Istanze di rimborso: principio di collaborazione e buona fede

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Quando un contribuente presenta un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il principio di collaborazione e buona fede, sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/00, art. 10). Questo principio impone all’Ufficio un comportamento improntato alla trasparenza e alla cooperazione con il contribuente.

Tuttavia, nella prassi, capita spesso che l’Amministrazione respinga un’istanza per mancanza di documentazione, senza avviare alcun dialogo con il contribuente. Ma è davvero corretto? 

La recente sentenza n. 2196/2025 della Corte di Cassazione chiarisce che un rigetto automatico è illegittimo e che l’Ufficio deve consentire l’integrazione della documentazione mancante. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e quali sono gli obblighi dell’Amministrazione in caso di rimborso richiesto dal contribuente.

Le istanze di rimborso imposte: normativa di riferimento

Le istanze di rimborso sono regolamentate dall’art. 38 del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che il contribuente può chiedere la restituzione delle imposte versate, ma non dovute. A questa disciplina si affianca lo Statuto dei diritti del contribuente, che all’art. 10 impone agli uffici tributari di operare con correttezza, trasparenza e collaborazione. In particolare, l’Amministrazione non può adottare comportamenti che penalizzino il contribuente in situazioni di incertezza normativa o per meri vizi formali della domanda. Allo stesso tempo, impone al contribuente un atteggiamento di trasparenza e lealtà nei confronti del fisco.

“I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

Art. 10, co. 1 Statuto dei diritti del contribuente

Il caso: rigetto dell’istanza di rimborso per mancanza di documentazione

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2196/2025, un contribuente aveva presentato un’istanza di rimborso per Irpef e Ilor relative agli anni 1990-1992, senza allegare la documentazione dei versamenti effettuati.

L’Agenzia delle Entrate aveva rigettato la domanda senza richiedere l’integrazione della
documentazione
, e il contribuente aveva impugnato il provvedimento.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione all’Ufficio, sostenendo che la mancanza di prove sui versamenti giustificasse il rigetto. Tuttavia, in appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione, affermando che l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere le prove mancanti o verificarle tramite l’Anagrafe Tributaria. L’Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

La decisione della Cassazione: l’Amministrazione deve collaborare

La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente, stabilendo che la mancanza di documentazione allegata non è un motivo automatico di inammissibilità dell’istanza di rimborso. A tal proposito, la Corte ha richiamato la disciplina di cui al D.L. n. 91/17, secondo il quale il contribuente che ha presentato un’istanza di rimborso generica e priva di documentazione può integrare l’istanza con i dati necessari al calcolo del rimborso.

 “la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti”.

Secondo i giudici, l’Ufficio avrebbe dovuto avviare un confronto con il contribuente per consentirgli di integrare la domanda, in applicazione del principio di buona fede. In particolare, la Corte ha evidenziato i seguenti aspetti:

  • L’Amministrazione deve agevolare il contribuente nel completare la documentazione, anziché rigettare automaticamente l’istanza;
  • Il contribuente ha diritto a un contraddittorio preventivo, prima che l’Ufficio possa negare il rimborso per motivi formali;
  • Il rigetto senza interlocuzione con il contribuente è illegittimo, in quanto viola i principi dello Statuto del contribuente.

In conclusione, l’assenza iniziale di documentazione non può tradursi in una penalizzazione automatica, e l’Ufficio deve garantire un’interlocuzione equa e trasparente. Dello stesso orientamento, da segnalare anche la precedente Cassazione n. 13771/2019.

Cosa cambia per i contribuenti

Questa pronuncia della Cassazione ha un impatto rilevante per tutti i contribuenti che presentano istanze di rimborso. In particolare:

  • Se l’Amministrazione rifiuta un rimborso senza chiedere integrazioni, il contribuente può impugnare il provvedimento;
  • L’ufficio non può adottare una condotta rigida e puramente burocratica, ma deve agevolare la regolarizzazione dell’istanza;
  • Il contribuente può far valere il principio di collaborazione e buona fede in sede di contenzioso tributario.

Conclusioni e consulenza online

La sentenza n. 2196/2025 della Cassazione rafforza il concetto che il contribuente non può essere
penalizzato per meri formalismi, e che l’Amministrazione deve gestire le istanze di rimborso
con trasparenza e spirito collaborativo.

Dunque, se un contribuente ha presentato un’istanza di rimborso e l’Ufficio l’ha rigettata senza dare la possibilità di integrare la documentazione, potrebbe essere utile valutare un ricorso con il supporto di un professionista esperto in materia.

Se desideri approfondire la tua situazione in relazione ad un’istanza di rimborso o, comunque, all’attività di accertamento e contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, contattaci. Il nostro servizio di consulenza online di permette di poter avere a disposizione un commercialista ed un legale che possono valutare la tua situazione per valutare la migliore soluzione possibile.

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Camilla Bozzo
Camilla Bozzo
Avvocato con Studio in Firenze e fornisco assistenza e consulenza legale nella materia del Diritto Tributario a privati, imprese e professionisti. Sono in grado di gestire con competenza e professionalità i rapporti con l’Agenzia delle Entrate, sia in fase stragiudiziale, che giudiziale. "Affidabilità e competenza nella difesa del contribuente".
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