Calcolo del credito di imposta “ridotto” per lavoro dipendente estero

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Calcolo del credito per imposte estere ridotto in caso di reddito di fonte estera che concorre parzialmente alla determinazione dell'imponibile in Italia (es. "retribuzioni convenzionali").

Quali sono i criteri di determinazione del credito di imposta sui redditi da lavoro dipendente svolto all'estero? Come si effettua il calcolo del credito per imposte estere? Quali sono le implicazioni se il reddito del lavoratore dipendente concorre a determinare la base imponibile Irpef tramite le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8-bis del DPR n. 917/86? In questo articolo la risposta a queste domande in base ai chiarimenti di prassi delle Entrate.
I contribuenti residenti fiscalmenti in Italia che hanno un contratto di lavoro dipendente sottoscritto con un azienda italiana e che sono distaccati momentaneamente all'estero, magari presso una società del gruppo, oppure i contribuenti italiani assunti direttamente all'estero da parte di società che non hanno sede (stabile organizzazione o rappresentante fiscale) in Italia, possono usufruire, dell'applicazione di una tassazione agevolata, attraverso l'imposizione non del reddito da lavoro di pendente effettivamente percepito nel periodo di imposta, ma del reddito derivante dalle c.d. "retribuzioni convenzionali".
Le retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente estero
Le retribuzioni convenzionali sono un'agevolazione concessa dal legislatore che consente al dipendente di ottenere una riduzione del reddito imponibile da dichiarare in Italia. L’articolo 51, comma 8-bis, del DPR n. 917/86 (TUIR) stabilisce che:

Art. 51, co. 8-bis TUIR

"in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/87"

Le retribuzioni convenzionali si applicano al verificarsi di queste condizioni:

Il lavoratore dipendente sia fiscalmente residente in Italia;
Svolgimento di lavoro dipendente all'estero in via continuativa che opera in uno dei settori di attività individuati nel nel decreto ministeriale sulle retribuzioni convenzionali;
Il lavoro sia oggetto esclusivo del rapporto;
Soggiorno all'estero per un periodo superiore a 183 giorni anche non consecutivi.

Qualora non trovi concreta applicazione una delle condizioni esposte non potrà trovare applicazione l'applicazione delle retribuzioni convenzionali per la tassazione del reddito, che sarà imputato in base alla retribuzione effettivamente percepita.
Il contribuente che percepisce le retribuzioni convenzionali può usufruire del credito per imposte pagate all'estero, al fine di evitare la doppia imposizione del reddito. Se la sua tassazione avviene tramite le retribuzioni convenzionali il calcolo del credito di imposta subisce alcune variazioni per te...

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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