Il disegno di legge di conversione del Decreto Lavoro è stato approvato il 22 giugno in Senato, con 96 voti favorevoli, 55 contrari e 10 astensioni. Il testo passerà nuovamente alla Camera per la valutazione delle modifiche introdotte. Si ipotizza l’approvazione definitiva entro il prossimo 3 luglio.
Nel corso della discussione sono stati presentati diversi emendamenti, che sono stati successivamente approvati, e il DDL di conversione del Decreto Lavoro ha introdotto così importanti novità, che possiamo riassumere in 5 punti principali:
- assegno di inclusione: ridefinizione della scala di equivalenza e di offerta congrua;
- fringe benefit: confermata la soglia a 3.000 € per i dipendenti solo con figli a carico;
- smart working: proroga per i fragili e i genitori under 14 con differenze tra il settore pubblico e privato;
- bonus per i lavoratori del turismo per gli straordinari e il lavoro notturno;
- nuova disciplina del lavoro a tempo determinato: proroghe e rinnovi senza necessità di causale per i primi 12 mesi.
Analizziamo insieme le modifiche apportate al testo iniziale del Decreto Lavoro.
Indice degli Argomenti
- Decreto Lavoro, la scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione
- Assegno d’Inclusione, offerte di lavoro congrue
- Fringe benefit, confermata la soglia di 3.000 € solo con figli a carico
- Contratti a termine, non sono previste causali per i primi 12 mesi
- Decreto Lavoro, proroga smart working
- Bonus estate per i lavoratori del turismo, come funziona
Decreto Lavoro, la scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione
Il Decreto Lavoro dice addio al reddito di cittadinanza che sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, al fine di supportare le famiglie in povertà assoluta. L’Assegno di Inclusione si basa sulla scala di equivalenza che rappresenta il valore che riflette la composizione del nucleo familiare e serve per calcolare sia i requisiti economici del nucleo familiare che l’importo da erogare.
La novità più importante, introdotta in Senato, riguarda la ridefinizione della scala di equivalenza dell’Assegno di Inclusione. Si chiarisce, in particolare, che il parametro di base di garanzia di inclusione per le fragilità dei nuclei familiari è pari a 1. Quest’ultimo parametro può raggiungere un massimo complessivo di 2,2 alla luce delle varie situazioni che caratterizzano il nucleo familiare di riferimento. Inoltre, può essere ulteriormente incrementato a 2,3 in caso di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti. Ecco i punti da aggiungere se si rientra nella specifica casistica:
- 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
- 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Assegno d’Inclusione, offerte di lavoro congrue
Non mancano i cambiamenti anche sul fronte dei percorsi personalizzati, a cui i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, devono aderire. Difatti, la partecipazione a corsi di formazione, programmi di qualificazione professionale o progetti di utilità sociale diventa obbligatoria, pena il rischio di perdere di perdere l’assegno.
L’art. 9 del DL n. 48/2023 precisa che il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di Inclusione è obbligato ad accettare un’offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale se sono rispettate le seguenti condizioni:
- il contratto è a tempo indeterminato;
- il contratto è a tempo determinato con una durata superiore a 12 mesi;
- il contratto prevede un orario full time o part time non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno.
In caso di presenza di figli under 14 nel nucleo familiare, la definizione di offerta congrua cambia. Difatti, il beneficiario dell’assegno di inclusione, con figli di età inferiore ai 14 anni, anche se legalmente separato, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui l’occupazione si trovi entro una distanza massima di 80 km oppure sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato in caso di nucleo familiare con under14, compreso il lavoro somministrato, devono essere presenti entrambi i requisiti. È stata, infatti, introdotta una condizione aggiuntiva oltre al limite degli 80 chilometri. Ora è obbligatorio accettare un’offerta di lavoro anche se il luogo di lavoro è raggiungibile in 2 ore con i mezzi pubblici.
Fringe benefit, confermata la soglia di 3.000 € solo con figli a carico
Il disegno di legge di conversione del Decreto Lavoro ha confermato la soglia dei fringe benefit fino a 3.000 € ma solo per i dipendenti con figli a carico. I cosiddetti compensi in natura, dai buoni pasto all’auto aziendale, saranno esentati dalle tasse e dagli oneri contributivi.
È venuta a meno l’ipotesi di fissare il limite di esenzione fiscale per i fringe benefit a 1.000 € per tutti, indipendentemente dai figli carico.
Contratti a termine, non sono previste causali per i primi 12 mesi
Arriva un’altra importante novità per i contratti a tempo determinato: non è previsto l’inserimento di nessuna casuale in caso sia di proroga che di rinnovo di contratto a tempo determinato entro i primi 12 mesi di contratto. Sono presi in considerazione esclusivamente i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023 per il calcolo del periodo di 12 mesi.
Superati i 12 mesi scattano le nuove casuali, che vanno a sostituire quelle previste dal Decreto Dignità e permettono di prolungare con maggiore flessibilità i contratti da 12 a 24 mesi, comprese le proroghe e i rinnovi. Ecco le nuove causali:
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi;
- specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
Sono state apportate modifiche anche per i contratti di lavoro in somministrazione. La variazione dell’articolo 24 del Decreto Lavoro stabilisce l’abolizione dei limiti quantitativi del 20% per le seguenti categorie:
- personale in apprendistato:
- lavoratori in mobilità, disoccupati o svantaggiati.
Decreto Lavoro, proroga smart working
Finalmente è confermato cosa succederà allo smart working dopo il termine del 30 giugno. Ecco il riepilogo delle novità:
- proroga fino al 31 dicembre 2023 sia per i lavoratori fragili che genitori con under14 per i dipendenti privati;
- proroga fino al 30 settembre 2023 solo per i fragili nella Pubblica Amministrazione.
Nessuna proroga è stata prevista per i genitori di under14 che lavorano nel settore pubblico. La scadenza rimane fissata al prossimo 30 giugno 2023.
Bonus estate per i lavoratori del turismo, come funziona
A partire dal primo giugno 2023 fino al 21 settembre 2023, i lavoratori del settore turistico, compresi gli stabilimenti termali, hanno accesso a un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e gli straordinari, che non sarà considerato nel calcolo del reddito.
Inoltre, è prevista un’ulteriore esenzione fiscale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere. In particolare, viene stabilito che le maggiorazioni per le ore di lavoro ordinario effettivamente svolte in orario notturno e durante le festività saranno soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un’aliquota del 5%. Tale misura si applica solo se il reddito percepito l’anno precedente è inferiore a 50.000 €.
Restate sintonizzati per le ultime notizie: a inizio luglio avremo il passaggio del testo alla Camera. Sarà un momento cruciale per il Decreto Lavoro.