Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 679/16 il cosiddetto “diritto all’oblio”, ovvero il diritto anche conosciuto come “ad esser dimenticati”, si configura come quel diritto relativo alla cancellazione dei dati personali riguardanti un determinato soggetto da parte di quei titolari del trattamento che, per esempio, hanno pubblicato i dati personali di un soggeto su un sito web.

Attraverso l’esercizio del diritto all’oblio l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali e questo può essere esercitabile anche dopo la revoca del consenso al trattamento.

In questo articolo approfondiremo la definizione attuale di diritto all’oblio, così come oggi normato attraverso il Regolamento UE n. 679/16, cercando altresì di inquadrarne gli eventuali limiti anche alla luce del diffusissimo utilizzo che viene fatto dei dati personali attraverso i social network e, più in generale, nel mondo del digitale.

Diritto all’oblio: l’attuale definizione attraverso il GDPR

Il diritto all’oblio, previsto con il GDPR, è la modalità attraverso la quale l’interessato esercita il proprio diritto all’identità personale; attraverso di esso l’interessato può chiedere quindi che venga eliminato ciò che si ritiene non debba essere ricollegato (o non si voglia sia ricollegato) alla propria persona.

Nella pratica si esercita con un’apposita richiesta di rimozione delle informazioni personali che ci riguardano, limitandone così anche la loro diffusione pubblica e la condivisione da parte di soggetti terzi.

Per questo è per certi versi equiparabile e confondibile con il diritto alla cancellazione, anche se, in realtà, sono diritti e concetti differenti tra loro: la cancellazione delle informazioni personali riguardanti un determinato soggetto sono infatti una conseguenza dell’esercizio del diritto all’oblio.

Detto diritto si colloca oggi a tutti gli effetti nell’ambito della disciplina relativa alla protezione dei dati personali, attraverso appunto quanto dettato in tema dal Regolamento UE n. 679/2016 il quale, all’art. 17 stabilisce che:

“ 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.”

Diritto all’oblio e il diritto di cronaca

Il diritto all’oblio è sicuramente, tra i diritti riconosciuti all’interessato nell’ambito della normativa privacy, quello che ha riscontrato in assoluto il maggiore interesse, specie contro l’ingerenza sempre più diffusa del digitale e la capacità di questo di “ricordare” senza limiti temporali.

Detto diritto si scontra però spesso con il diritto di cronaca, ovvero con il diritto di informare (e di essere informati) su fatti relativi ad un individuo – fornendo al contempo informazioni personali dello stesso.

E’ infatti lo stesso art. 17 sopra menzionato che precisa che il diritto all’oblio non si applica se il trattamento oggetto di cancellazione è necessario (art. 17 c. 3 del GDPR) per: “…l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione…” purché però il mantenimento della notizia pubblicata online e contenente le informazioni personali di un determinato soggetto rispetti tre fondamentali parametri, che devono sempre essere sussistenti, ovvero che la notizia continui ad essere di interesse pubblico, sia attuale e veritiera.

Il diritto all’oblio nell’era di Internet

E’ con l’avvento di Internet e dei Social Network che il diritto all’oblio acquisita un significato estremamente importante. Oggi le informazioni personali vengano difficilmente sottratte alla circolazione online una volta rese pubbliche, come invece poteva avvenire in passato, quando si poteva semplicemente limitare la loro diffusione pretendendo che determinate informazioni non venissero ristampate e quindi diffuse nuovamente.

Oggi in una società digitalizzata come la nostra, caratterizzata perlopiù dalla continua condivisione dei contenuti su internet, non si tratta solo di impedire che determinate informazioni rimangano disponibili ma far eliminare anche le successive ripubblicazioni delle stesse da parte di terzi soggetti.

La problematica più rilevante oggi quindi non è relativa alla difficoltà di cancellare una notizia o una foto o un video pubblicati da parte della fonte originaria ma nel rendere indisponibili le ripubblicazioni che ne sono state fatte di quella determinata notizia / foto ecc, che rimangono sempre accessibili e, che alle volte, emergono in un momento successivo.

Per riuscire quindi a rispettare in pieno il principio sottostante il diritto all’oblio si dovrebbe necessriamente riflettere sull’opportunità e le tempistiche di permanenza di una informazione online, prescindendo, se del caso, anche dal tempo trascorso dalla prima pubblicazione, che di fatto potrebbe aver fatto perdere alla notizia il parametro preponderante dell’attualità e dell’interesse pubblico per cui era stata in origine pubblicata.

Nel mondo digitale e di Internet infatti le informazioni possono essere memorizzate, duplicate e condivise con estrema semplicità, con la conseguenza che tutte le informazioni permangono, e, il più delle volte non possiamo avere la contezza concreta di chi ha memorizzato, duplicato, indicizzato e pubblicato le nostre informazioni personali.

Come adempiere alla richiesta di esercizio del diritto all’oblio avanzata da parte dell’interessato e limiti alla sua applicazione

Al verificarsi di una delle situazioni previste dal citato art. 17 c. 1 del regolamento europeo n.679/16 l’interessato può richiedere al titolare del trattamento che ha pubblicato determinato notizie la loro eliminazione. Per ottemperare correttamente alla richiesta ricevuta il titolare del trattamento dovrà procedere spontaneamente e automaticamente alla cancellazione dei dati personali che riguardano quel determinato individuo.

La cancellazione da parte del titolare del trattamento, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 della normativa europea n.679/26, dev’essere effettuata senza giustificato ritardo (ovvero entro un mese previsto per il riscontro) e dev’essere a titolo gratuito.

In alternativa alla cancellazione, il titolare del trattamento può optare anche per una anonimizzazione dei dati, purché venga inibita la possibilità di identificazione nuovamente l’interessato (quindi non sarà sufficiente la semplice pseudonimizzazione).

In ogni caso , ai sensi dell’art 17 del GDPR, il titolare del trattamento non è obbligato a procedere alla cancellazione dei dati personali di un determinato soggetto se: vi è una legge che impone un periodo di tempo prestabilito per la conservazione di determinati dati riguardanti l’interessato (per esempio, nel caso di conservazione delle scritture contabili, il codice civile disciplina che determinate informazioni devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione) ovvero quando deve essere preservato l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto del titolare del trattamento in sede giudiziaria.

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