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ACE – Aiuto alla Crescita Economica delle imprese

L'ACE come strumento per supportare la patrimonializzazione delle imprese. Rendimento nozionale dell'1,3% sugli incrementi di patrimonializzazione.

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L’ACE rappresenta una misura agevolativa tesa ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese italiane, nonché dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante una stabile organizzazione, attenuando pertanto le differenze tra il finanziamento mediante capitale di debito e quello mediante capitale di rischio, attraverso la deduzione dalla base imponibile IRES o IRPEF di una componente nozionale rappresentativa del rendimento del capitale proprio.

L’agevolazione ACE, o Aiuto alla crescita economica delle imprese, è una misura di sostegno alle imprese italiane introdotta dal governo per favorire la ripresa economica e la crescita delle attività produttive. La Legge di Bilancio 2020, ha reintrodotto l’ACE al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese attraverso un’agevolazione legata al mantenimento degli utili in azienda.

Che cos’è l’ACE?

L’aiuto alla crescita economica (ACE) è un’agevolazione fiscale per le imprese disciplinata dall’art. 1 del D.L. n. 201/2011 e dal DM 3.8.2017. Questa disposizione consente una detassazione di parte del reddito imponibile proporzionale agli incrementi del patrimonio netto. L’agevolazione, abrogata dall’art. 1 co. 1080 della Legge n. 145/2018, è stata poi ripristinata dall’art. 1 co. 287 della Legge n. 160/2019 già dal periodo d’imposta 2019.

L’ACE, sostanzialmente, è una deduzione dal reddito imponibile netto, di un importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitali proprio. L’agevolazione si rivolge sia ai soggetti IRES residenti, alle società di persone e alle persone fisiche che dichiarano redditi di impresa.

L’obiettivo è equilibrare la situazione delle imprese che si finanziano con il proprio capitale e le imprese che si finanziano con prestiti. In altre parole, tramite l’ACE si realizza una riduzione della tassazione, sulla base del capitale reinvestito nell’impresa.

Ambito soggettivo dell’ACE

Una volta individuato in cosa consiste questa agevolazione, vediamo chi sono i soggetti che possono beneficiare dell’ACE. In particolare abbiamo:

  • Le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti (soggetti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a), b) e d) del TUIR);
  • Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.

Sono invece escluse, ad esempio, le imprese soggette a determinate procedure concorsuali o le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR (art. 9 del DM 3.8.2017).

Come si calcola l’ACE?

Il calcolo dell’importo deducibile dal reddito imponibile si determina dalla somma delle variazioni, positive e negative, intervenute sul capitale sociale. Il risultato si confronta con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE.

L’importo deducibile si individua moltiplicando la base di riferimento per un’aliquota percentuale, fissata all’1,3%.

Per la compilazione del prospetto ACE in dichiarazione dei redditi valgono le seguenti regole, per cui:

  • Occorre determinare prima la base di calcolo, quale somma algebrica degli incrementi e dei decrementi di patrimonio e delle riduzioni per le operazioni infragruppo. Si tratta determinare la variazione in aumento del capitale proprio (patrimonio netto) rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio, assunto al netto dell’utile di esercizio, da confrontare con il patrimonio netto contabile;
  • L’ammontare del reddito detassato, moltiplicando la base ACE per il coefficiente di remunerazione dell’1,3%;
  • Gestione delle eventuali eccedenze che possono emergere nel caso in cui il reddito detassato ecceda il reddito complessivo.

L’entità del beneficio deve poi tenere conto di una serie di disposizioni di natura antielusiva finalizzate ad evitare una proliferazione della misura agevolativa tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario a fronte di un’unica immissione di liquidità.

L’eccedenza ACE

La parte di rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato di periodo (“eccedenza ACE”):

  • È utilizzata nei periodi d’imposta futuri per abbattere il reddito degli stessi; ovvero
  • Può essere trasformata in credito d’imposta da utilizzare ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (“IRAP”).

Per i soggetti aderenti al regime di tassazione consolidata di cui all’art. 117 e ss. del TUIR è ammessa la possibilità di trasferire l’eccedenza ACE alla consolidante fino a concorrenza del reddito complessivo globale di gruppo.

Aziende di nuova costituzione

Per le aziende di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito. Il co. 3, dell’art. 19 del D.L. n. 73/21 afferma, indirettamente, che per le imprese e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito (art. 1, co. 6, del D.L. n. 201/11).

Come si determina la variazione netta del capitale proprio?

La variazione netta è pari alla somma algebrica delle seguenti componenti.

INCREMENTI DI CAPITALE PROPRIODECREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO
Conferimenti in denaro
Riduzione del patrimonio netto contabile (es. distribuzione di riserve ai soci)
Accantonamento di utili a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (es. riserve di rivalutazione)
Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni
Rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società
Clausole “anti-abuso
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale

Non assumono rilevanza le riserve formate con utili (art. 5 co. 8 del DM 3.8.2017):

  • Derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari;
  • Derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o rami d’azienda.

L’incremento derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento (art. 5 co. 5 del DM 3.8.2017). 

Per le società beneficiarie di finanziamenti infruttiferi che adottano il criterio del costo ammortizzato, la base ACE dei periodi d’imposta in cui è in corso il prestito è determinata assumendo l’utile di esercizio (se accantonato a riserva) nella sua entità contabile, e non quindi escludendo l’effetto degli interessi passivi figurativi iscritti a Conto economico (Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 24.5.2018).

Il computo degli incrementi patrimoniali

Le modalità di computo degli incrementi patrimoniali sono sintetizzate nella tabella che segue.

INCREMENTI DEL CAPITALE PROPRIORILEVANZA TEMPORALE
Conferimenti in denaroDalla data di versamento
Accantonamento di utili a riservaA partire dall’inizio dell’esercizio in cui le riserve stesse si sono formate
Rinuncia dei soci ai creditiDalla data dell’atto di rinuncia
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitaleDalla data in cui assume effetto la compensazione
Emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibiliDall’esercizio in cui viene esercitata l’opzione

Le componenti positive dell’ACE

Ai fini del calcolo della “base ACE“, sono considerate variazioni in aumento del capitale:

  • I conferimenti in denaro versati dai soci o dai partecipanti;
  • Gli utili accantonati a riserva, inclusi quelli portati a nuovo o quelli destinati a copertura di perdite ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

I conferimenti in denaro ai fini ACE

Rientrano all’interno della definizione di conferimenti in denaro:

  • I versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci;
  • I versamenti dei soci a titolo di sovrapprezzo di emissione azioni o quote per gli interessi di conguaglio;
  • Infine, i versamenti eseguiti a fronte della ricostituzione o dell’aumento del capitale sociale.

I conferimenti devono essere effettivamente eseguiti, non basta la mera sottoscrizione di un aumento di capitale, per poter essere computati nella base di calcolo.

Vengono assimilati ai conferimenti in denaro:

  • Le compensazioni dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale;
  • La rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società.

Accantonamenti utili a riserva

L’accantonamento degli utili, concorrono alla formazione del capitale, soltanto se non sono destinati a riserve indisponibili. Si considerano “riserve non disponibili”:

  • Le riserve formate da utili diversi da gli utili effettivamente conseguiti;
  • Le riserve formate da utili realmente conseguiti, che, per disposizione di legge, sono o divengono: non distribuibili, non utilizzabili per aumentare il capitale sociale nè per la copertura delle perdite.

Le componenti negative dell’ACE

Sono considerate componenti negative ai fini dell’ACE, le seguenti:

  • Le riduzioni del patrimonio netto, con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci;
  • Acquisti di partecipazioni in società controllate;
  • Acquisti d’aziende o di rami d’aziende.

Nelle riduzioni del patrimonio netto, con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo, vi rientrano, le distribuzioni di riserve di utili, le distribuzioni di capitale sociale, la restituzione ai soci di ogni tipologia di conferimento, sia in denaro, sia in natura.

Clausole “anti-abuso” in alcune operazioni specifiche

Come anticipato, l’entità del beneficio ACE deve tenere conto di una serie di disposizioni di natura antielusiva contenute nell’art. 10 del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 finalizzate ad evitare una proliferazione della misura agevolativa tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario a fronte di un’unica immissione di liquidità. Le fattispecie puntualmente individuate dal Decreto comportano – di regola – la sterilizzazione della base ACE in capo alla società del gruppo che trasferisce liquidità (per un importo di pari ammontare), sicché il beneficio dell’ACE tende a “cumularsi” nel soggetto a valle della catena partecipativa, ossia in capo all’ultimo dei soggetti che beneficiano di un conferimento o di un incremento del proprio patrimonio netto, senza a sua volta trasferirlo ad altri.

Le operazioni per cui si vuole evitare un “abuso” della disciplina ACE sono le seguenti:

  • Conferimenti in denaro a favore di società del gruppo;
  • Acquisto di partecipazioni e l’incremento della quota già detenuta in società controllate già appartenenti al gruppo;
  • Acquisto di aziende o di rami d’azienda da società del gruppo;
  • Incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo;
  • Conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali.

La società che si trovi in una delle situazioni di cui sopra e non intenda ridurre la base ACE degli importi menzionati dalla norma, può adottare uno dei seguenti comportamenti:

  • Istanza di interpello probatorio ai sensi dell’art.11 co.1 lett. b) della Legge n. 212 del 2000;
  • Non presentare Istanza di Interpello, se ritiene non sussistente la duplicazione del beneficio ACE, compilando i campi presenti nel rigo Elementi conoscitivi del prospetto ACE.

Conferimenti da Stati non white list

Considerando le clausole anti abuso, di cui sopra, deve essere sempre effettuata un’indagine sulla provenienza dei conferimenti. Tale analisi deve tenere in considerazione le seguenti due esimenti (art. 10 co. 4 del DM 3.8.2017 e Relazione illustrativa):

  • Per le società quotate si valuta solo la composizione dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all’art. 2359 c.c. (qualora non sia identificabile alcun soggetto controllante effettivo, la predetta indagine deve concludersi al livello della società quotata stessa);
  • In presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non occorrono le informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo.

Investimenti in titoli e valori mobiliari

La variazione in aumento del capitale non ha effetto sino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31.12.2010.

La limitazione riguarda i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione. In particolare, sono soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziaria ed assicurative di cui alla sezione K della tabella ATECO 2007, sono inoltre, assoggettare a tale riduzione le holding non finanziarie.

La relazione al Decreto Ministeriale n. 3 del 08 agosto 2017, ha precisato che devono sottostare al limite imposto dalla norma, le holding diverse da quelle finanziarie, vale a dire le holding il cui attivo patrimoniale è costituito da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie (holding industriali).

Limite del Patrimonio netto alle variazioni del capitale

La variazione del capitale sociale non possono eccedere il patrimonio netto risultante dal bilancio. L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito, in una risposta a Telefisco, che il patrimonio netto da considerare è quello assunto al netto della riserva negativa per azioni proprie.

Il patrimonio netto non comprende solo l’utile, ma anche la perdita. Il patrimonio netto è influenzato dall’utile di esercizio, a sua volta, assunto al netto delle imposte, influenzate dall’ACE.

Esempio di calcolo dell’importo detassato

Prendendo come base ACE, pari a 500.000 euro, determinata con:

  • Utili accantonati a riserva, in positivo per un valore di 1.500.000 euro;
  • La distribuzione del dividendo straordinario per un valore di 800.000 euro, in negativo;
  • Il conferimento a favore della controllata, in negativo di 200.000 euro.

Per il 2019, l’importo detassato ammonta al 1,3% di 500.000 euro.

La determinazione dell’ACE per i soggetti IRPEF

Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per natura o per opzione) la base ACE è rappresentata dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti elementi (art. 8 del DM 3.8.2017):

  • Una componente “statica“, rappresentata dalla differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010, entrambi assunti al lordo dei rispettivi utili di esercizio;
  • Una componente “dinamica“, rappresentata dagli incrementi netti registrati dall’1.1.2016, calcolati secondo le regole delle società di capitali.

Tuttavia, gli utili di esercizio, a differenza di quanto previsto per le società di capitali, rilevano nell’esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utili, e non in quello di accantonamento.

Anche in capo ai soggetti IRPEF vanno assunte, in negativo, le componenti relative agli investimenti in titoli e valori mobiliari e alle clausole “anti-abuso“.

Potenziale duplicazione della base ACE

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 11/2018, in caso di finanziamento concesso da una società ad un’altra società del gruppo, la quale a sua volta effettua una delle operazioni suscettibili di duplicare la base ACE (es. aumento di capitale a favore di altri soggetti appartenenti al gruppo), si considera che queste operazioni siano effettuate attingendo dai fondi che la seconda società ha ricevuto con apporti dei soci.

Questa seconda società deve, quindi, ridurre la propria base ACE nella misura corrispondente ai fondi utilizzati per l’aumento del capitale di altri soggetti appartenenti al gruppo.

Il principio n. 12/2018 precisa, invece, che se una società ha una base ACE composta sia da conferimenti in denaro, sia da utili accantonati a riserva, all’atto dell’effettuazione delle operazioni potenzialmente duplicative del beneficio questa è tenuta a ridurre la propria base ACE sino a concorrenza dell’importo dei conferimenti in denaro ricevuti.

Disapplicazione della disciplina

È possibile non ridurre la base di calcolo dell’agevolazione anche in presenza delle suddette fattispecie, dimostrando che le operazioni non comportano una duplicazione del beneficio ACE (Circolare n 21/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate).

Pertanto, la società contribuente che si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 10 del DM 3.8.2017 e che non intenda ridurre la base ACE degli importi menzionati dalla norma stessa può:

  • Presentare istanza di interpello probatorio ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000;
  • non presentare istanza di interpello, se ritiene comunque non sussistente la duplicazione del beneficio ACE, compilando i campi presenti nel rigo “Elementi conoscitivi“.

Che cosa succede se ci si dimentica di compilare il prospetto ACE in dichiarazione?

Ai sensi dell’art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR n. 322/98 la dichiarazione dei redditi può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento per correggere errori ed omissioni comprese le irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell’imposta, dei crediti d’imposta o della base imponibile. Dal tenore della norma, si può affermare che sia sempre ammessa l’emenda. Pertanto, la società ha la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore per avvalersi del beneficio ACE. Quanto ai termini di presentazione della dichiarazione integrativa, la stessa può essere presentata, entro i termini previsti per la decadenza del potere di accertamento, stabiliti dall’art. 43 del DPR n. 600/73.

Compilazione nel modello Redditi per l’ACE

La sezione del modello dedicata all’ACE è rappresentata dal rigo RS113, nel quale devono essere indicati:

RIGO RS113DESCRIZIONE
Colonna 1Incrementi di capitale
Colonna 2Decrementi di capitale
Colonna 3Riduzioni del capitale proprio
Colonna 4La differenza tra l’importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell’importo di colonna 3. Qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la colonna 4 non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio
Colonna 5L’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio (il quale include l’utile o la perdita dell’esercizio). Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne 6 e 7 non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio.
Colonna 6Il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5.
Colonna 7Il rendimento del nuovo capitale proprio (ACE), pari all’1,3% dell’importo di colonna 6, se positivo.
Colonna 8Il codice fiscale del soggetto partecipato (articoli 5 e/o 115, TUIR) ovvero del trust trasparente o misto di cui il dichiarante risulta beneficiario che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d’impresa o il proprio reddito complessivo netto dichiarato.
Colonna 9L’importo di cui alla colonna 8.
Colonna 10L’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo RS113, colonna 14, del modello Redditi del periodo di imposta precedente
Colonna 11La quota dell’importo indicato in colonna 10 non attribuibile ai soci (in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116, TUIR) o al consolidato fiscale, in quanto generato anteriormente all’opzione per la trasparenza o per il consolidato.
Colonna 12L’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 7, quello indicato in colonna 9 (per i quali non è compilata la colonna 15) e quello indicato in colonna 10.
Colonna 13L’importo del rendimento nozionale maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (pari alla somma dell’importo di colonna 7 e degli importi di colonna 9), al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo globale netto dichiarato di gruppo, che è fruito come credito d’imposta in diminuzione dell’Irap.
Colonna 14L’importo del rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, e/o dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo, al netto dell’importo indicato in colonna 13, che è computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

Conclusioni

L‘Aiuto alla Crescita Economica delle Imprese (ACE) rappresenta un’agevolazione introdotta, abrogata, e successivamente reintrodotta per agevolare la capitalizzazione delle imprese.

Sostanzialmente, lasciare gli utili nell’impresa consente di ridurre parzialmente il carico delle imposte dirette e per questo motivo si cerca di incentivare questo tipo di finanziamento rispetto a quello dato dal capitale di terzi. Da un punto di vista pratico, invece, dobbiamo riscontrare che si tratta (purtroppo) di poca cosa e che sicuramente sarebbe opportuna una forma di incentivazione sicuramente più importante per favore la capitalizzazione delle PMI italiane.

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