguarda le società che operano in regime di liquidazione IVA di gruppo: quando è possibile evitare la prestazione della garanzia sui crediti IVA compensati e quali sono le conseguenze di una dichiarazione priva del visto di conformità presentata nei termini ordinari. La questione coinvolge una società olandese identificata ai fini IVA in Italia che, dopo aver optato per la liquidazione IVA di gruppo con la controllata italiana, si trova strutturalmente in posizione creditoria e vorrebbe recuperare tale credito mediante compensazione infragruppo senza dover garantire gli importi eccedenti i 30.000 euro. L'Agenzia interviene per chiarire come calcolare il biennio previsto dall'articolo 38-bis del DPR n. 633/72, quali sanzioni si applicano in caso di dichiarazione integrativa tardiva e come certificare correttamente le condizioni soggettive che consentono l'esonero dalla garanzia.
La risposta delle Entrate ha stabilito che non è possibile far decorrere il biennio dalla prima importazione effettuata dalla casa madre prima dell'identificazione italiana, soprattutto se confluita in dichiarazioni di una stabile organizzazione che non ha mai avviato concretamente l'attività operativa.
Calcolo del biennio: quando inizia e quando termina
L'articolo 38-bis, comma 4, lettera a) del decreto IVA considera a rischio – e quindi obbligate alla prestazione della garanzia – le società che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni. Nel caso analizzato dall'interpello, la società istante aveva costituito in Italia una stabile organizzazione dal 2015, cessata nel 2022, che però non aveva mai effettivamente avviato l'attività per cui era stata costituita, limitandosi a presentare dichiarazioni IVA a zero salvo un'unica eccezione relativa a crediti da importazioni della casa madre.
L'Agenzia ha ritenuto non condivisibile la tesi della società che voleva considerare come data di inizio del computo la prima importazione effettuata dalla casa madre olandese, confluita nella dichiarazione della stabile organizzazione. Trattandosi di una società inattiva, l'Amministrazione ha ravvisato proprio la sussistenza dell'ipotesi di rischio prevista dalla norma, richiamando la circolare n. 6/E del 2015 che precisa come l'inizio dell'attività non coincida con l'apertura della partita IVA, ma con l'effettivo svolgimento di operazioni attive.​​
Per quanto riguarda il termine finale del biennio, l'Agenzia ha chiarito che occorre fare riferimento alla data di presentazione della dichiarazione IVA annuale da cui emerge il credito da compensare. Nel regime di liquidazione IVA di gruppo non esiste infatti una vera e propria richiesta di rimborso, ma le compensazioni infragruppo producono un effetto sostanzialmente equivalente al rimborso accele...
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