Visto di conformità

    0
    280

    Visto di conformità per imposte sui redditi ed Iva

    L’art. 1 co. 574 della Legge n. 147/13, ha previsto l’apposizione del visto di conformità ex art. 35 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 241/97, da parte di un soggetto abilitato, per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, crediti di importo superiore a 5.000 euro annui di imposte erariali: IRES, IRPEF, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e ritenute alla fonte.

    I crediti fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi, di importo superiore ai 5.000 euro per poter essere compensati con modello F24 dal contribuente, necessitano dell’apposizione del visto di conformità in dichiarazione dei redditi. Questo è quanto ha previsto l’articolo 1, comma 574, della Legge n. 147/2013.

    Il visto di conformità si applica alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito e riguarda le compensazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, vale a dire le compensazioni “orizzontali” che avvengono nel modello F24. L’apposizione della conformità è uno strumento posto a tutela dei crediti erariali, attraverso la verifica della corretta applicazione delle norme tributarie, demandato a soggetti esterni all’Agenzia delle Entrate (professionisti). In particolare, il visto legato alla conformità documentale è necessario per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del DPR n. 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all’Irap.

    Lascia una Risposta