In seguito alle novità operative introdotte per il lavoro sportivo delle ASD, riportiamo di seguito quelle che sono le tipologie di collaborazioni che possono essere applicate. 


Nel presente articolo andremo ad esaminare gli adempimenti pratici per l’instaurazione di ogni tipologia di rapporto lavorativo presso un ente dilettantistico sportivo, con particolare attenzione alle comunicazioni di inizio lavoro e agli inquadramenti di tipo previdenziale e assistenziale obbligatori a secondo della categoria di collaboratori coinvolti. Inoltre verranno trattate tutte le agevolazioni fiscali introdotte dalla Riforma sportiva D.lgs. 36/2021. Le tipologie di collaborazioni all’interno delle ASD sono le seguenti:

  • Lavoratore subordinato (art. 26 D.lgs. 36/2021);
  • Co.co.co (409 n. 3 c.p.c);
  • Prestazioni occasionali (Art. 2222 c.c.);
  • Volontari.

A seguire delle tabelle esplicative degli adempimenti da effettuare per ognuno di queste figure.

Lavoratore subordinato sportivo

La Riforma Sportiva recentemente introdotta ha aperto nuove opportunità per regolare i rapporti di lavoro nel settore sportivo, fornendo dettagliate linee guida per l’adozione di contratti di lavoro specifici. Tra le opzioni più comuni, spicca il contratto di lavoro subordinato, che richiede un accordo scritto tra le parti coinvolte desiderose di instaurare una collaborazione a lungo termine.

È importante notare che il Decreto Legislativo 36/2021 stabilisce una durata massima di 5 anni per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore sportivo. Tuttavia, è possibile che l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) trasferisca tale contratto a un’altra società o ente dilettantistico entro il limite di tempo prestabilito.

Per quanto riguarda le comunicazioni iniziali riguardanti l’inizio dell’attività lavorativa di un dipendente sportivo, queste avvengono tramite UniLav, un canale telematico ufficiale inviato direttamente al centro per l’impiego.

L’ASD ha l’obbligo di emettere i cedolini paga dei propri dipendenti e di compilare il Libro Unico del Lavoro, assicurandosi che venga mantenuta l’integrità dei dati e l’ordine cronologico delle registrazioni.

È inoltre richiesto alle ASD di aprire la posizione INAIL per i propri dipendenti subordinati. Sarà necessario specificare l’attività dell’ente e quella svolta dai collaboratori, oltre a dichiarare l’ammontare dei compensi previsti nell’anno corrente e in quello successivo in base all’autodichiarazione INAIL.

Per quanto riguarda gli obblighi previdenziali, le ASD devono versare i contributi dei loro collaboratori al Fondo Ex Enpals attraverso l’invio del Flusso Uniemens. Questo comporta il versamento del 23,81% dei contributi al Fondo e l’invio mensile dei contributi versati per conto dei lavoratori, pari al 9,19%.

 Adempimenti

UNILAV: 
-La comunicazione viene fatta attraverso i normali canali con l’invio direttamente al centro per l’impiego;
-La comunicazione deve avvenire entro i 7 giorni lavorativi;
-Nel contratto a termine il suddetto termine finale non potrà essere superiore a 5 anni dalla data di inizio rapporto;
-Entro i 5 anni di durata del contratto è possibile per l’ASD cedere il contratto presso altra società o associazione sportiva 
LUL: 
-Obbligo di tenuta del Libro unico e emissione del cedolino paga
CU:
Obbligo di emettere la cu 2024 ( nella cu saranno indicati due periodo distinti il primo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 considerati come redditi diversi e il secondo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 considerati come reddito di lavoro subordinato o assimilati)
INPS: 
-Invio Flusso UNIEMENS FONDO Ex ENPALS (33% di cui 9,19% a carico del dipendente)
INAIL:
-Obbligo apertura posizione ( anche se sussistono già altre coperture assicurative )

Agevolazioni fiscali

A)Reddito esente da IRPEF fino a 15.000 euro

B)I compensi erogati si qualificano come redditi da lavoro subordinato o assimilato, entrando nel reddito complessivo valevole per le detrazioni d’imposta

CO.CO.CO sportivo  (e co.co.co  amministrativo gestionale senza iscrizione all’albo)

 La Riforma dello sport 2023 ha previsto l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 co.1 n. 3 c.p.c.

Grazie alle semplificazioni introdotte nel settore sportivo, tutte le comunicazioni riguardanti l’inizio attività, la trasformazione, la cessazione possono essere effettuate tramite il Registro nazionale degli sportivi.

L’ASD ha l’obbligo di esser iscritta a tale Registro per poter praticare la propria attività sportiva dilettantistica; a seguito della Riforma sarà possibile gestire direttamente le co.co.co tra sportivi direttamente tramite l’utilizzo del suddetto canale.

La comunicazione di inizio lavoro dovrà avvenire attraverso il RAS entro 30 giorni dalla data di inizio prestazione, tuttavia sarà possibile per i consulenti procedere con l’invio della normale comunicazione tramite i canali ufficiale del centro per l’impiego.

L’utilizzo del RAS è escluso per i lavoratori subordinati e le collaborazioni amministrative e gestionali.

Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere adottare dall’ASD nel caso in cui l’attività prestata non superi le 24 ore settimanali, in tal caso è consigliato procedere con un normale contratto di lavoro subordinato part time.

Non vi è l’obbligo per i singoli rapporti di lavoro, di emettere il cedolino paga, se il collaboratore percepisce un compenso pari o inferiore a 15.000, euro annui.

Per quanto riguarda l’obbligo previdenziale, i co.co.co e i lavoratori autonomi devono provvedere ad iscriversi alla gestione separata dell’INPS con la possibilità di versare il 25 o il 24% dei contributi annui.

Il 24% è versato nel caso in cui il collaboratore sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.

La Riforma dello sport ha previsto un importante agevolazione a livello previdenziale per tali categorie di collaboratori, è esente da obbligo contributivo il reddito percepito entro i 5.000,00 euro, inoltre fino al 31/12/2027 la base imponibile di calcolo per i contributi obbligatori è da considerarsi al 50%.

Con il decreto correttivo bis si è chiarita la posizione dei co.co.co. nei confronti dell’INAIL, ovvero non è prevista alcuna denuncia di iscrizione all’INAIL, si applica esclusivamente la tutela assicurativa del tesseramento.

Adempimenti

UNILAV:
-Invio normale al centro per l’impiego con il modello UniLav (obbligatorio per collaborazioni amministrative e gestionali) oppure;
-Invio telematico attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche per i co.co.co (la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio del rapporto lavorativo)
LUL: 
-Obbligo di tenuta del Libro unico e emissione del cedolino paga sopra la soglia dei 15.000,00 euro di reddito
-Durata della prestazione non superiore alle 24 ore settimanali
CU:
Obbligo di emettere la cu 2024 ( nella cu saranno indicati due periodo distinti il primo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 considerati come redditi diversi e il secondo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 considerati come reddito di lavoro subordinato o assimilati)
INPS: 
-Invio Flusso UNIEMENS GESTIONE SEPARATA INPS (Aliquota 24/25% –  2/3 a carico del committente 1/3 a carico del collaboratore
INAIL:
-Obbligo assicurativo di cui all’art.51 L.289/2002
-INAIL si provvede all’apertura della posizione solo se non sussiste l’assicurazione si cui sopra (con tesseramento)
-Esenzione pagamento assicurazione per i compensi fino a 5.000 euro
-Obbligo apertura posizione INAIL per collaborazioni amministrative e gestionali senza iscrizione all’albo (art.37 D.Lgs 36/2021)

Agevolazioni fiscali

A)Reddito esente da IRPEF fino a 15.000 euro

B)Sotto la soglia dei 5.000 euro annui non si versa INPS.

C)Fino al 2027 agevolazione contributiva, 50% della base imponibile per il calcolo dei contributi INPS.

D)aliquote al 24% se iscritto ad altre forme obbligatorie altrimenti al 25%

E)I compensi erogati si qualificano come redditi da lavoro, entrando nel reddito complessivo valevole per le detrazioni d’imposta

Prestazione occasionale (D.lgs. 120/2023)

La riforma dello sport 2023 ha previsto l’utilizzo delle prestazioni occasionali all’interno del lavoro sportivo.

Tuttavia l’utilizzo deve essere circoscritto realmente a prestazioni legate al requisito dell’occasionalità ad es. un istruttore di sci che presta la propria attività presso una scuola di montagna nella settimana di Natale; in tal caso si tratta realmente di una prestazione a carattere occasionale.

L’art.36 D. Lgs. 36/2021 dispone la sogli di esenzione per i compensi erogati dal 01/01/2023 considerando nel computo anche quelli assoggettati al previgente trattamento delle prestazioni occasionali.

Volontari

I volontari sono colori che prestano il proprio tempo a favore dell’ASD senza alcun corrispettivo, ad esempio durante le gare, si occupano per qualche ora della sistemazione del campo, tuttavia per regolare il fenomeno dei volontari è possibile per tali categorie richiedere un rimborso spesa che non sia superiore a 150,00 euro mensile, il rimborso avviene anche per conto di spese difficilmente dimostrabili, tuttavia è consigliato tenere sempre traccia delle fatture e/o ricevute per dimostrare la spesa sostenuta. Ricordiamo che per i volontari è obbligatorio avere una polizza assicurativa civile presso terzi.

Adempimenti

Rimborso spesa:
-non superiore a 150,00 euro ( per vitto, alloggio, viaggio)
INAIL:
-Obbligo assicurativo dell’ente dilettantistico per la responsabilità civile presso terzi. Non si deve aprire posizione assicurativa INAIL.
Autocertificazione:
– si provvede ad emettere un’autocertificazione delle spese sostenute ( meglio se documentate in sede di controllo ispettivo)

Modifiche trattamento Fiscale art. 36 D.lgs. 36/2021

I singoli compensi per i co.co.co nel dilettantismo, inferiori all’importo di 85.000,00 euro annui, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

Obbligo di richiesta del casellario giudiziario (D.lgs. 120/2023)

Per tutti i lavoratori sportivi che avranno a che fare con i minori è richiesto il certificato del casellario giudiziario che dovrà essere allegato all’interno del Registro degli sportivi al momento della loro assunzione.

Scadenze adempimenti sportivi 2023 entro il 31/12/2023

Versamento contributivo a Ottobre 2023

Entro il 31/10/2023 vanno comunicati all’INPS i contributi dei lavoratori sportivi di Luglio/Settembre 2023.

Adeguamento statutario 2023

Entro il 31/12/2023 va effettuato l’adeguamento statutario (novità più importante riguarda la modifica dell’oggetto sociale)

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