Tassazione dei dividendi in uscita dall’Italia verso società UE

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La disciplina nazionale e convenzionale in relazione alla tassazione dei dividendi in uscita dall'Italia e la possibilità di usufruire di esenzioni o rimborsi sulla ritenuta applicata.

Quando una società di capitali residente in Italia distribuisce dividendi ad una holding residente, non ci sono ritenute da applicare. In questo caso, come abbiamo avuto modo di approfondire in altri articoli di questo portale, la holding domestica ha il vantaggio di portare a tassazione solo il 5% del dividendo, con una tassazione effettiva del 1,2% (ai fini IRES).
Questa fattispecie sicuramente è vantaggiosa quando si viene a creare in gruppo di imprese. Tuttavia, è opportuno interrogarsi su cosa accade quando la holding del gruppo è situata in altro Paese UE e riceve i dividendi da parte di una società controllata residente in Italia. In questa fattispecie possono venirsi a creare casistiche diverse che devono essere analizzate, sia in virtù della normativa tributaria interna che di quella legata alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, il tutto facendo attenzione alle possibili fattispecie elusive che si possono trovare nella pratica (es. conduit company).
Dividendi in uscita dall'Italia: quadro normativo
La tassazione dei dividendi in uscita è disciplinata, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni:

Articolo 27 del DPR n. 600/73. Si tratta della disposizione che disciplina la ritenuta in uscita sui dividendi corrisposti a soggetti esteri;
Articolo 27-bis del DPR n. 600/73. Si tratta della disposizione che disciplina i l'esenzione della ritenuta sui dividendi erogati da società di capitali residenti nel territorio dello Stato a soggetti residenti UE.

Oltre alla normativa nazionale assumono rilevanza nella tassazione dei dividendi in uscita, anche le seguenti disposizioni:

La Direttiva n. 90/345/CEE (del 23 luglio 1990), così come modificata dalla Direttiva n. 2011/96/UE (del 30 novembre 2011). Direttiva nota con l'acronimo di "Direttiva Madre-Figlia";
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare, l'articolo 10, per le convenzioni ispirate dal modello OCSE.

Tabella: le disposizioni sovranazionali in relazione alla tassazione dei dividendi in uscita dall'Italia

Disposizione
Norma di recepimento
Beneficio
Limitazione al beneficio

Convenzioni contro le doppie imposizioni
-
Riduzione/esenzione ritenute su dividendi
Status di beneficiario effettivo

Direttiva madre/figlia
art. 27-bis DPR n. 600/73
Esenzione ritenuta su dividendi UE
Status di beneficiario effettivo

Andiamo ad analizzare, adesso, con maggiore dettaglio queste disposizioni.
Applicazione della ritenuta in uscita sui dividendi verso l'estero: art. 27, co. 3 DPR n. 600/73
La tassazione dei dividendi in uscita dall'Italia corrisposti a società ed enti non residenti è contenuta nell'articolo 27, comma 3 del DPR n. 600/73. Questa disposizione prevede quanto segue:

“La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter […]" (Articolo 27, comma 3, DPR n. 600/73).

Questa è la regola generale a cui dev...

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    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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