Azioni proprie

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    Le azioni proprie sono un concetto finanziario che si riferisce alle azioni emesse da una società e detenute dalla stessa. In termini professionali, queste azioni sono considerate un investimento dell’azienda in se stessa. Dall’ottica contabile, queste azioni vengono registrate come una diminuzione del capitale proprio dell’azienda. Non sono considerate come asset liquidi, ma piuttosto come una riduzione del capitale disponibile per la distribuzione agli azionisti.

    Dal punto di vista strategico, le azioni proprie possono essere utilizzate dalle società per vari scopi. Ad esempio, possono essere impiegate per influenzare il prezzo delle azioni sul mercato, per prevenire acquisizioni ostili, o come parte di piani di compensazione basati su azioni per i dipendenti. La riacquisto di azioni proprie può anche essere un segnale che la direzione considera il prezzo delle azioni sottovalutato, indicando una fiducia nella crescita futura della società.

    Tuttavia, c’è anche un dibattito sull’efficacia e sulla sostenibilità di questa pratica. Alcuni analisti sostengono che i riacquisti di azioni proprie possano essere una strategia a breve termine che favorisce gli azionisti attuali a scapito di investimenti a lungo termine in ricerca, sviluppo e crescita dell’azienda. Inoltre, le azioni proprie possono anche influenzare gli indicatori di performance aziendale, come l’EPS (Earnings Per Share), che misura il reddito dell’azienda suddiviso per il numero totale di azioni in circolazione.

    Acquisto di azioni proprie

    Operazione di riacquisto di azioni proprie precedentemente collocate sul mercato.

    L’acquisto di azioni proprie è disciplinato dall’art. 132 d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, in armonia con l’art. 2357 codice civile, che ne stabilisce le modalità e ne pone i vincoli. Questi sono:

    1. L’acquisto di azioni proprie avviene nei limiti degli utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato;
    2. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate;
    3. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo;
    4. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. Tali limitazioni si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

    L’acquisto di azioni proprie può avere luogo per diversi motivi:

    • Per sostenere o difendere la quotazione del titolo;
    • Per ostacolare l’ingresso di soci “non graditi“;
    • Per disporre di azioni da scambiare con una partecipazione in un’altra società;
    • In vista di una riduzione di capitale sociale non ancora deliberata ma programmata.

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