Risposta all’Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 594 del 15 dicembre 2020, in cui è stato chiarito che, non trovano applicazione i limiti, sia quando la compensazione è eseguita dai diretti beneficiari, sia quando a compensare sono i cessionari.
L’Istante è un contribuente che riferisce di aver diritto al Bonus affitto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, calcolato sul canone di locazione
del mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e
negozi). Inoltre, riferisce, di aver diritto:
- Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda;
- Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale.
Esso chiede se, quando il credito per botteghe e negozi è utilizzato direttamente dal beneficiario che ne ha maturato il diritto, lo stesso sia soggetto ai limiti di compensazione previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed a quanto previsto dall’articolo 122 del decreto cura Italia, secondo cui:
Infine, chiede se, l’utilizzo del credito sia subordinato alle limitazioni imposte dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Bonus affitto: limiti alla compensazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, non trovano applicazione i limiti di cui all’art. 34 della Legge n. 388 del 2000 (700.000 euro elevato per il 2020 ad 1.000.000 euro), e di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244 del 2007 (250.000 euro), sia quando la compensazione è eseguita dai diretti beneficiari, sia quando a compensare sono i cessionari. Nel presupposto che:
Inoltre, il diretto beneficiario può utilizzare il credito in compensazione, o può cederlo entro il 31 dicembre 2021 ed il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito in compensazione entro il 31 dicembre 2021.
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