L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Il Regime Import One Stop Shop (IOSS) rappresenta una soluzione cruciale per le aziende di e-commerce che vendono beni ai consumatori finali nell'Unione Europea. Introdotto il 1° luglio 2021 in seguito alla direttiva 2017/2455/UE, il regime IOSS consente di dichiarare e versare l'IVA in maniera centralizzata, riducendo la complessità legata alle vendite a distanza di beni importati con un valore intrinseco non superiore a 150 euro. Questo articolo fornisce un'analisi dettagliata del regime, con un focus sulla fatturazione, esempi pratici e vantaggi per gli operatori di e-commerce. Cos'è il regime IOSS? Il regime IOSS è stato ideato per semplificare il pagamento dell’IVA sulle vendite transfrontaliere di beni di valore modesto importati da territori extra-UE. Questo sistema centralizzato consente ai venditori di dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell’UE attraverso un’unica dichiarazione mensile, evitando l’obbligo di registrazione IVA in ciascun paese di destinazione. Il regime si applica esclusivamente a spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Sono esclusi dal regime i beni soggetti ad accisa, come alcolici e tabacco, e le vendite B2B, riservandosi ai consumatori finali. Ambito di applicazione La disciplina è contenuta nell'art. 74-sexies1 del DPR n. 633/72 (e a livello unionale, negli artt. da 369-terdecies a 369-vicies quinquies della direttiva 2006/112/CE). Il regime si applica alle vendite a distanza di beni importati da un territorio o da un Paese terzo (art. 38-bis co. 2 del D.L. n. 331/93) in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro, destinati a soggetti stabiliti nell'UE (privati consumatori). Per l'applicazione del regime i beni devono essere fisicamente spediti da un territorio terzo. Pertanto, questo regime non trova applicazione ove i beni vengono ceduti solo dopo che il fornitore li ha importati nella UE. Restano, in ogni caso, esclusi dal regime i beni soggetti ad accisa (in genere prodotti alcolici o del tabacco ex art. 2, par. 3, della direttiva 2006/112/CE). Il regime si applica anche (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 77/E/23):
Alle vendite di beni destinati a soggetti stabiliti nello Stato membro di identificazione del fornitore; Alle vendite effettuate secondo il modello commerciale del c.d. "dropshipping".
Adesione al regime e obblighi fiscali L'adesione al regime IOSS è volontaria e si effettua registrandosi presso un’autorità fiscale di uno Stato membro. Gli operatori non UE, privi di stabile organizzazione nell’UE, devono nominare un rappresentante fiscale residente nell’UE per poter utilizzare il regime. Possono avv...
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