L’IRAP, ovvero l’imposta regionale sulle attività produttive è stata introdotta dal D.Lgs. n. 446/1997 in attuazione dalle linee guida contenute nella Legge delega n. 662/1996. L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare con il provvedimento n. 55548 del 28 febbraio. Il Modello IRAP 2023 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2022. Il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La scadenza per la presentazione della dichiarazione è prevista per il 30 novembre o all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Tra le novità di quest’anno compare la rimozione del quadro IQ utilizzato dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni. che dal 2022 sono escluse dai soggetti obbligati. Viene anche semplificata l’indicazione dei costi del personale deducibili con l’eliminazione, nella prima sezione del quadro IS, dei righi IS2, IS3 e IS6. La deduzione per tutti i dipendenti a tempo indeterminato compare nel nuovo rigo IS7.
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Presupposti impositivi dell’IRAP
Il presupposto impositivo dell’IRAP è definito all’art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 446/1997, il quale sancisce che:
Pertanto uno dei presupposti impositivi dell’IRAP è lo svolgimento abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
L’art. 2, co.1, prosegue:
Questo significa che, a prescindere dalle condizioni di cui sopra, costituisce, sempre, presupposto impositivo ai fini IRAP, la circostanza che l’attività sia esercitata da:
- Società;
- Enti commerciali e non commerciali;
- Organi e amministrazioni dello Stato.
Dichiarazione IRAP 2023
Il modello da utilizzare per la dichiarazione IRAP 2023 oltre al frontespizio è composto da:
Quadri Modello IRAP |
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Quadro IP | Società di persone |
Quadro IC | Società di capitali |
Quadro IE | Enti non commerciali |
Quadro IK | Amministrazioni ed Enti Pubblici |
Quadro IR | Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento |
Quadro IS | Prospetti vari |
La dichiarazione IRAP deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro:
- entro il 30 novembre per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, e per le società ed associazioni a esse equiparate in linea con l’articolo 5 del TUIR;
- nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRES e per le amministrazioni pubbliche.
L’invio può avvenire, direttamente; tramite un intermediario abilitato; tramite altri soggetti incaricati nel caso delle Amministrazioni dello Stato; tramite società appartenenti al gruppo.
“La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica”.
A confermare l’invio della dichiarazione IRAP è il secondo messaggio che si riceve dopo l’invio e che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
La novità principale del 2023 riguarda l’esclusione delle partite Iva dalla presentazione. Dal 2022 sono esclusi dal pagamento dell’Irap tutti colo che esercitano attività commerciali, arti e professioni, pertanto viene eliminato il quadro IQ.
Sono soggetti al pagamento dell’imposta:
- studi professionali associati;
- società di persone;
- società di capitali;
- entri commerciali in genere;
- enti del terzo settore.
Chi deve presentare la dichiarazione?
Devono presentare la dichiarazione Irap 2023:
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso
- le Amministrazioni pubbliche.
Non sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”.
I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
Entro quando si presenta la dichiarazione Irap?
Il modello Irap deve essere presentato in via telematica:
- per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni);
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d’imposta.
Metodi di determinazione della base imponibile
I principali metodi utilizzati per il calcolo della base imponibile possono essere ricondotti:
- Metodo da bilancio (società di capitali ed enti commerciali, imprese individuali e società di persone su opzione);
- Il metodo fiscale (imprese individuali, società di persone);
- Metodo retributivo (enti non commerciali per l’attività istituzionale ed amministrazioni pubbliche).
Metodo da bilancio
L’art. 5 del D.lgs. n. 446/1997, dispone che per le società di capitali e gli enti commerciali, il valore della produzione netta imponibile è dato dalla differenza, tra:
Il valore della produzione meno il costo della produzione.
Dai costi della produzione devono essere esclusi:
- I costi del personale;
- Le svalutazioni delle immobilizzazioni, crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- Gli accantonamenti per rischi;
- Gli altri accantonamenti;
- I costi del personale;
- Compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- Gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- Le perdite su crediti;
- Quota di interessi dei canoni leasing.
Metodo fiscale
Il metodo fiscale è utilizzato dalle società di persone e le imprese individuali, tale metodo è:
- Obbligatorio per le società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità semplificata;
- Obbligatorio per le società di persone ed imprese in regime di contabilità ordinaria che non abbiano scelto per la determinazione della base imponibile secondo le norme per le società di capitali e gli enti commerciali.
Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, sussiste la facoltà di scegliere per la determinazione della base imponibile IRAP secondo i valori di bilancio.
La scelta deve essere effettuata con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
L’opzione è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei periodi sarà considerata tacitamente rinnovata.
Con tale metodo, il valore della produzione è determinato con i ricavi e i costi al loro valore fiscale, ossia, in ammontare pari a quello rilevante secondo la normativa delle imposte sui redditi.
Anche in questo caso non sono deducibili ai fini IRAP:
- I costi del personale;
- Le svalutazioni delle immobilizzazioni, crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- Gli accantonamenti per rischi;
- Gli altri accantonamenti;
- I costi del personale;
- Compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- Gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- Le perdite su crediti;
- Quota di interessi dei canoni leasing.
Metodo retributivo
Quest’ultimo metodo è utilizzato per gli enti non commerciali per la loro attività istituzionale e le Amministrazioni pubbliche.
In linea generale, la determinazione della base imponibile, avviene, sommando:
- Le retribuzioni del personale dipendente, secondo il criterio di competenza/cassa;
- Redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente;
- Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Deduzioni per i dipendenti
A seguito delle novità introdotte dal DL Semplificazioni DL n 73/2022 poi convertito in legge n 122/2022 è stata modificata anche la struttura della sezione I e del quadro IS, ovvero la parte del modello in cui vanno indicate le deduzioni per i lavoratori dipendenti.
Come specificato nelle istruzioni, nel rigo IS7:
- nella colonna 2, deve essere indicato l’importo della deduzione del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato prevista dal comma 4-octies, dell’articolo 11, come modificato dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
- nella colonna 1 del rigo IS7 deve essere indicata la quota della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella colonna 2 del medesimo rigo.