Con l’ordinanza n. 28787 del 19 ottobre 2021, la Cassazione è intervenuta sull’opponibilità all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti intervenuta nell’ambito del conferimento di azienda o del ramo di azienda. Normalmente, la cessione dei crediti è opponibile al debitore, nel momento in cui si dà notifica dell’operazione. Laddove non sia effettuata la notifica, il debitore è liberato anche ove adempia nei confronti del creditore cessionario
Tuttavia, la disciplina della cessione dei crediti nell’ambito della cessione d’azienda prevede anche la peculiare disposizione epr la quale l’operazione deve essere iscritta in appositi registri.
Dunque, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza non sarà necessaria l’accettazione o la notifica all’Agenzia dell’Entrate, posto che, applicandosi le disposizioni relative alla cessione d’azienda, è sufficiente l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Vediamo insieme cosa ha affermato la Corte di Cassazione.
Indice degli Argomenti
Cos’è la cessione dei crediti di azienda?
La cessione dei crediti di azienda rientra nell’ambito della fattispecie generale della cessione del credito.
Questo istituto disciplina i rapporti tra i soggetti in relazione alla circolazione della ricchezza. Attraverso la cessione del credito, un soggetto, il cedente, si spoglia di un suo diritto trasferendolo ad un terzo, il cessionario. Il soggetto tenuto all’adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di creditore ceduto.
La cessione del credito realizza quindi una modifica del lato soggettivo attivo del rapporto obbligatorio.
Natura della cessione dei crediti
Uno dei problemi principali posti è circa la natura della cessione dei crediti, ossia se integri un negozio con causa propria o sia un effetto proprio di altre fattispecie negoziali.
Ad avallare tale ultima impostazione potrebbero soccorrere le norme che annettono alla cessione una particolare funzione specifica, quale quella di sostituire l’adempimento ai sensi dell’art. 1198 c.c..
Sembra tuttavia preferibile l’opinione secondo cui la fattispecie citata non costituisce che una specificazione di quella più generale prevista all’art. 1260 c.c, rispetto alla quale presenta la significativa differenza consistente nell’automatica insorgenza della garanzia del cedente per l’inadempimento del ceduto.
Per quanto, invece, attiene alla causa del negozio di cessione del credito, sono individuabili tre orientamenti.
Secondo un primo indirizzo si tratterebbe di un contratto astratto, cioè privo di causa. La stessa è una tesi superata in quanto è regola generale del nostro ordinamento che il contratto abbia una causa.
Altre tesi, invece, individua una doppia causa, una causa del modello di contratto, quindi la causa di cessione, e l’altra la causa in concrete variabile in base alle circostanze concrete.
Una terza tesi, invece, sostiene che la causa è unica e variabile.
Disciplina
La disciplina della cessione è integrata dalla disciplina del contratto in ci è inserita. Tuttavia, devono essere rispettate alcune norme regolamentari.
In primo luogo, la cessione è un contratto a effetti traslativi, l’effetto si produce con lo scambio del consenso. La cessione tra le parti, quindi, produce immediatamente effetto. Non è necessario il consenso del ceduto.
Tuttavia, è necessaria la comunicazione o notifica al ceduto. L’atto in questione ha la funzione di precludere l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato al creditore cedente. Ove non realizzata, invece, l’adempimento al cedente libera il debitore.
Cessione crediti di azienda
La disciplina dettata dal codice in materia di cessione di credito rappresenta la regolamentazione generale dell’istituto, valevole per ogni cessione di credito tra soggetti privati.
Tuttavia, talvolta il legislatore ha previsto delle deroghe alla disciplina della cessione del credito. Ad esempio è stata appositamente introdotta la disciplina della cessione dei crediti di azienda.
Essa trova applicazione per tutte le obbligazioni, sorte tra un imprenditore ed un soggetto terzo, che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro. Inoltre, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. c), la L. 52/91 si applica solo se il cessionario del credito è una banca o ad un intermediario finanziario.
Una delle deroghe principali riguarda il regime della comunicazione al debitore. Quest’ultima, soprattutto ove la cessione sia posta in essere in blocco, contestualmente alla cessione dell’azienda o di un ramo di azienda, dovrà essere iscritta nel registro delle imprese.
Ciò comporta che non vi è onere di comunicare la cessione al ceduto, affinché questa gli sia opponibile.
Cessione crediti di azienda e ordinanza della Cassazione
Con l’ordinanza n. 28787 del 19 ottobre 2021, la Cassazione è intervenuta sull’opponibilità all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti intervenuta nell’ambito del conferimento di azienda o del ramo di azienda.
Come abbiamo evidenziato nei paragrafi precedenti la cessione dei crediti normalmente produce efficacia immediatamente. Tuttavia, questa sarà opponibile nel momento in cui si dà notifica al debitore ceduto. Laddove non sia effettuata la notifica, il debitore è liberato anche ove adempia nei confronti del creditore cessionario
Tuttavia, la disciplina della cessione dei crediti nell’ambito della cessione d’azienda prevede anche la peculiare disposizione epr la quale l’operazione deve essere iscritta in appositi registri.
Dunque, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza non sarà necessaria l’accettazione o la notifica all’Agenzia dell’Entrate, posto che, applicandosi le disposizioni relative alla cessione d’azienda, è sufficiente l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Il caso
Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte respinge un ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria eccepiva che, poiché il conferimento di un ramo d’azienda determina la cessione dei crediti di azienda.
Dunque, sosteneva la ricorrente che occorre che detta cessione dei crediti di azienda sia notificata al debitore ceduto per poter spiegare i suoi effetti nei confronti dell’Erario.
La cassazione, invero, è stata di diverso avviso.
La Corte ha ritenuto la tesi dell’Amministrazione destituita di fondamento, posto che la cessione dei crediti d’azienda operata nell’ambito di un conferimento di azienda o di ramo d’azienda è regolata dall’art 2559 c.c..
La norma citata, infatti, prevede che la cessione dei crediti di azienda ha effetti nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, anche in assenza della notifica al debitore ceduto o della sua accettazione.
Pertanto, con riguardo alla fattispecie in commento, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto :”Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario, sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69,discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitari e presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’art.2559 c.c.”.