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Non-Dom a Cipro o a Malta: quale regime conviene all’imprenditore italiano?

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
10 min di lettura
In sintesi

Cipro e Malta a confronto: regime non-dom, costi fissi, dividendi e rischi per l'imprenditore italiano che valuta il trasferimento. Guida.

Il regime Non-Dom di Cipro esenta dividendi e interessi dalla Special Defence Contribution per 17 anni. Malta tassa il reddito estero solo se rimesso sull’isola, con una minimum tax di 5.000 euro annui. Due meccanismi diversi, non un’unica “tassazione territoriale“.


Cipro e Malta applicano entrambi un regime fiscale per i residenti non domiciliati (non-dom), ma con meccanismi strutturalmente diversi. A Cipro il non-dom è esente dalla Special Defence Contribution su dividendi, interessi e in parte sui canoni di locazione, per un periodo di 17 anni dall’acquisizione della residenza fiscale. A Malta, invece, il reddito estero resta tassabile alla remittance basis: è imponibile solo se materialmente trasferito sull’isola, con una minimum tax annua di 5.000 euro dovuta quando il reddito estero supera 35.000 euro e non viene interamente rimesso.

Per l’imprenditore italiano che valuta il trasferimento, la differenza pratica è tra un’esenzione strutturale su categorie di reddito definite (Cipro) e una tassazione condizionata al comportamento finanziario del contribuente (Malta). La scelta tra i due dipende dal profilo: chi percepisce prevalentemente dividendi da una società operativa trova a Cipro un’esenzione più diretta; chi gestisce patrimoni e redditi misti, mantenendoli fuori da Malta, sfrutta meglio la flessibilità del sistema a rimessa.

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Cosa significa “non-dom” a Cipro e a Malta

Il termine non-dom (residente non domiciliato) indica una persona fiscalmente residente in un Paese senza avervi stabilito il proprio domicilio di origine. A Cipro questo status si traduce in un’esenzione strutturale dalla Special Defence Contribution (SDC), l’imposta che colpisce dividendi, interessi e in parte i canoni di locazione per i residenti domiciliati. Chi ottiene lo status non-dom cipriota resta soggetto all’imposta sul reddito ordinaria, ma non versa la SDC su queste categorie di reddito per un periodo di 17 anni dall’acquisizione della residenza fiscale. Il meccanismo non dipende da dove il reddito viene percepito o trasferito: l’esenzione si applica alla fonte del reddito, indipendentemente dalla sua movimentazione finanziaria.

A Malta il concetto di non-dom poggia su basi diverse. Il sistema fiscale maltese distingue tra reddito maturato a Malta, sempre imponibile, e reddito di fonte estera, tassabile solo se materialmente rimesso sull’isola (remittance basis). Un non-dom maltese che lascia i propri redditi esteri su conti o investimenti fuori da Malta non li dichiara ai fini fiscali locali. Questo comportamento deve essere gestito con attenzione: il concetto di rimessa comprende non solo i bonifici diretti, ma anche l’uso di carte di credito estere per pagamenti effettuati a Malta o l’introduzione fisica di contante. Dal 2018 è inoltre in vigore una minimum tax di 5.000 euro annui per i non-dom con reddito estero superiore a 35.000 euro, anche in assenza di rimesse.

Requisiti di residenza fiscale: test dei giorni e legami richiesti

Ottenere lo status non-dom presuppone, in entrambi i Paesi, il passaggio preliminare della residenza fiscale. È qui che i due sistemi iniziano a divergere concretamente: Cipro offre una via rapida pensata per chi non vuole trasferirsi in modo continuativo, mentre Malta lega la residenza a criteri più tradizionali di presenza e intenzione di stabilirsi.

Cipro: test dei 183 giorni o test dei 60 giorni

Cipro riconosce due strade per acquisire la residenza fiscale. Il test dei 183 giorni è il criterio classico: si diventa residenti fiscali trascorrendo almeno 183 giorni nell’anno d’imposta (1° gennaio – 31 dicembre) sul territorio cipriota. Non richiede legami economici ulteriori, solo la permanenza fisica.

Il test dei 60 giorni è pensato per chi non vuole o non può trasferirsi in modo continuativo, ma richiede il rispetto cumulativo di più condizioni: soggiornare almeno 60 giorni a Cipro nell’anno; non essere residente fiscale in nessun altro Stato per più di 183 giorni; mantenere un legame economico con il Paese, tramite un’attività, un impiego o un immobile in locazione o di proprietà; disporre di una residenza permanente sull’isola. Il calcolo dei giorni segue regole puntuali: il giorno di arrivo conta come giorno cipriota, quello di partenza no, mentre arrivo e partenza nello stesso giorno contano come presenza.

Malta: residenza ordinaria e domicilio di origine

A Malta la posizione fiscale dipende dall’incrocio di due concetti distinti: residenza ordinaria e domicilio. Ai sensi dell’articolo 4(1) dell’Income Tax Act (Cap. 123 delle Laws of Malta), il reddito di fonte estera di chi non è ordinariamente residente o non è domiciliato a Malta viene tassato solo per la parte ricevuta sull’isola. La soglia dei 183 giorni di presenza determina la residenza fiscale semplice; l'”ordinary residence” è invece un concetto più stringente, che implica continuità e stabilità di vita nel Paese, e che l’Income Tax Act non definisce con una norma specifica: è costruito per via interpretativa e amministrativa, non da un articolo puntuale.

Il domicilio, a sua volta, è un concetto di origine: si acquisisce alla nascita (domicile of origin) e non si perde per il solo trasferimento della residenza fiscale, salvo la dimostrazione di un’intenzione stabile di fare di Malta la propria casa permanente. Chi conserva legami familiari o patrimoniali con il proprio Paese d’origine, ed è il caso tipico dell’imprenditore italiano, mantiene con più facilità lo status di non domiciliato.

CriterioCiproMalta
Test principale183 giorni/anno183 giorni/anno
Test alternativo60 giorni + legami economici cumulativiNon previsto un test breve equivalente
Requisito abitativoResidenza permanente (proprietà o affitto)Non specificato nel materiale disponibile
Cosa determina il non-domAssenza di domicilio cipriotaAssenza di domicilio o di ordinary residence a Malta (art. 4(1) ITA)

Cipro vs Malta: confronto diretto tra i due regimi non-dom

Una volta chiariti meccanismo e requisiti di residenza dei due regimi, la domanda pratica per l’imprenditore diventa: quale dei due incide meno, con meno vincoli, sulla propria posizione fiscale complessiva? Il confronto deve essere condotto su tre piani distinti, spesso appiattiti nella comunicazione generalista su entrambi i Paesi: il meccanismo tecnico di esenzione, la durata nel tempo del beneficio e il costo fisso che il regime impone indipendentemente dal reddito effettivamente percepito.

Sul piano del meccanismo, Cipro esenta strutturalmente dividendi e interessi dalla Special Defence Contribution, a prescindere da dove il reddito venga fisicamente detenuto o trasferito. Malta, al contrario, subordina la non imponibilità del reddito estero al fatto che non venga rimesso sull’isola: un euro di dividendi lasciato su un conto estero non genera imposta maltese, lo stesso euro trasferito su un conto cipriota lasciato intonso, invece, resta comunque esente perché l’esenzione cipriota non dipende dalla movimentazione. Questa differenza ha un’implicazione operativa concreta: a Cipro la pianificazione si concentra sulla natura del reddito (è dividendo, interesse, plusvalenza su titoli?), a Malta sulla gestione dei flussi finanziari (dove si trova il denaro, quando e come viene mosso).

Sul piano della durata, Cipro fissa un termine netto: 17 anni dall’acquisizione della residenza fiscale, dopo i quali il contribuente diventa domiciliato e perde l’esenzione SDC. Malta non prevede un termine equivalente esplicito nel meccanismo generale dell’articolo 4(1): il regime persiste finché permangono i presupposti di residenza senza domicilio maltese, che teoricamente possono protrarsi indefinitamente se il contribuente conserva un domicilio di origine diverso da quello maltese.

Profilo imprenditoreRegime più adattoPerché
Percepisce prevalentemente dividendi da società operativaCiproEsenzione SDC diretta, indipendente dalla rimessa
Ha redditi e patrimoni misti, gestiti su più giurisdizioniMaltaFlessibilità del sistema a rimessa, nessun vincolo di per sé sulla natura del reddito
Vuole minimizzare la presenza fisica richiestaCiproTest dei 60 giorni, non equivalente a Malta
Pianifica un orizzonte oltre 17 anni nello stesso PaeseMaltaNessun termine esplicito nel meccanismo generale (art. 4(1) ITA)

Sul piano del costo fisso annuo, il confronto va isolato dalla componente variabile legata al reddito. A Cipro il non-dom non paga SDC, ma resta soggetto al contributo GESY (General Healthcare System Law N.89(I)/2001) del 2,65% su dividendi, interessi e affitti, calcolato su una base imponibile massima di 180.000 euro: il contributo annuo non supera quindi 4.770 euro, qualunque sia l’importo dei dividendi percepiti oltre quella soglia. A Malta il costo fisso si presenta in forma diversa: non è un contributo proporzionale con tetto, ma una minimum tax di 5.000 euro annui (art. 56(27) ITA), dovuta per intero quando il reddito estero supera 35.000 euro e non viene interamente rimesso sull’isola, indipendentemente dall’ammontare effettivo del reddito posseduto.

La differenza pratica: a Cipro il costo massimo è prevedibile e proporzionale fino al tetto (4.770 euro, raggiunto solo con dividendi/interessi/affitti oltre 180.000 euro annui); a Malta il costo è una soglia fissa che scatta indipendentemente dall’entità del reddito estero, una volta superata la soglia dei 35.000 euro non rimessi.

Tassazione dei dividendi e dei redditi da capitale

Dividendi e interessi sono la componente di reddito su cui i due regimi non-dom producono l’effetto più marcato, ed è anche il punto in cui le differenze di meccanismo, già viste in astratto, si traducono in numeri concreti. Il quadro cambia sensibilmente a seconda che il contribuente sia un dividend-heavy shareholder di una società operativa o un investitore con patrimoni diversificati su più giurisdizioni.

A Cipro, i residenti ordinari domiciliati versano la Special Defence Contribution al 17% sui dividendi, sia di fonte cipriota sia estera. Il non-dom ne è completamente esente, per l’intera durata del regime di 17 anni: sui dividendi resta dovuto solo il contributo GESY del 2,65%, entro il tetto già visto di 4.770 euro annui. Il meccanismo si applica identico agli interessi su depositi, obbligazioni e prestiti privati, dove l’SDC ordinaria arriva al 30%: anche qui il non-dom paga solo il GESY, non l’imposta speciale.

A Malta il dividendo segue invece la logica della rimessa. Un dividendo distribuito da una società estera a un non-dom maltese non genera imposta a Malta finché resta fuori dall’isola, indipendentemente dall’importo. Nel momento in cui viene trasferito su un conto maltese, o comunque “rimesso” nel senso ampio previsto dalla normativa (che include l’uso di carte estere per spese sostenute a Malta), il dividendo entra nella base imponibile e viene tassato alle aliquote progressive ordinarie, fino al 35%. Non esiste, a differenza di Cipro, un’aliquota agevolata dedicata al dividendo remittted: una volta rimesso, è reddito imponibile come qualsiasi altro.

VoceCipro (non-dom)Malta (non-dom)
Dividendi non rimessi/mantenuti fuoriEsenti da SDC, solo GESY 2,65% (tetto €4.770)Non imponibili a Malta
Dividendi rimessi/percepiti localmenteStesso trattamento: SDC comunque esenteTassati alle aliquote progressive fino al 35%
InteressiEsenti da SDC (ordinari: 30%), solo GESYStessa logica di rimessa dei dividendi
Aliquota ordinaria per i residenti domiciliatiSDC 17% su dividendiFino al 35% su reddito worldwide

Tassazione societaria: aliquote e regimi di rimborso

Per l’imprenditore che non si limita a trasferire la residenza personale, ma valuta anche dove incorporare la propria società operativa o holding, il confronto si sposta dal piano personale a quello societario. Qui le aliquote nominali raccontano solo metà della storia: sia Cipro sia Malta applicano meccanismi che riducono sensibilmente il prelievo effettivo, ma con logiche opposte.

Cipro applica dal 1° gennaio 2026 un’aliquota societaria del 15% (in precedenza 12,5%), allineata ai requisiti OCSE Pillar Two. A differenza di Malta, l’aliquota nominale coincide sostanzialmente con quella effettiva sull’utile d’impresa: non esiste un meccanismo di rimborso post-distribuzione. Il vantaggio cipriota si concentra invece sul lato dei dividendi in entrata: la participation exemption, codificata nell’articolo 8(22) della Cyprus Income Tax Law, esenta da imposta societaria i dividendi qualificanti ricevuti da una società cipriota, a condizione che la partecipazione nella controllata superi la soglia minima richiesta e che quest’ultima non sia soggetta a un’aliquota estera inferiore al 6,25%.

Malta segue un percorso diverso: l’aliquota societaria nominale è 35%, tra le più alte dell’Unione Europea, ma il full imputation system (Income Tax Act, Cap. 123, artt. 48-56) consente all’azionista non residente o non domiciliato di richiedere un rimborso pari a 6/7 dell’imposta versata dalla società sugli utili da attività commerciale, portando l’aliquota effettiva al 5% circa. Per i redditi passivi e gli interessi il rimborso si riduce a 5/7, con un’aliquota effettiva intorno al 10%. Il rimborso, deve essere precisato, spetta solo agli azionisti non residenti a Malta o non domiciliati: un azionista maltese residente e domiciliato riceve invece un credito d’imposta, non un rimborso in denaro, e resta soggetto a tassazione worldwide.

Il regime di esenzione cipriota sui redditi da partecipazione si articola in realtà su due norme distinte, spesso confuse nella trattazione divulgativa. L’articolo 8(20) della Cyprus Income Tax Law (118(I)/2002) esenta integralmente dall’imposta societaria i dividendi ricevuti da una società cipriota da altre società, senza alcuna riduzione percentuale. L’esenzione decade solo se ricorrono cumulativamente due condizioni anti-abuso: la società che distribuisce il dividendo lo ha dedotto come costo nel proprio Paese, e oltre il 50% del suo reddito deriva da attività di investimento passivo tassata a un’aliquota estera inferiore al 6,25%. Al di fuori di questo scenario specifico, tipico di veicoli passivi in giurisdizioni a bassa tassazione, il dividendo in entrata resta esente al 100%.

Distinto è l’articolo 8(22), che esenta le plusvalenze da cessione di titoli qualificanti (azioni, obbligazioni, quote di fondi e altri strumenti finanziari definiti dalla Circolare EE 2008/13 del Tax Department), anch’esso senza limitazioni percentuali e indipendentemente dal periodo di detenzione. Le due norme operano su presupposti diversi, dividendi da un lato e capital gain dall’altro, ma condividono la stessa impostazione: nessuna esenzione parziale condizionata a una soglia di partecipazione minima per le due fattispecie generali qui descritte.

VoceCiproMalta
Aliquota societaria nominale15% (dal 1.1.2026)35%
Aliquota effettiva su utile da trading15% (nessun rimborso)~5% (rimborso 6/7 azionisti non residenti/non domiciliati)
Dividendi da controllata estera qualificanteEsenti al 100% (art. 8(20) Cyprus Income Tax Law, salvo doppia condizione anti-abuso)Esenzione piena su dividendi/plusvalenze da qualifying holding
Chi beneficia del meccanismo agevolativoQualsiasi socio della holding cipriotaSolo azionisti non residenti o non domiciliati a Malta

Le criticità operative più frequenti nel trasferimento a Cipro o Malta

I meccanismi di esenzione descritti finora presuppongono che la residenza fiscale estera, personale o societaria, sia genuina e non contestabile. È qui che si gioca la parte più delicata della pianificazione: entrambi i Paesi, in quanto membri UE, applicano un impianto antiabuso allineato alle direttive ATAD, e l’amministrazione italiana resta il soggetto più attivo nel verificare la sostanza reale dietro il trasferimento. Le quattro criticità che seguono ricorrono con maggiore frequenza nella prassi professionale.

Esterovestizione della Ltd cipriota gestita dall’Italia

Il rischio più concreto per chi costituisce una società a Cipro riguarda la sede di direzione effettiva. Se l’amministratore unico risiede in Italia e continua a gestire la società dall’Italia, prendendo le decisioni strategiche e operative senza una presenza sostanziale sull’isola, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la Ltd come fiscalmente residente in Italia, indipendentemente dalla sede legale cipriota. Il vantaggio dell’aliquota societaria al 15% e della participation exemption si annulla, sostituito dalla tassazione italiana ordinaria più le sanzioni per omessa dichiarazione. La sola costituzione formale a Cipro non basta: servono sostanza economica reale, board meeting locali documentati e un processo decisionale effettivamente esercitato sull’isola.

Riqualificazione della holding maltese per carenza di sostanza

Un rischio analogo riguarda le strutture holding maltesi utilizzate per accedere al tax refund system. Il meccanismo del 6/7 presuppone che la società sia genuinamente residente a Malta e che il richiedente il rimborso sia effettivamente un azionista non residente o non domiciliato. Una holding priva di sostanza, amministrata di fatto dall’Italia, espone sia la società al rischio di residenza fiscale italiana sopravvenuta, sia il socio alla contestazione del rimborso stesso da parte del Commissioner for Revenue maltese, che richiede documentazione di beneficial ownership e sostanza economica prima di autorizzare il pagamento.

Gestione impropria delle rimesse a Malta

Il concetto di rimessa nel sistema maltese è più ampio di quanto intuitivamente si pensi, e la sua gestione scorretta è una delle criticità operative più ricorrenti tra i non-dom. Non genera imponibilità maltese solo il bonifico diretto su un conto locale: rientrano nella nozione anche l’uso di una carta di credito estera per pagamenti sostenuti fisicamente a Malta, o l’introduzione di contante rilevante sull’isola. Chi non traccia con attenzione la provenienza dei fondi utilizzati localmente rischia di generare rimesse involontarie, imponibili anche quando l’intenzione era di mantenere il reddito estero fuori dal perimetro fiscale maltese.

Applicazione della clausola convenzionale sulla residenza in presenza di dividendi dall’Italia

Per chi percepisce dividendi da una società italiana mantenendo la residenza non-dom a Malta, la clausola “liable to tax” dell’articolo 4, paragrafo 1 della Convenzione Italia-Malta introduce un ulteriore livello di verifica. La clausola esclude dai benefici convenzionali i soggetti imponibili “soltanto” per i redditi di fonte interna: il regime maltese a remittance basis, che tassa anche i redditi esteri se rimessi, crea una soggezione fiscale più ampia di quella prevista dalla clausola, con effetti da valutare caso per caso sull’accesso alle riduzioni convenzionali sui dividendi in uscita dall’Italia. Una analisi preventiva della sede di direzione effettiva prima di costituire la struttura estera resta il passaggio più efficace per prevenire contestazioni su entrambi i fronti.

Convenzioni contro le doppie imposizioni con l’Italia

Entrambi i Paesi hanno una convenzione bilaterale in vigore con l’Italia, elemento che distingue Cipro e Malta da altre destinazioni a bassa tassazione prive di un trattato di riferimento. La presenza della convenzione non elimina i rischi di riqualificazione visti nella sezione precedente, ma stabilisce le regole applicabili in caso di conflitto di residenza e riduce, a determinate condizioni, le ritenute alla fonte su dividendi, interessi e canoni tra i due Stati.

La Convenzione Italia-Cipro è stata firmata a Nicosia il 24 aprile 1974 e ratificata con la legge 10 luglio 1982, n. 564, entrata in vigore il 9 giugno 1983. Un successivo protocollo di modifica, firmato a Nicosia il 4 giugno 2009 e ratificato con la legge 3 maggio 2010, n. 70, è entrato in vigore il 20 maggio 2010, aggiornando le disposizioni sullo scambio di informazioni in linea con gli standard internazionali più recenti. La Convenzione Italia-Malta è più risalente nella sua prima stesura: firmata a La Valletta il 16 luglio 1981, ratificata con la legge 2 maggio 1983, n. 304, in vigore dall’8 maggio 1985. Il protocollo di modifica, autorizzato con la legge 30 aprile 2010, n. 77, ha incluso l’IRAP tra le imposte considerate dalla convenzione e ha rivisto l’articolo sullo scambio di informazioni tra le due amministrazioni fiscali.

Per chi percepisce dividendi dall’Italia mantenendo la residenza non-dom a Malta, l’interazione tra la clausola convenzionale sulla residenza fiscale e il regime a remittance basis richiede una analisi puntuale della clausola “liable to tax” prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, già approfondita nel dettaglio in questo articolo a proposito dei rischi di riqualificazione.

Cipro o Malta: quale scegliere in base al proprio profilo

I dati raccolti nelle sezioni precedenti convergono su un punto: non esiste una risposta valida per ogni situazione. La scelta dipende dalla composizione del reddito, dall’orizzonte temporale del trasferimento e dal grado di controllo che l’imprenditore vuole mantenere sulla movimentazione dei propri capitali.

Chi percepisce prevalentemente dividendi da una società operativa, propria o partecipata, trova a Cipro un vantaggio strutturale immediato: l’esenzione dalla Special Defence Contribution non richiede alcuna gestione attiva dei flussi finanziari, e il costo fisso resta contenuto entro il tetto GESY di 4.770 euro annui. È il profilo per cui il regime cipriota produce l’effetto più diretto, senza necessità di pianificare dove tenere il denaro.

Chi possiede una società operativa o una holding con l’obiettivo di ottimizzare anche il prelievo a livello societario, non solo personale, deve valutare i due sistemi congiuntamente a quello personale. Cipro offre un’aliquota societaria contenuta (15%) senza rimborsi da richiedere; Malta, con l’aliquota nominale al 35%, richiede la gestione attiva del meccanismo di rimborso (6/7 su reddito da trading) e resta riservata agli azionisti non residenti o non domiciliati, un vincolo che pesa su chi valuta anche un trasferimento fisico definitivo a Malta.

Chi gestisce patrimoni e redditi misti su più giurisdizioni, con flussi di entità variabile e un margine di manovra su dove detenere gli asset, può sfruttare meglio la flessibilità del sistema maltese a rimessa: il reddito che resta fuori da Malta non genera alcuna imposizione, indipendentemente dalla sua natura, a differenza di Cipro dove l’esenzione è circoscritta a categorie specifiche di reddito (dividendi, interessi, in parte affitti). Per questo profilo, la disciplina nella gestione dei flussi finanziari, vista come criticità nella sezione precedente, diventa anche lo strumento di pianificazione più efficace.

In tutti e tre i casi resta valida la stessa premessa metodologica: la scelta tra Cipro e Malta non si esaurisce nel confronto delle aliquote, ma richiede una verifica della compatibilità tra il proprio profilo reddituale concreto e il meccanismo tecnico di ciascun regime.

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Domande frequenti

Quanto costa mantenere lo status non-dom a Malta ogni anno?

Il costo dipende dal reddito estero. Se supera 35.000 euro e non viene interamente rimesso a Malta, scatta una minimum tax di 5.000 euro annui (art. 56(27) Income Tax Act, Cap. 123), in vigore dal 1° gennaio 2018. Sotto questa soglia non è dovuto alcun importo minimo.

I dividendi di una società italiana sono tassati se percepiti da un non-dom cipriota?

No, se il non-dom cipriota li mantiene esenti dalla Special Defence Contribution, indipendentemente dalla loro provenienza italiana. Resta però dovuto il contributo GESY del 2,65%, entro il tetto di 4.770 euro annui, e va verificata l’eventuale ritenuta italiana in uscita secondo la Convenzione Italia-Cipro.

Il regime non-dom maltese ha una durata limitata?

Il meccanismo generale dell’articolo 4(1) dell’Income Tax Act non prevede un termine esplicito: persiste finché il contribuente mantiene la residenza a Malta senza esservi domiciliato. È diverso dal regime cipriota, che decade dopo 17 anni dall’acquisizione della residenza fiscale.

Conviene di più Cipro o Malta per chi ha una società operativa, non solo redditi da capitale?

Dipende dalla struttura. Cipro applica un’aliquota societaria fissa del 15% senza rimborsi da richiedere; Malta tassa nominalmente al 35% ma consente un rimborso del 6/7 su reddito da trading, riservato solo agli azionisti non residenti o non domiciliati a Malta.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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