Pensione di inabilità

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    La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata su domanda, in favore di persone con un’infermità, difetto fisico o mentale (valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS) così grave da impedire lo svolgimento di ogni attività lavorativa (al 100%).

    Quali requisiti per ottenere la pensione di inabilità?

    Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

    Requisiti contributivi

    I requisiti contributivi che danno, al lavoratore dipendente o autonomo, il diritto alla pensione di inabilità sono:

    • Almeno 3 anni di contributi versati (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;
    • L’iscrizione ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS da almeno 5 anni.

    Requisiti sanitari

    I requisiti sanitari che danno, al lavoratore dipendente o autonomo, il diritto alla pensione di inabilità riguardano la presenza di un’infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, che impedisca lo svolgimento di una qualunque attività lavorativa.

    Decorrenza e durata

    La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

    Importo della pensione di inabilità

    L’importo della pensione di inabilità si calcola: aggiungendo ai periodi di contribuzione effettivamente versati un “bonus contributivo”, pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile (nel caso di lavoratori invalidi 60 anni per gli uomini e 55 per le donne). In ogni caso il bonus non può far superare all’inabile 40 anni di anzianità contributiva.

    Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema di calcolo contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già l’età pensionabile (60 anni), indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.

    Attualmente, l’importo della pensione è di 287,09 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 16.982,49 euro. Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

    La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione). Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

    Incompatibilità della pensione di inabilità

    La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, dipendente o autonoma e con eventuale rendita INAIL per infortunio o malattia professionale. Nel caso in cui si abbia diritto ad entrambi i benefici si può scegliere quello più favorevole.

    Integrazione della pensione di inabilità

    I titolari di pensione di inabilità hanno anche diritto ad un’integrazione chiamata assegno mensile di assistenza personale e continuativa, se non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante. La domanda di assegno mensile di assistenza, che può essere fatta contestualmente a quella per la pensione di inabilità.

    Come fare la domanda per ottenere la pensione di inabilità

    La domanda per richiedere la pensione di inabilità può essere presentata:

    • Tramite il portale online dell’INPS (cassetto previdenziale);
    • Tramite una sede del Patronato.

    Quando fare domanda?

    Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario. Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni. L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

    Ricorso per ottenere la pensione di inabilità

    Se la domanda di pensione di inabilità viene respinta è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato:

    • Personalmente / tramite raccomandata;
    • Tramite il patronato.

    Differenze tra assegno di invalidità e pensione di inabilità

    Quello che differenza l’assegno ordinario di invalidità dalla pensione di inabilità lavorativa è la possibilità, per gli invalidi parziali, di proseguire l’attività lavorativa (con la pensione di invalidità). Un’altra differenza importante con la pensione di inabilità è l’assenza del bonus contributivo. Nella tabella seguente sono riepilogate le principali differenze riscontrabili.

    REQUISITI/DIFFERENZE PENSIONE INABILITA’ PENSIONE INVALIDITA’
    REQUISITO SANITARIO Perdita assoluta e permanente (100%) a svolgere qualsiasi attività Perdita di almeno due terzi a svolgere la propria attività
    REQUISITO CONTRIBUTIVO 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio precedente
    IMPORTO/CALCOLO Maggiorato figurativamente dei contributi mancanti al 60° anno di età In base ai contributi effettivamente versati
    RENDITA INAIL Non cumulabile Non cumulabile
    REVERSIBILITA’ SI NO
    IMPONIBILITA’ FISCALE NO NO

    La pensione di inabilità deve essere dichiarata nel 730?

    La pensione di inabilità è una prestazione assistenziale erogata agli invalidi civili totali (100%) per cui non è richiesta la dichiarazione nel 730. Non deve quindi essere inserita in fase di dichiarazione dei redditi in quanto esente da tassazione.

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