La copia cartacea di cortesia della fattura elettronica è obbligatoria per le operazioni verso: consumatori finali e per le operazioni con l'estero. L'emissione della fattura in formato elettronico per imprese e professionisti è un obbligo di legge. Questo, anche per i contribuenti che operano in regime di vantaggio (c.d. "regime forfettario"). Di fatto, quindi, oggi la fattura elettronica rappresenta l'unico mezzo per fatturare la prestazione sia per le operazioni:
Business to Business ("B2B"), che per quelle
Business to Consumer ("B2C").
A seconda del soggetto destinatario della fattura (cessionario/committente), vi sono delle diverse modalità di consegna da tenere in considerazione. Nelle operazioni "B2B" la fattura è consegnata attraverso il transito dal Sistema di Interscambio (SdI). Mentre, nelle operazioni "B2C" la fattura deve essere consegnata con modalità analogica o cartacea. Accanto a questa regola di carattere generale vi sono una serie di aspetti che devono essere indagati ed approfonditi per verificare le principali casistiche nelle quali la fattura elettronica può essere emessa e rilasciata in modalità cartacea.
Di fatto, la normativa fiscale considera la fattura elettronica l'unico documento rilevante ai fini fiscali, sia per l’emittente e sia per il destinatario. Tuttavia, in alcuni casi, che vedremo, l'operatore economico deve obbligatoriamente rilasciare al consumatore finale, al momento dell’emissione della fattura in formato digitale, una copia cartacea della stessa, la cosiddetta copia cartacea di cortesia della fattura elettronica. Andiamo ad analizzare di seguito tutte le informazioni utili sull'emissione della copia cartacea di cortesia della fattura elettronica.
La fattura elettronica nelle operazioni economiche
Il punto di partenza per capire quando è necessario rilasciare una copia della fattura elettronica è analizzare il processo di fatturazione elettronica. La fattura elettronica è un documento codificato secondo il linguaggio XML. Si tratta di dati espressi secondo il tracciato previsto dalle specifiche tecniche del Provvedimento del 30.04.2018 dell'Agenzia delle Entrate. La fattura così predisposta deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI). All'interno del SdI la fattura viene analizzata sottoposta a verifica formale. Le casistiche che si possono presentare sono le seguenti:
In caso di accettazione la E-fattura si considera emessa.
In caso contrario (di scarto) la E-fattura si considera come non esistente. La fattura elettronica, quindi, deve essere riemessa.
Per approfondire: "Ricevute fattura elettronica: consegna, mancato recapito, scarto".
Casistiche di emissione della fattura elettronica
Stante quanto detto sinora andiamo ad analizzare, quindi, le diverse casistiche di soggetto destinatario della fattura elettronica. In particolare, possiamo trovarci di fronte alle seguenti fattispecie:
Operatori economici IVA. Si tratta di;
Imprese;
Professionisti;
Enti non commerciali che svolgono atti...
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