Tipologia di onere | detraibile IRPEF |
Misura detrazione | 19% |
Limite di spesa | Vari |
Indicazione nel quadro E | Rigo E8/E10 codice 36, 38, 39, 43, 81 |
Indice degli Argomenti
La detrazione dei premi assicurativi in dichiarazione dei redditi
Sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi (utilizzando gli specifici codici numerici previsti), gli importi versati per i premi legati alle assicurazioni:
- Aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2001;
- Sulla vita e contro gli infortuni, stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000;
- Aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persona con disabilità grave (dal 2016);
- Aventi per oggetto il rischi di eventi calamitosi, stipulate dal 2018 relativamente ad immobili ad uso abitativo.
Per poter beneficiare della detrazione polizze assicurative al 19%, deve sussistere una coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario. Il diritto alla detrazione spetta anche, qualora, il familiare fiscalmente a carico, che presenta la dichiarazione dei redditi, sia il contraente del contratto assicurativa sia l’assicurato. Ciò che resta necessario è che sia lui a sostenere la spesa.
Tabella: detrazione dei premi di assicurazione nel 730 o modello Redditi PF
Tipologia di premio assicurativo | Codice in dichiarazione – Righi da E1 a E10 del 730 |
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Assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, rischio morte e invalidità permanente | Codice 36 |
Assicurazione contro rischio morte stipulati per tutelare soggetti con disabilità grave | Codice 38 |
Assicurazione contro rischio di non autosufficienza | Codice 39 |
Rischio eventi calamitosi per abitazioni e pertinenze (stipulati dal 2018) | Codice 43 |
Rischio eventi calamitosi contestuale cessione sismabonus 110% ad assicurazione | Codice 81 |
Detrazione polizze sulla vita morte e non autosufficienza
È possibile beneficiare della detrazione polizze assicurative al 19%, per le polizze sulla vita:
- Premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni:
- Per contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa è di 530 euro, anche in caso di più polizze. È possibile beneficiare della detrazione anche per l’assicurazione sottoscritta con una compagnia estera o per infortunio al conducente in aggiunta all’assicurazione obbligatoria Rc Auto. La detrazione non spetta per il rischio di invalidità temporanea, anche se totale. Il codice da riportare nel quadro E della dichiarazione dei redditi è il codice 36; La detrazione è ammessa a condizione che il contratto medesimo abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti in detto periodo di durata minima;
- Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001. E’ possibile detrarre i premi aventi ad oggetto il rischio di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5%. Il limite massimo di spesa è di 530 euro, anche in caso di più polizze;
- Per rischio mancata autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Il limite massimo è di 1.291,14 euro. Il codice da riportare sul 730 è il codice 39;
- Tutela di persone con grave disabilità. Il limite massimo di spesa è di 750 euro. Il codice da riportare il codice 38.
Importante: |
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La detrazione per premi di assicurazione contro il rischio morte, invalidità permanente o non autosufficienza e contro gli infortuni è soggetta a rimodulazione all’aumentare del reddito, secondo quanto disposto dal comma 629 Legge n. 160/19. Inoltre, per la detrazione l’onere deve essere sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di pagamento tracciabili. |
Chiarimenti di prassi
L’Agenzia delle Entrate nel corso del tempo ha fornito alcuni chiarimenti sulla detrazione di queste spese. Vediamoli:
- Premi assicurazione infortuni conducente auto – Si tratta di assicurazioni stipulate in aggiunta all’ordinaria R.C. auto. Sono detraibili se stipulate, rinnovate entro il 31 dicembre 2000. Circolare n. 95/E/2000 § – 1.4.1.;
- Premi assicurazione rischio morte e invalidità del conducente terzo di veicoli – Spesa non detraibile, in quanto il soggetto assicurato non è individuato. Circolare n. 7/E/2021;
- Premi di assicurazione pagato in unica soluzione – Il premio pagato in unica soluzione per tutta la durata del contratto. In questo caso la detraibilità è ammessa, ma nei limiti degli importi agevolabili. Circolare n. 101/E/2000 § – 8.1.
Chi può beneficiare della detrazione polizze assicurative?
Per poter beneficiare della detrazione in esame, i soggetti coinvolti devono essere tre:
- Contraente;
- L’assicurato;
- Beneficiario.
Per poter beneficiare della detrazione polizze assicurative al 19%, deve sussistere una coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario, il quale può essere una persona diversa.
Il diritto alla detrazione spetta anche, qualora, il familiare fiscalmente a carico, che presenta la dichiarazione dei redditi, sia il contraente del contratto assicurativa sia l’assicurato. Ciò che resta necessario è che sia lui a sostenere la spesa. Pertanto, il contribuente, può beneficiare della detrazione fiscale al 19%, qualora:
- Il contribuente è sia il contraente sia l’assicurato;
- Il contribuente è il contraente ed un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- Un familiare a carico è sia il contraente sia il soggetto assicurato;
- Un familiare a carico è contraente e il contribuente è il soggetto assicurato;
- Infine, qualora un familiare a carico è il contraente ed un altro suo familiare a carico è il soggetto assicurato.
Documentazione necessaria
Al fine di certificare le somme corrisposte per premi assicurativi è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
- Ricevuta di pagamento del premio versato nel periodo di imposta di riferimento, oppure rilascio della dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei premi, dal quale risulti una modalità di pagamento “tracciabile“;
- Contratto di assicurazione nel quale deve essere indicata la modalità di pagamento, i dati del contraente e dell’assicurato, la tipologia e la decorrenza del contratto. Per quanto riguarda i premi assicurativi volti a tutelare persone con disabilità è necessario autocertificare che il beneficiario è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 104/92.
Assicurazioni per rischio su eventi calamitosi
È possibile la detrazione del 19% sui premi versati per assicurazioni relative il rischio su eventi calamitosi stipulate dal 2018 per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze. Si tratta dei premi che devono essere indicati con il codice 43. Per quanto riguarda, invece, i premi versati per assicurazioni a copertura del rischio di eventi calamitosi stipulate in relazione alla cessione del credito sismabonus 110% ad un’impresa di assicurazione, la detraibilità è ammessa al 90% utilizzando il codice 81. Questa detrazione spetta anche per le polizze stipulate dal condominio, in relazione alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e relative pertinenze.
La detrazione in commento non è spettante qualora la spesa venga sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico. Anche in questo caso la detrazione è soggetta a rimodulazione all’aumentare del reddito ed è necessario rispettare l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.
Documentazione necessaria
Per certificare le somme erogate è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
- Ricevuta di pagamento del premio versato nel periodo di imposta di riferimento, oppure rilascio della dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei premi, dal quale risulti una modalità di pagamento “tracciabile“;
- Contratto di assicurazione nel quale deve essere indicata la modalità di pagamento, i dati del contraente e dell’assicurato, la tipologia e la decorrenza del contratto.
Per le polizze condominiali si deve fare riferimento, alternativamente, alla certificazione dell’amministratore di condominio, o della copia della polizza e della documentazione attestante il pagamento del premio relativo alla propria unità immobiliare. Nel caso in cui vi sia stata anche la cessione del credito sismabonus 110% ad una impresa di assicurazione (detrazione del 90%) è necessario essere in possesso anche della seguente documentazione:
- Documentazione tecnica, asseverazioni, etc a supporto dell’intervento antisismico agevolato al 110%;
- Documentazione relativa alla cessione del credito all’assicurazione.
Limiti di detraibilità concessa ai premi assicurativi
In dichiarazione dei redditi deve essere evidenziato che la detrazione connessa ai pagamenti di premi assicurativi è soggetta ad alcuni limiti di detraibilità che è opportuno andare ad evidenziare. In particolare, i limiti sono stati riepilogati nella tabella sottostante:
Codice detraibilità | Descrizione | Limite di detraibilità |
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Codice 36 | Assicurazioni contro rischio morte o invalidità permanente | Spesa detraibile nel limite di 530 euro |
Codice 38 | Assicurazioni contro rischio morte stipulate per tutelare persone con grave disabilità | Spesa detraibile nel limite di 750 euro, al netto dei premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanente (codice 36) |
Codice 39 | Assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana | Spesa detraibile nel limite di 1.291,14 euro |
Codice 43 | Assicurazioni a copertura del rischio di eventi calamitosi | La detrazione spetta senza limiti di importo (anche in caso di più unità immobiliari) |
Codice 81 | Assicurazioni a copertura del rischio di eventi calamitosi con cessione del credito sismabonus 110% ad impresa di assicurazione | Detrazione al 90% senza limiti di importo |
I limiti indicati devono essere considerati in modo complessivo, ovvero nel caso di presenza contemporanea di più contratti.
Domande frequenti
Per i premi assicurativi non è prevista alcuna franchigia, dunque una spesa minima, ma può esserci un limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione pari al 19%.
La detrazione nel 730 per l’assicurazione auto riguarda solo la polizza rischio infortuni, la quale permette di usufruire di una detrazione del 19% del premio assicurativo.
Indipendentemente dalle esclusioni specifiche menzionate dal contratto, la polizza casa contro gli eventi calamitosi risulta detraibile per le polizze sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2018. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario compilare il modello 730 e più nello specifico le righe da E8 a E10.
Con la dichiarazione dei redditi si può detrarre il 19% per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massimo di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza. I limiti previsti sono cumulativi, anche in presenza di più contratti assicurativi.
Per evento calamitosi si intende un un evento naturale, di particolare rilevanza che è in grado di arrecare danno alla popolazione, agli immobili, ai beni mobili, alle attività produttive, economiche, artigianali, agricole e, comunque, a tutto quanto si trovi in un certo territorio.
Una polizza per la casa copre tutti i rischi connessi alla proprietà: eventi atmosferici, eventi sismici, furto, incendio, danni, responsabilità civile, assistenza e tutela legale sono le principali categorie di rischio, che possono essere acquistate separatamente o in modo combinato a seconda delle esigenze di chi la stipula.
Chi contrae una polizza vita per sé o per i familiari a carico, ha diritto ad una detrazione dall’IRPEF del 19%, un vantaggio fiscale molto interessante per chi decide di sottoscrivere questa forma di protezione.