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Bonus busta paga 2027: soglie fringe benefit, premi di produttività all’1% e novità della Manovra

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
2 min di lettura
In sintesi

Guida alle misure per i lavoratori dipendenti nel 2027: esenzione fringe benefit (1.000€ e 2.000€), premi di risultato fino a 5.000€

La busta paga dei lavoratori dipendenti continuerà a beneficiare di un quadro agevolativo rilevante per il 2027. Mentre il dibattito politico sulla nuova Legge di Bilancio entra nel vivo con la proposta della maggioranza di rendere strutturali le misure sul welfare aziendale, il quadro normativo vigente assicura già tetti di detassazione specifici per i fringe benefit e un regime di imposizione ridotta per i premi di produttività.

Analizziamo in dettaglio le regole applicabili, le soglie di esenzione, il principio di cassa e le criticità legate al superamento dei massimali.

Fringe benefit 2027: confermate le soglie differenziate

In virtù di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2025, che ha definito il regime per il triennio 2025-2027, i limiti di esenzione fiscale e contributiva ex art. 51, comma 3, del TUIR rimangono differenziati in base al nucleo familiare:

  • 1.000 euro all’anno per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • 2.000 euro all’anno per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per poter usufruire della soglia maggiorata a 2.000 euro, il dipendente deve trasmettere apposita dichiarazione al datore di lavoro indicando il codice fiscale dei figli a carico. Senza interventi strutturali in Manovra volti a stabilizzare tali importi oltre il 2027, dal 2028 la soglia ordinaria rischierebbe di tornare alla misura base di 258,23 euro annui.

Quali beni, servizi e rimborsi rientrano nel limite

La misura comprende un ventaglio diversificato di benefit concesse dal datore di lavoro:

  • Buoni spesa e buoni carburante;
  • Dispositivi tecnologici (smartphone, PC, tablet) concessi anche per uso personale;
  • Autovetture aziendali a uso promiscuo;
  • Rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas;
  • Rimborsi per i canoni di locazione dell’abitazione principale o per gli interessi del mutuo prima casa;
  • Prestiti aziendali agevolati e coperture assicurative.

Attenzione alla “trappola” del superamento della soglia

Un profilo critico per dipendenti e addetti payroll riguarda il superamento dei limiti di 1.000 o 2.000 euro. La normativa prevede che la soglia operi come franchigia assoluta e non come franchigia relativa:

Regola dell’esenzione: se il controvalore totale dei fringe benefit erogati nell’anno supera anche di un solo euro il limite di legge, l’intero importo concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, e non la sola quota eccedente.

Se, ad esempio, un dipendente senza carichi familiari percepisce durante l’anno beni o rimborsi per un valore complessivo di 1.100 euro, le imposte e i contributi saranno calcolati su tutti i 1.100 euro e non sui 100 euro eccedenti. Il monitoraggio cumulativo dei singoli benefit è quindi essenziale.

Premi di produttività: imposta sostitutiva all’1% fino a 5.000 euro

Sul fronte della retribuzione variabile, per il biennio 2026-2027 resta pienamente operativo il rafforzamento introdotto dalla precedente Legge di Bilancio 2026:

  • Aliquota d’imposta sostitutiva: ridotta all’1% in sostituzione di IRPEF e addizionali regionali e comunali;
  • Limite massimo agevolabile: innalzato da 3.000 euro a 5.000 euro annui.

Condizioni di accesso

Per applicare l’imposta sostitutiva dell’1% devono sussistere specifici requisiti:

  1. Contrattazione di secondo livello: i premi devono essere previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali, regolarmente sottoscritti e depositati telematicamente presso il Ministero del Lavoro.
  2. Criteri incrementali: gli importi devono essere ancorati a incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione (o corrispondere alla partecipazione agli utili d’impresa).
  3. Limite reddituale del lavoratore: l’agevolazione è riservata ai dipendenti con reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 80.000 euro (per i premi corrisposti nel 2027 rileva il reddito conseguito nel 2026).

Conversione del premio in welfare e la Risoluzione n. 22/E

Ove consentito dalla contrattazione collettiva applicata, il lavoratore ha facoltà di convertire il premio di risultato, in tutto o in parte, in misure di welfare aziendale (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, borse di studio e servizi educativi per i figli).

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha chiarito che il tetto massimo agevolabile di 5.000 euro si estende anche all’ipotesi di conversione in welfare.

È fondamentale non confondere i due ambiti applicativi: il massimale di 5.000 euro non costituisce una soglia generale di esenzione per qualsiasi bene o servizio fornito discrezionalmente dall’azienda. Per le concessioni ordinarie di welfare aziendale prive di correlazione con i contratti di produttività restano operativi esclusivamente i tetti standard dei fringe benefit (1.000 euro e 2.000 euro).

Regola temporale: il principio di cassa allargato (scadenza 12 gennaio)

Ai fini dell’imputazione fiscale dei benefit in natura e dei rimborsi, l’art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce il principio di cassa allargato:

  • I beni e i valori erogati o rimborsati entro il 12 gennaio 2027 si considerano fiscalmente percepiti nel periodo d’imposta 2026 e concorrono alla capienza del limite dell’anno 2026.
  • Tutte le erogazioni effettuate a decorrere dal 13 gennaio 2027 concorrono formalmente al periodo d’imposta 2027 e rientrano nel conteggio del plafond valido per il nuovo anno.
Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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