Gli utili distribuiti da società di capitali, residenti e non, sono considerati redditi di capitale ai fini fiscali, in quanto proventi derivanti dall'impiego, appunto, di capitale. In questo contributo voglio andare ad approfondire il regime fiscale di tassazione dei dividendi transfrontalieri. Con il termine dividendi transfrontalieri intendo fare riferimento sia:
I dividendi "in entrata", provenienti da società estere e percepiti da soggetti residenti;
I dividendi "in uscita", distribuiti da società residenti ad enti o persone fisiche non residenti.
Al fine di analizzare le suddette modalità di tassazione, nonché passare in rassegna gli adempimenti da porre in essere, occorre innanzitutto precisare le tipologie di proventi, collegate al possesso di strumenti finanziari, sono individuate nel DPR n. 917/86 (TUIR) e i relativi regimi impositivi nel DPR n. 600/73. Vediamo, quindi, qual è il regime fiscale di tassazione dei dividendi transfrontalieri corrisposti tra soggetti aventi residenza fiscale in due Stati diversi.
Identificazione fiscale degli utili societari
L'articolo 44, comma 1, lettere e) e f), del DPR n. 917/86 qualifica come dividendi i titoli elencati di seguito:
Titoli, emessi da S. p. A. e S. a. p. a., ordinarie, privilegiate o di risparmio, quotate o non quotate nei mercati regolamentari;
Quote di partecipazione in S. r. l.;
Titoli di partecipazione in enti soggetti Ires diversi dalle società (società cooperative, a responsabilità limitata, società di mutua assicurazione ed enti commerciali pubblici e privati);
I seguenti strumenti finanziari:
Titoli e altri strumenti finanziari emessi da società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), d), la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;
Per le società ed enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d), del DPR n. 917/86), la partecipazioni al capitale o al patrimonio, e i titoli e strumenti finanziari residenti assimilati (punto (a)), ossia la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente eccetera, l’assimilazione alle azioni è condizionata a che detta remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza dell’emittente.
Regime fiscale dei dividendi transfrontalieri in entrata dall'estero
La normativa italiana prevede la tassazione dei dividendi transfrontalieri in entrata. Questo tipo di tassazione avviene con le stesse regole con cui sono tassati i dividendi interni. Questo, salvo che la società estera non risieda in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Nel qual caso è prevista la tassazione per trasparenza ai sensi degli articoli 167 e 168 del DPR n. 917/86 (qualora non si ricada nel campo di applicazi...
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