Clausola antiabuso art. 4(1) Convenzione Italia–Malta e dividendi

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Come la clausola “liable to tax” della Convenzione Italia–Malta interagisce con il regime maltese dei residenti non domiciliati e cosa cambia per i dividendi dall’Italia.

La definizione di residenza fiscale convenzionale nell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia–Malta è centrale per chi pianifica il trasferimento a Malta con regime res non‑dom e percepisce dividendi dall’Italia, perché determina l’accesso ai benefici convenzionali e il coordinamento delle imposte tra i due Paesi. La clausola “liable to tax” esclude solo i soggetti imponibili “soltanto” per redditi di fonte interna, mentre il regime maltese a remittance basis tassa anche i redditi esteri rimessi, creando una soggezione fiscale più ampia rispetto a una pura tassazione territoriale. In questo quadro, la Convenzione contiene un meccanismo specifico per gli Stati con remittance basis che limita le esenzioni o riduzioni alla parte effettivamente rimessa, regola decisiva quando si trattano dividendi di fonte italiana percepiti da residenti a Malta. In tutto questo occorre valutare anche l'effettivo comportamento dell'Amministrazione finanziaria nei controlli.
La clausola "liable to tax" dell’art. 4(1) Italia–Malta
Il testo convenzionale definisce “residente” chi è assoggettato a imposta in virtù di domicilio, residenza o criteri analoghi, “ma non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti ivi situate”, con una formulazione allineata al Modello OCSE e alla sua ratio anti‑abuso. Questa esclusione colpisce i regimi esclusivamente territoriali, non quelli misti in cui l’imposta sorge anche su redditi esteri al verificarsi di determinate condizioni, come la rimessa in Malta di redditi prodotti fuori dal territorio. La lettura sistematica dell’art. 4 con le altre disposizioni conferma che le Parti hanno inteso coordinare, non disconoscere, i regimi a remittance basis, come dimostra la clausola di limitazione dell'esenzione ai soli importi effettivamente rimessi o percepiti nello Stato di residenza.
Regime res non‑dom Malta: cosa prevede
Il residente non domiciliato a Malta è tassato sui redditi di fonte maltese e sui redditi di fonte estera nella misura in cui siano rimessi in Malta, mentre le plusvalenze estere restano escluse anche se rimpatriate, secondo un impianto remittance basis consolidato nella prassi maltese. Questo regime non equivale a una tassazione “soltanto” domestica, poiché estende la soggezione a imposta anche a porzioni di redditi esteri quando trasferiti a Malta, ed è descritto in modo coerente da fonti tecniche e informative aggiornate sul sistema fiscale maltese. La presenza di linee guida e prassi operative conferma l’interpretazione stabile del perimetro impositivo e l’esistenza di un’effettiva “liability to tax” in capo al residente non‑domiciliato quando ricorrono le condizioni di rimessa.
Perché i res non‑dom superano la clausola antiabuso dell’art. 4(1)
La chiave interpretativa ri...

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Federico Migliorini
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Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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