Dividendi transfrontalieri: regime di tassazione

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La disciplina fiscale che regola la tassazione dei dividendi in entrata ed in uscita dall'Italia, e le peculiarità legate ai dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata.

Gli utili distribuiti da società di capitali, residenti e non, sono considerati redditi di capitale ai fini fiscali, in quanto proventi derivanti dall’impiego, appunto, di capitale. In questo contributo voglio andare ad approfondire il regime fiscale di tassazione dei dividendi transfrontalieri. Con il termine dividendi transfrontalieri intendo fare riferimento sia:

  • I dividendiin entrata“, provenienti da società estere e percepiti da soggetti residenti;
  • I dividendiin uscita“, distribuiti da società residenti ad enti o persone fisiche non residenti.

Al fine di analizzare le suddette modalità di tassazione, nonché passare in rassegna gli adempimenti da porre in essere, occorre innanzitutto precisare le tipologie di proventi, collegate al possesso di strumenti finanziari, sono individuate nel DPR n. 917/86 (TUIR) e i relativi regimi impositivi nel DPR n. 600/73. Vediamo, quindi, qual è il regime fiscale di tassazione dei dividendi transfrontalieri corrisposti tra soggetti aventi residenza fiscale in due Stati diversi.

Identificazione fiscale degli utili societari

L’articolo 44, comma 1, lettere e) e f), del DPR n. 917/86 qualifica come dividendi i titoli elencati di seguito:

  • Titoli, emessi da S. p. A. e S. a. p. a., ordinarie, privilegiate o di risparmio, quotate o non quotate nei mercati regolamentari;
  • Quote di partecipazione in S. r. l.;
  • Titoli di partecipazione in enti soggetti Ires diversi dalle società (società cooperative, a responsabilità limitata, società di mutua assicurazione ed enti commerciali pubblici e privati);
  • I seguenti strumenti finanziari:
    • Titoli e altri strumenti finanziari emessi da società o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), d), la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;
    • Per le società ed enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d), del DPR n. 917/86), la partecipazioni al capitale o al patrimonio, e i titoli e strumenti finanziari residenti assimilati (punto (a)), ossia la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente eccetera, l’assimilazione alle azioni è condizionata a che detta remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza dell’emittente.

Regime fiscale dei dividendi transfrontalieri in entrata dall’estero

La normativa italiana prevede la tassazione dei dividendi transfrontalieri in entrata. Questo tipo di tassazione avviene con le stesse regole con cui sono tassati i dividendi interni. Questo, salvo che la società estera non risieda in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Nel qual caso è prevista la tassazione per trasparenza ai sensi degli articoli 167 e 168 del DPR n. 917/86 (qualora non si ricada nel campo di applicazione delle predette norme è stabilita, comunque, la tassazione integrale dei dividendi percepiti). Inoltre, l’art. 27, comma 5, ultimo periodo del DPR n. 600/73 dispone l’applicazione della ritenuta con aliquota del 26% e a titolo d’imposta nei confronti di soggetti esenti dall’IRES.

Il regime impositivo dei dividendi è recato dagli articoli da 27 a 27-ter del DPR n. 600/73, i quali illustrano trattamenti differenti a seconda:

  • Del soggetto che li percepisce;
  • Del soggetto che li corrisponde;
  • Delle modalità di detenzione delle azioni a cui essi sono connessi.

Tassazione dividendi percepiti da persona fisica (non imprenditore)

Il trattamento fiscale da riservare ai dividendi transfrontalieri percepiti dalle persone fisiche è legato all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Questo, indipendentemente dal fatto che la partecipazione posseduta sia qualificata o meno. Tuttavia, occorre tenere presente che vi sono due diverse modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva a seconda del fatto che intervenga un intermediario nella riscossione del dividendo o se vi è percezione diretta.

Incasso del dividendo tramite intermediario

L’articolo 27, co. 4-bis, del DPR n. 600/73 prevede che sui dividendi transfrontalieri corrisposti a persone fisiche sia operata da parte degli intermediari che intervengono nella loro riscossione, una ritenuta del 26% a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d’imposta sull’intero ammontare degli utili percepiti, al netto delle eventuali ritenute applicate nello Stato estero (c.d. “netto frontiera”). Questo, con relativo esonero per il percettore di indicare i medesimi nella dichiarazione dei redditi. In questo caso l’intermediario deve accertare che il dividendo non sia deducibile dal reddito della società emittente, controllare che l’importo non sia relativo a riserve di capitale e accertare che l’utile non derivi da società ubicata in paese fiscalità privilegiata.

Incasso diretto del dividendo

Nel caso in cui i dividendi transfrontalieri vengano incassati senza l’intervento di un intermediario residente, l’imposta sostitutiva del 26% deve essere applicata su una base imponibile al loro delle imposte estere (ex art. 18, co. 1 del TUIR). Sul punto vedasi anche la Risposta ad interpello n. 111/E/20 dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso il soggetto percettore deve includere il dividendo nel quadro RM del modello Redditi.

Tassazione dei dividendi percepiti da imprenditori individuali e società di persone

I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche in qualità di imprenditori individuali o quali soci di società di persone non scontano alcuna ritenuta alla fonte. Questi concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF per il 58,14% del loro ammontare (se gli utili si sono formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016). Questo, ai sensi dell’art. 59 del TUIR.

Tassazione dei dividendi percepiti da soggetti IRES

L’articolo 89, comma 2, del DPR n. 917/86 dispone che i dividendi percepiti da soggetti IRES non concorrono a formare reddito d’impresa per il 95% del loro ammontare, con conseguente imposizione nella misura del 5%. Quindi la tassazione IRES avviene per l’1,2% del dividendo incassato da società italiana residente. I dividendi concorrono alla formazione del reddito delle società nell’esercizio in cui sono incassati (Circolare n. 26/2004, § 3.4).

Tassazione dei dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata

I dividendi transfrontalieri provenienti da società ed enti fiscalmente residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del TUIR, concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore per il loro intero ammontare (salvo dimostrazione, a seguito della presentazione di un’apposita istanza di interpello, che dalla partecipazione in detti soggetti non consegue l’effetto di localizzare i redditi nei predetti Stati).

L’art. 47-bis del TUIR prevede due nozioni di “regimi fiscali privilegiati“. Questo, a seconda che la società partecipata sia sottoposta o meno al controllo da parte del socio italiano. Si considerano residenti in Paradisi fiscali le partecipate:

  • Il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni di controllo;
  • il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito di controllo.

Una partecipazione si considera di controllo secondo l’attuale disciplina CFC ex art. 167 del TUIR. Occorre poi tenere presente che non sono mai considerati regimi fiscali privilegiati quelli di Stati o territori appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Il regime di tassazione integrale degli utili black list si applica a prescindere dalla natura del soggetto al quale gli utili sono corrisposti (persona fisica o società) e della partecipazione – qualificata o non qualificata – da cui derivano i dividendi.

Disapplicazione della disciplina della tassazione integrale dei dividendi da paradisi fiscali

Come anticipato, il contribuente ha, però, la possibilità di superare tale presunzione, e accedere al regime di tassazione ordinario dei dividendi, dimostrando, a seguito dell’esercizio dell’interpello, che dalle partecipazioni da cui i dividendi derivano non è stato conseguito, fin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati paradisiaci. Restano, inoltre, esclusi eventuali dividendi che sono stati già imputati al socio e tassati per trasparenza in base alla normativa sulle Controlled foreign companies (CFC) e collegate estere di cui agli articoli 167 e 168 del DPR n. 917/86.

Secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 4, del DPR n. 600/73, l’intero ammontare degli utili provenienti da Stati a fiscalità privilegiata sono assoggettati a ritenuta nella misura del 26% a titolo d’acconto, al netto delle eventuali ritenute applicate nello Stato estero, con obbligo per il percettore di riportarli nella dichiarazione dei redditi.

Per approfondire: “Dividendi provenienti da paradisi fiscali”.

Regime fiscale dei dividendi transfrontalieri in uscita dall’Italia

In ordine ai dividendi transfrontalieri corrisposti da un soggetto fiscalmente residente in Italia ad un soggetto residente all’estero, occorre valutare il criterio di collegamento adottabile. Per la normativa fiscale nazionale la norma riferimento è data dall’art. 23, co. 1, lett. b) del TUIR. Per quanto riguarda, invece, la disciplina Convenzionale, l’art. 10 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni disciplina l’imponibilità del dividendo nello Stato di residenza del soggetto percettore. Tuttavia, resta salvo il potere dello Stato della fonte di prevedere un’imposta in uscita sui dividendi.

Secondo questa disposizione si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Questo, a condizione che la corresponsione derivi dall’adempimento del proprio obbligo contrattuale, consistente nella remunerazione delle somme e dei valori ricevuti per l’impiego del capitale. L’articolo 27, ai commi 3 e 3- ter, del DPR n. 600/73 stabilisce che il regime di tassazione di tali dividendi si declina in 4 differenti tipologie a seconda delle caratteristiche del per percettore.

  • Soggetto non residente non dotato di stabile organizzazione in Italia;
  • Soggetto non residente con sede in UE non dotato di stabile organizzazione in Italia;
  • Soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia;
  • Soggetto non residente con sede in UE con applicazione della Direttiva “madre figlia“.

Soggetto non residente non dotato di stabile organizzazione in Italia

Sui dividendi transfrontalieri erogati a soggetti non residenti, siano essi persone fisiche o società, si applica una ritenuta d’imposta a titolo definitivo del 26%. Questo è quanto disposto dall’art. 27, co. 3 del DPR n. 600/73. Questo a condizione che il dividendo non derivi dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente.

In questo scenario il soggetto percettore del dividendo (anche se residente in paese a fiscalità privilegiata) ha il diritto di richiedere il rimborso delle imposte pagate all’estero in via definitiva sugli utili ricevuti dalle società italiane. Questo, fino a concorrenza dei 11/20 della ritenuta subita. Il soggetto non residente deve dimostrare di aver pagato sui medesimi dividendi le imposte nel Paese di loro residenza. Tale dimostrazione è possibile attraverso il rilascio di un’apposita certificazione da parte dell’Amministrazione fiscale estera.

La misura della ritenuta applicata sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti si può ridurre nel caso in cui sia applicabile una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Paese di residenza del percettore. Di norma, la ritenuta in uscita si applica in misura compresa tra il 5% e il 15%.

Documentazione per la disciplina convenzionale

L’applicazione della normativa convenzionale deve essere richiesta dal beneficiario dei proventi a cui spetta. Ovviamente, anche la produzione della documentazione necessaria per ottenere il rimborso dell’imposta o, quando è consentito, la diretta applicazione della minor ritenuta prevista dalla Convenzione. Per l’applicazione immediata della misura convenzionale il soggetto erogante i dividendi acquisisca la seguente documentazione:

  • La dichiarazione del soggetto non residente di essere l’effettivo beneficiario degli utili;
  • La dichiarazione che esso sia come tale debitamente identificato;
  • L’attestazione che siano rispettate le condizioni e gli altri elementi richiesti dalle singole convenzioni;
  • L’attestazione dell’autorità fiscale estera circa la residenza fiscale del beneficiario, attestazione che avrà valore fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione.

Soggetto non residente con sede in UE senza stabile organizzazione in Italia

L’articolo 27 comma 3-ter, del DPR n. 600/73, dispone l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 1,20%. La ratio della norma si rinviene nel voler equiparare la tassazione interna dei dividendi verso società (tassazione del 5%) degli stessi, con quelli in uscita.

Per questo è prevista l’applicazione di una ritenuta pari all’1,20% sui dividendi erogati a società o enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell’UE. Oppure, appartenente allo SEE che sono inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (“White List”).

Tale ritenuta spetta in tutti i casi in cui non risulti applicabile la Direttiva “Madre-figlia, che vedremo di seguito. In tale ipotesi, al contribuente non spetta il rimborso dei 4/9 della ritenuta subita.

Soggetto non residente dotato di stabile organizzazione in Italia

Nel caso in cui il soggetto non residente abbia una stabile organizzazione in Italia e la partecipazione con riferimento alla quale sono corrisposti i dividendi sia ad essa effettivamente connessa, il soggetto erogante non deve applicare alcuna ritenuta alla fonte. Pertanto, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa della stabile organizzazione soggetta a tassazione in Italia nella misura del 5% del loro ammontare. Ovvero per l’intero ammontare se relativi a titoli detenuti per la negoziazione da parte dei soggetti che applicano i principi contabili internazionali.

L’applicazione della ritenuta sui dividendi transfrontalieri in uscita, sia pur nella misura dell’1,20%, è un regime di tassazione non equivalente rispetto a quello stabilito per i dividendi interni. Articolo 27, comma 3-ter, del DPR n. 600/73.

I soggetti non residenti toccati dall’iniquità della normativa fiscale nazionale possono chiedere a rimborso la ritenuta subita in eccesso con riferimento ai dividendi percepiti ante 2008 o percepiti successivamente, ma relativi a utili prodotti precedentemente a tale anno, mediante la presentazione di apposita istanza (art. 38 del DPR n. 602/73) entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

Società madre UE che detiene una partecipazione (Direttiva “Madre – figlia”)

Secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del DPR n. 600/73, per gli utili distribuiti ad una società residente in un altro Stato della UE, che ha i seguenti requisiti:

  1. Riveste una delle forme previste nell’allegato alla Direttiva CEE (90/435/CEE);
  2. Risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell’UE;
  3. E’ soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell’allegato alla predetta direttiva;
  4. Possiede una partecipazione diretta nella società erogate gli utili non inferiore al 20% del capitale per un periodo ininterrotto di almeno un anno;

è prevista una disciplina di favore che dispone la non applicazione o il rimborso della ritenuta.

Documentazione necessaria all’esonero dalla ritenuta in uscita

Nel caso non sia ancora decorso l’holding period di un anno, la ritenuta deve essere applicata e successivamente, al momento di maturazione dello stesso, richiesta a rimborso, mediante la presentazione di un’apposita istanza al Centro Operativo di Pescara, unitamente alla seguente documentazione:

  • Una certificazione rilasciata dalle Autorità fiscali dello Stato di residenza che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla società percipiente;
  • Una dichiarazione della società stessa attestante la sussistenza del requisito di possesso per almeno un anno.

Ai fini dell’esenzione della ritenuta di cui alla DirettivaMadre – figlia” deve essere prodotta la medesima documentazione prevista per il rimborso. Documentazione che deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta di non applicazione della ritenuta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi. E comunque, fino quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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