I libri contabili obbligatori sono quelli previsti dall’articolo 2214 del codice civile, secondo cui l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere:
- Il libro giornale e il libro degli inventari;
- Le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (es, il libro mastro).
Ai sensi del comma 3, dell’articolo 2214 del codice civile, sono esclusi dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili i piccoli imprenditori, per tali intendendosi:
- I coltivatori diretti del fondo;
- Gli artigiani;
- I piccoli commercianti;
- Coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (articolo 2083 c.c.).
A questi registri si aggiungono quelli previsti dalla normativa fiscale (art. da 13 a 22 del DPR n. 600/73), in particolare:
- Le scritture previste ai fini Iva (registro Iva acquisti, vendite e corrispettivi);
- Le scritture ausiliarie di magazzino;
- Libro cespiti ammortizzabili.
Gli imprenditori che adottano la contabilità ordinaria sono tenuti, ai sensi della normativa civilistica e fiscale, a rendere noti i fatti di gestione che interessano la loro attività commerciale, attraverso la tenuta dei libri contabili: libro giornale, degli inventari, delle scritture ausiliarie, registri Iva e il registro dei beni ammortizzabili. Sono esonerati dalla tenuta dei libri contabili i soggetti che adottano la contabilità semplificata.
L’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo comporta l’obbligo di tenere determinati libri e registri contabili secondo quanto prescritto dal codice civile e/o dalle norme tributarie, tra cui il DPR n. 600/73 e il DPR n. 633/72.
Approfondimenti
Registri contabili obbligatori: tenuta e conservazione