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Guida al codice tributo 6035 per il versamento dell’acconto IVA

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
7 min di lettura
In sintesi

Guida codice tributo 6035 per l'acconto IVA trimestrale. Scopri le soglie di esonero, come applicare i metodi di calcolo ed esempi di F24.

Il codice identificativo per il versamento dell’anticipo IVA, in scadenza il 27 dicembre, destinato ai contribuenti con liquidazione trimestrale. La procedura richiede la preventiva verifica delle soglie di esonero e la scelta strategica tra metodo storico, analitico o previsionale per la determinazione dell’importo dovuto all’Erario.


Il codice tributo 6035 è l’identificativo erariale istituito dall’Agenzia delle Entrate per il versamento dell’acconto IVA relativo al quarto trimestre, obbligatorio per i contribuenti soggetti a liquidazione trimestrale. La scadenza inderogabile per il versamento è fissata al 27 dicembre dell’anno di imposta in corso.

L’ordinamento esonera dall’adempimento i soggetti il cui importo a debito risulti inferiore alla soglia di 103,29 euro, oltre ai contribuenti operanti in regimi agevolati (come il forfettario) o che hanno avviato o cessato l’attività nel medesimo anno. L’importo da versare tramite Modello F24 si determina optando per uno dei tre metodi legali: il metodo storico, calcolato sull’88% del saldo dell’anno precedente; il metodo analitico, basato su una liquidazione straordinaria al 20 dicembre; oppure il metodo previsionale, fondato su una stima delle operazioni attive e passive dell’ultimo trimestre. Selezionare il metodo di calcolo più aderente alla reale situazione aziendale è dirimente per ottimizzare i flussi di cassa ed evitare l’applicazione di sanzioni in sede di dichiarazione annuale.

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Inquadramento e soggetti obbligati

Il codice tributo 6035 rappresenta lo strumento tecnico-contabile istituito dall’Agenzia delle Entrate per consentire ai contribuenti, soggetti a liquidazione IVA trimestrale, di assolvere l’obbligo del versamento dell’acconto di fine anno. L’adempimento deve essere completato entro la scadenza perentoria del 27 dicembre dell’anno d’imposta in corso. L’utilizzo di questo specifico identificativo erariale nella delega di pagamento F24 certifica che l’importo versato andrà in deduzione dell’imposta complessivamente dovuta per la liquidazione del quarto trimestre o in sede di saldo annuale. Essendo un tributo strettamente legato alla periodicità contabile, il suo utilizzo è precluso a chi non rientra nello status di contribuente trimestrale, rendendo essenziale la corretta profilazione fiscale dell’azienda.

L’abilitazione all’uso del codice 6035 è strettamente subordinata ai requisiti dimensionali che autorizzano l’adozione del regime di liquidazione trimestrale, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 542/99. Nello specifico, possono avvalersi di questa periodicità, e conseguentemente di questo tributo, le imprese e i professionisti che nell’anno di imposta precedente non hanno superato il volume d’affari di 400.000 euro per le prestazioni di servizi, oppure di 700.000 euro per le altre attività commerciali. Il superamento di tali soglie in corso d’anno comporta il passaggio obbligatorio alla liquidazione mensile a partire dall’anno successivo, determinando la decadenza dall’uso del codice 6035.

L’errore operativo più frequente in fase di versamento riguarda la confusione tra le diverse codifiche legate alla periodicità dell’azienda. Il codice tributo 6035 è riservato esclusivamente ai contribuenti con liquidazione trimestrale. Al contrario, i soggetti passivi che effettuano liquidazioni con cadenza mensile devono obbligatoriamente utilizzare il codice tributo 6013. Utilizzare il codice errato genera disallineamenti nei controlli automatizzati dell’Amministrazione Finanziaria, richiedendo successive istanze di correzione del Modello F24 (tramite il canale Civis) per imputare correttamente il versamento.

Liquidazione-iva-mensile-trimestrale
Liquidazione-iva-mensile-trimestrale

Cause di esonero dal versamento

L’obbligo di utilizzare il codice tributo 6035 decade automaticamente quando l’importo calcolato per l’acconto risulta inferiore a una specifica soglia stabilita dalla normativa vigente. La disciplina Iva stabilisce che il versamento non è dovuto qualora l’ammontare sia inferiore a 103,29 euro. Questo significa che i contribuenti che, basandosi sulle proprie proiezioni o sui dati storici, presumono di chiudere l’anno in corso a credito, oppure stimano un debito complessivo non superiore a 116,72 euro (che matematicamente genera un acconto sotto la soglia di 103,29 euro), sono formalmente esonerati dall’adempimento. In questi casi pratici, la sezione Erario del Modello F24 non deve essere compilata, evitando inutili oneri amministrativi per micro-versamenti.

Sono strutturalmente esclusi dal versamento dell’anticipo Iva tutti quei soggetti che, per natura, non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. In prima linea figurano i contribuenti che operano all’interno del regime forfettario (Legge n. 190/2014), in quanto non assoggettano le proprie operazioni attive al tributo, rendendo inapplicabile la logica dell’anticipo. Parimenti, l’esonero dal versamento tramite codice 6035 si applica agli agricoltori che rientrano nello speciale regime di esonero Iva, così come agli enti pubblici territoriali che gestiscono l’erogazione di servizi rilevanti (come acqua o gas). Per questi operatori economici, l’inquadramento fiscale neutralizza alla base l’obbligo di liquidazione.

Il legislatore ha previsto ulteriori clausole di salvaguardia legate al ciclo di vita aziendale, che rendono inesigibile il ricorso al codice tributo 6035. Sono infatti dispensati dal versamento i soggetti passivi che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno di riferimento, mancando per essi un parametro storico di riferimento solido su cui effettuare il calcolo. Allo stesso modo, l’obbligo decade per le partite Iva con liquidazione trimestrale che hanno regolarmente cessato l’attività entro il 30 settembre dell’anno in corso. Questa precisa asimmetria temporale garantisce che le imprese non più operative nell’ultimo trimestre non subiscano prelievi ingiustificati.

L’ultimo perimetro di esonero dal codice 6035 riguarda direttamente la composizione tecnica delle operazioni contabili dell’impresa. Sono esentati i contribuenti che risultavano a credito nell’ultimo periodo dell’anno precedente, o quelli ai quali, applicando rigorosamente il metodo analitico, emerga un’eccedenza di credito dalla liquidazione straordinaria effettuata al 20 dicembre. Infine, la totale dispensa dall’adempimento viene concessa ai soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva. In tali circostanze, la struttura stessa delle operazioni documentate rende di fatto impossibile la genesi di un debito verso l’Erario, annullando la necessità dell’anticipo.

I tre metodi di calcolo dell’acconto IVA

Il calcolo dell’importo da versare con codice tributo 6035 tramite il metodo storico si basa sul saldo Iva dell’anno precedente, differendo strutturalmente dalle logiche applicate ai contribuenti mensili. Nello specifico, i soggetti trimestrali devono calcolare l’88% dell’Iva dovuta per l’ultimo trimestre (ovvero l’importo a debito emergente dalla dichiarazione annuale precedente), al lordo dell’eventuale acconto già versato. Dal punto di vista pratico: se l’azienda ha chiuso l’anno precedente con un debito relativo al quarto trimestre pari a 5.000 euro, l’acconto da versare al 27 dicembre sarà di 4.400 euro. Essendo un parametro retrospettivo, questo sistema blinda il contribuente da qualsiasi contestazione sanzionatoria, rendendolo l’opzione preferenziale in caso di volumi d’affari stabili.

L’adozione del metodo analitico richiede la predisposizione di una liquidazione Iva straordinaria che fotografa l’esatta situazione contabile dell’ultimo trimestre fino alla data del 20 dicembre. Utilizzando il codice 6035, l’acconto da versare corrisponderà al 100% dell’Iva a debito risultante da questo conteggio intermedio. Ai fini della corretta determinazione per i trimestrali, è vincolante includere tutte le operazioni attive effettuate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre (anche se le relative fatture non sono ancora state materialmente emesse) e le operazioni passive registrate nel medesimo arco temporale. Questo scenario risulta estremamente vantaggioso quando un’impresa trimestrale, nel mese di novembre, effettua un acquisto imponibile straordinario (es. un impianto): l’acconto analitico risulterà drasticamente inferiore rispetto allo storico, ottimizzando i flussi di liquidità senza alcun rischio sanzionatorio.

Il metodo previsionale consente di valorizzare il codice tributo 6035 basandosi su una stima prospettica dell’andamento aziendale per l’intero quarto trimestre (1° ottobre – 31 dicembre). L’importo da versare sarà pari all’88% dell’Iva che si presume di dover liquidare in sede di dichiarazione annuale. Questa opzione è vitale quando l’impresa subisce un oggettivo calo del fatturato rispetto all’anno precedente. Tuttavia, a differenza degli approcci precedenti, espone il professionista a un rischio concreto: se a consuntivo l’acconto versato si rivela inferiore all’88% del debito Iva effettivamente maturato nel trimestre, l’Agenzia delle Entrate attiverà il recupero coattivo con relative sanzioni. Richiede pertanto una quadratura contabile prudenziale delle ultime fatture dell’anno.

Per supportare la scelta strategica del metodo di calcolo da associare al versamento del codice 6035, proponiamo una matrice decisionale basata sui mutamenti del ciclo aziendale nell’ultimo trimestre, pensata per incrociare convenienza di cassa e sicurezza fiscale.

Scenario Aziendale (4° Trimestre)Metodo ConsigliatoImpatto Fiscale (Codice 6035)Rischio Sanzioni
Fatturato stabile o in crescita rispetto all’anno precedenteMetodo StoricoVersamento dell’88% del saldo anno precedenteNullo
Picco di acquisti/costi documentati entro il 20 dicembreMetodo AnaliticoVersamento del 100% della liquidazione al 20/12Nullo
Crollo imprevedibile delle vendite nell’ultimo trimestreMetodo PrevisionaleVersamento dell’88% del debito stimato a fine annoAlto (se la stima a consuntivo risulta errata)

I casi più frequenti che incontriamo nella pratica professionale

Passare dalla teoria alla materialità contabile è il passaggio più delicato. Di seguito analizziamo i casi concreti di versamento dell’acconto Iva, illustrando i campi esatti del Modello F24 sulla base delle situazioni operative più comuni.

Esempio di compilazione standard (Metodo storico)

Un caso ricorrente è quello dell’impresa trimestrale che deve versare l’acconto Iva con il metodo storico, avendo chiuso l’anno precedente con un debito dell’ultimo trimestre pari a 3.000 euro. L’importo da versare (88%) è pari a 2.640 euro. All’interno del Modello di pagamento unificato, il contribuente deve posizionarsi esclusivamente nella sezione Erario. La compilazione richiede l’inserimento del codice tributo 6035 nella colonna “codice tributo”, lasciando rigorosamente in bianco il campo “rateazione/regione/prov/mese rif.”. Il campo “anno di riferimento” deve riportare l’anno di imposta per cui si effettua il versamento (es. 2024 per la scadenza del 27 dicembre 2024). Infine, l’importo calcolato di 2.640,00 va inserito nella colonna “importi a debito versati”. Ogni altro campo della riga deve rimanere vuoto.

Compilazione con compensazione orizzontale (F24 a saldo zero)

Nella prassi professionale, gestiamo frequentemente la liquidazione del codice 6035 sfruttando crediti erariali pregressi, come un credito Ires o un credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione validamente presentata. Se l’acconto dovuto è 1.500 euro e il contribuente dispone di un credito Ires di 2.000 euro (codice 2003), il Modello F24 presenterà due righe nella sezione Erario. La prima riga accoglie il debito: codice 6035, anno di riferimento in corso, importo a debito 1.500,00. La seconda riga espone il credito: codice tributo 2003, anno di riferimento del credito, importo a credito compensato 1.500,00. Il saldo finale del Modello F24 sarà pari a zero. In questa specifica casistica, il legislatore impone che il modello, pur non prevedendo alcun esborso materiale, venga inviato obbligatoriamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione all’errore sull’anno di riferimento

Nella nostra esperienza in sede di assistenza fiscale, l’errore più insidioso nella compilazione dell’F24 si verifica quando il contribuente tenta di regolarizzare un versamento omesso negli anni passati. Quando si utilizza il codice 6035 in abbinamento all’istituto del ravvedimento operoso, il campo “anno di riferimento” non deve mai indicare l’anno solare in cui si esegue materialmente il pagamento, bensì l’anno di imposta per il quale l’acconto era originariamente dovuto. Ad esempio, se nel luglio 2025 si sana l’acconto Iva omesso il 27 dicembre 2024, la sezione Erario dovrà indicare il codice tributo 6035, ma l’anno di riferimento dovrà obbligatoriamente restare il 2024. Inserire il 2025 genera un disallineamento nei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate, richiedendo una successiva istanza Civis per correggere l’errore formale.

Ravvedimento operoso: regolarizzare l’omesso versamento

Il contribuente che ha omesso o ritardato il versamento del codice tributo 6035 entro la scadenza del 27 dicembre può regolarizzare spontaneamente la propria posizione debitoria attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. La condizione essenziale per poter beneficiare della riduzione sanzionatoria è che la violazione sia sanata prima della notifica di un atto di accertamento o di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Utilizzando questa procedura, il soggetto passivo deve predisporre un Modello F24 che include non solo l’imposta originariamente dovuta, ma anche le sanzioni ridotte e gli interessi legali maturati giorno per giorno. La tempestività dell’intervento è cruciale: l’entità della decurtazione della sanzione è infatti inversamente proporzionale al tempo trascorso dalla violazione, premiando i ravvedimenti effettuati a pochi giorni o settimane dalla scadenza originaria. Per il calcolo dettagliato delle aliquote, rimandiamo alla nostra guida sul sanare un omesso o ritardato versamento.

La materializzazione del ravvedimento all’interno del Modello di pagamento richiede l’utilizzo di codici specifici per distinguere le somme versate. Oltre al tributo base, per la quota relativa alla penalità pecuniaria è obbligatorio indicare nella sezione Erario il codice tributo 8904. Questo codice è denominato specificamente “sanzione sul ritardato versamento dell’acconto Iva” ed è essenziale per far comprendere all’Amministrazione Finanziaria che il contribuente sta aderendo spontaneamente alla regolarizzazione. All’interno della riga dedicata al codice 8904, la colonna “anno di riferimento” deve riportare, in coerenza con l’imposta, l’anno d’imposta in cui si è verificata l’omissione, non l’anno in cui avviene materialmente il pagamento. L’importo da inserire a debito corrisponderà al calcolo della sanzione ridotta, la cui percentuale varia a seconda del momento in cui si perfeziona il ravvedimento stesso.

Il terzo ed ultimo elemento che compone la regolarizzazione fiscale è rappresentato dagli interessi di mora maturati sul ritardato versamento. Per questa voce, la delega F24 richiede la compilazione di un’ulteriore riga nella sezione Erario, utilizzando esclusivamente il codice tributo 1989. Tale identificativo è riservato agli interessi che compensano l’Erario per la ritardata disponibilità delle somme. Il calcolo matematico deve essere effettuato applicando il tasso di interesse legale vigente, conteggiato per ogni singolo giorno di ritardo, partendo dal 28 dicembre (giorno successivo alla scadenza naturale) fino alla data di effettivo versamento in banca o posta. Come per la sanzione, anche in corrispondenza del codice 1989 è perentorio indicare l’anno di riferimento originario del debito Iva. Il corretto utilizzo contestuale del tributo base (6035), della sanzione (8904) e degli interessi (1989) garantisce il perfetto perfezionamento della pratica.

Domande frequenti

Chi deve utilizzare il codice tributo 6035?

Il codice 6035 deve essere utilizzato da imprese e professionisti con partita IVA soggetti a liquidazione trimestrale per il versamento dell’acconto di fine anno. L’adempimento all’Agenzia delle Entrate scade il 27 dicembre.

Qual è la differenza tra il codice 6035 e il codice 6013?

Il codice 6035 è riservato esclusivamente ai contribuenti con liquidazione dell’IVA trimestrale. Il codice 6013, invece, identifica l’acconto IVA per i soggetti passivi obbligati alla liquidazione con cadenza mensile.

Cosa succede se l’acconto IVA calcolato è inferiore a 103,29 euro?

L’ordinamento tributario esonera il contribuente dal versamento se l’importo dell’acconto risulta inferiore alla soglia di 103,29 euro. In questo specifico caso, il Modello F24 non deve essere compilato né trasmesso all’Erario.

Si può compensare il codice 6035 con altri crediti d’imposta?

È pienamente ammessa la compensazione orizzontale del codice 6035 con crediti erariali (come IRES o IRPEF). Il Modello F24 a saldo zero deve essere obbligatoriamente inviato tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quali codici usare per il ravvedimento operoso dell’acconto IVA trimestrale?

Per regolarizzare l’omesso versamento occorre indicare nell’F24 il codice 6035 per l’imposta, l’8904 per la sanzione e il 1989 per gli interessi legali. La procedura è valida solo prima di un accertamento formale.

Come si compila la sezione Erario del modello F24 per il codice 6035?

Nella sezione Erario va inserito il codice tributo 6035 e l’anno d’imposta di riferimento, lasciando vuoti i campi rateazione e mese. L’importo dovuto va indicato esclusivamente nella colonna degli importi a debito versati.

Fonti e riferimenti

  • D.Lgs. n. 241/97, articolo 18: disciplina generale della riscossione e dei versamenti unitari con Modello F24
  • DPR n. 542/99, articolo 7: parametri dimensionali e limiti di volume d’affari per l’accesso alla liquidazione Iva trimestrale
  • DPR n. 633/72: istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto, con specifici riferimenti alle casistiche di esonero dall’acconto
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E/2012: chiarimenti di prassi sulle modalità operative di liquidazione e versamento
  • Legge n. 244/07, art. 1, commi da 96 a 117: esclusioni relative al regime dei contribuenti minimi
  • Legge n. 190/2014: disciplina del regime forfettario e relativa esclusione dagli adempimenti periodici Iva
Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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