Il Decreto Legislativo n. 186/2025 cancella definitivamente un obbligo mai entrato in vigore per le piattaforme digitali. Scopri quali comunicazioni rimangono operative e cosa significa per chi vende online.
Il D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, ha formalmente abrogato l’art. 1 comma 151 della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), eliminando un obbligo comunicativo che non era mai diventato operativo. La disposizione riguardava i gestori di piattaforme digitali che facilitano vendite online di beni mobili (smartphone, tablet, console) verso consumatori privati sul territorio italiano.
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Perché l’obbligo è stato abolito prima di entrare in vigore?
La cancellazione del requisito comunicativo risponde a una logica di razionalizzazione degli adempimenti. L’Agenzia delle Entrate non aveva mai emanato il provvedimento attuativo necessario per rendere operativa la norma. Nel frattempo, il quadro normativo europeo si è evoluto con l’introduzione di strumenti più completi.
Il D.Lgs. n. 32/2023, che ha recepito la Direttiva DAC7 (2021/514/UE), impone già alle piattaforme digitali di trasmettere dati fiscalmente rilevanti sui fornitori e sulle transazioni. Il contenuto informativo richiesto dalla DAC7 è sostanzialmente sovrapponibile a quello previsto dalla legge di bilancio 2023, rendendo quest’ultima ridondante.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 186/2025, questa eliminazione evita una duplicazione di flussi informativi verso l’Amministrazione finanziaria e alleggerisce gli oneri di compliance per le imprese, in linea con i principi dello Statuto del contribuente.
Quali obblighi comunicativi restano attivi per le piattaforme?
Dal 2023 è pienamente operativo il regime DAC7, attuato in Italia con il D.Lgs. n. 32/2023 e regolamentato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 406671/2023. Questo sistema impone ai gestori di piattaforme digitali di:
- Raccogliere dati anagrafici e fiscali dei venditori che operano tramite l’interfaccia elettronica;
- Verificare la coerenza delle informazioni acquisite;
- Trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate un report dettagliato delle attività rilevanti (entro il 31 gennaio dell’anno successivo);
- Escludere dalla piattaforma i venditori che non forniscono i dati richiesti nei termini stabiliti.
La DAC7 si applica sia alle piattaforme residenti in Italia, sia a quelle estere che facilitano transazioni con controparti europee.
VIDA: il futuro della compliance IVA digitale
L’11 marzo 2025, il Consiglio Ecofin ha approvato definitivamente il pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age), entrato in vigore il 14 aprile 2025. Questa riforma dell’IVA europea introduce:
- Procedure di verifica incrociata dei dati sulle operazioni transfrontaliere tra Stati membri;
- Rafforzamento della capacità di controllo delle amministrazioni fiscali nazionali;
- Riduzione dei costi di compliance per le imprese che operano in più Paesi UE.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 186/2025 sottolinea che l’approvazione di ViDA ha reso ancora più evidente l’inutilità dell’obbligo comunicativo interno, destinato a essere superato da strumenti europei più efficaci.
Cosa accade alla responsabilità solidale per il debito IVA?
È importante distinguere l’obbligo comunicativo abolito da un diverso regime di responsabilità previsto dall’art. 13 del D.L. n. 34/2019. Questa disposizione, applicabile solo fino al 30 giugno 2021, contemplava una forma di responsabilità solidale delle piattaforme per il debito IVA relativo alle vendite a distanza per cui i dati non erano stati trasmessi o risultavano incompleti (art. 13 comma 3 del DL 34/2019).
Dal 1° luglio 2021, il DLgs. 83/2021 ha introdotto una finzione giuridica di matrice unionale (Direttiva 2017/2455/UE) che attribuisce al soggetto passivo che “facilita” determinate operazioni tramite interfaccia elettronica la qualifica di cedente. Questo meccanismo riguarda:
- Le vendite a distanza intraunionali effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’UE verso consumatori europei (art. 2-bis comma 1 lett. a) del DPR n. 633/72);
- Le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con valore intrinseco non superiore a 150 euro (art. 2-bis comma 1 lett. b) del DPR n. 633/72).
Questo regime di presunzione rende la piattaforma direttamente responsabile dell’IVA, senza necessità di specifiche comunicazioni preventive.
Se gestisci una piattaforma digitale, verifica subito di aver implementato correttamente gli obblighi DAC7. Consiglio di effettuare un audit preventivo della procedura di raccolta dati entro il primo trimestre 2026, prima della prossima scadenza comunicativa. Evita di attendere una contestazione dell’Amministrazione finanziaria: la regolarizzazione ex post è sempre più complessa e costosa della compliance preventiva.
Confronto normativo: cosa è cambiato
| Aspetto | Prima del DLgs n. 186/2025 | Dopo il DLgs n. 186/2025 |
|---|---|---|
| Obbligo L. 197/2022 | Formalmente vigente ma mai operativo | Abrogato |
| Provvedimento attuativo | Mai emanato | Non più necessario |
| Obbligo DAC7 | Operativo dal 2023 | Confermato e prevalente |
| Flussi comunicativi | Potenziale duplicazione | Razionalizzati |
| Scadenza comunicazione | Non definita | 31 gennaio (solo DAC7) |
| Ambito territoriale | Solo Italia | UE (scambio automatico) |
Domande frequenti
L’obbligo comunicativo previsto dalla L. 197/2022 riguardava tutti i soggetti passivi IVA che facilitano vendite online mediante interfacce elettroniche, marketplace, portali o mercati virtuali. Secondo la Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023, i beni interessati includevano principalmente telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop presenti sul territorio italiano. Le operazioni rilevanti erano quelle nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA, quindi consumatori privati.
Sì, l’obbligo DAC7 rimane pienamente operativo. Il DLgs. 32/2023 impone ai gestori di piattaforme di trasmettere annualmente dati sui venditori e sulle transazioni rilevanti. La comunicazione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, seguendo le modalità definite dal Provvedimento n. 406671/2023 dell’Agenzia delle Entrate. Questo requisito non è stato modificato dal DLgs. 186/2025 e rappresenta il principale strumento di controllo fiscale sulle attività di platform economy.
Nulla, dal punto di vista pratico. L’obbligo abolito dal DLgs. 186/2025 non era mai entrato in vigore, mancando il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. I marketplace continuano a dover rispettare esclusivamente gli obblighi DAC7 già operativi dal 2023. La novità ha un valore principalmente di razionalizzazione normativa, eliminando dal corpus legislativo una disposizione superflua e potenzialmente confliggente con la disciplina europea.
Fonti
- DLgs. 4 dicembre 2025 n. 186(pubblicato in G.U. 12 dicembre 2025)
- L. 29 dicembre 2022 n. 197: Legge di bilancio 2023, art. 1 comma 151 (ora abrogato)
- DLgs. 8 marzo 2023 n. 32: Recepimento Direttiva DAC7 (2021/514/UE)
- DLgs. 25 maggio 2021 n. 83: Attuazione Direttiva 2017/2455/UE
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633: IVA, artt. 2-bis, 38-bis