Il Decreto Legislativo n. 186/2025 cancella definitivamente un obbligo mai entrato in vigore per le piattaforme digitali. Scopri quali comunicazioni rimangono operative e cosa significa per chi vende online.
Il D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, ha formalmente abrogato l'art. 1 comma 151 della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), eliminando un obbligo comunicativo che non era mai diventato operativo. La disposizione riguardava i gestori di piattaforme digitali che facilitano vendite online di beni mobili (smartphone, tablet, console) verso consumatori privati sul territorio italiano.
Perché l'obbligo è stato abolito prima di entrare in vigore?
La cancellazione del requisito comunicativo risponde a una logica di razionalizzazione degli adempimenti. L'Agenzia delle Entrate non aveva mai emanato il provvedimento attuativo necessario per rendere operativa la norma. Nel frattempo, il quadro normativo europeo si è evoluto con l'introduzione di strumenti più completi.
Il D.Lgs. n. 32/2023, che ha recepito la Direttiva DAC7 (2021/514/UE), impone già alle piattaforme digitali di trasmettere dati fiscalmente rilevanti sui fornitori e sulle transazioni. Il contenuto informativo richiesto dalla DAC7 è sostanzialmente sovrapponibile a quello previsto dalla legge di bilancio 2023, rendendo quest'ultima ridondante.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 186/2025, questa eliminazione evita una duplicazione di flussi informativi verso l'Amministrazione finanziaria e alleggerisce gli oneri di compliance per le imprese, in linea con i principi dello Statuto del contribuente.
Quali obblighi comunicativi restano attivi per le piattaforme?
Dal 2023 è pienamente operativo il regime DAC7, attuato in Italia con il D.Lgs. n. 32/2023 e regolamentato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 406671/2023. Questo sistema impone ai gestori di piattaforme digitali di:
Raccogliere dati anagrafici e fiscali dei venditori che operano tramite l'interfaccia elettronica;
Verificare la coerenza delle informazioni acquisite;
Trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate un report dettagliato delle attività rilevanti (entro il 31 gennaio dell'anno successivo);
Escludere dalla piattaforma i venditori che non forniscono i dati richiesti nei termini stabiliti.
La DAC7 si applica sia alle piattaforme residenti in Italia, sia a quelle estere che facilitano transazioni con controparti europee.
VIDA: il futuro della compliance IVA digitale
L'11 marzo 2025, il Consiglio Ecofin ha approvato definitivamente il pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age), entrato in vigore il 14 aprile 2025. Questa riforma dell'IVA europea introduce:
Procedure di verifica incrociata dei dati sulle operazioni transfrontaliere tra Stati membri;
Rafforzamento della capacità di controllo delle amministrazioni fiscali nazionali;
Riduzione dei costi di compliance per le imprese che operano in più Paesi UE.
La Relazi...
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