Possono aderire alla rottamazione quinquies i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi, per tutte le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e riguardanti imposte e contributi omessi. Sono escluse le cartelle emesse a seguito di accertamento.
Rientrano nella nuova pace fiscale anche le cartelle relative alle multe per violazioni del codice della strada. Per quanto riguarda le tasse locali, dall’IMU fino alla TARI, la scelta spetterà ai singoli enti, e quindi a Comuni e Regioni per le imposte di propria competenza.
La rottamazione quinquies è applicabile anche in caso di rateizzazioni in corso. L’accesso provoca lo stop dei piani di rateazione in corso e determinerà il passaggio al nuovo piano di versamenti bimestrali. Attenzione però, chi chiederà di accedere alla nuova rottamazione, non potrà più ottenere, in caso di decadenza, una nuova rateazione del debito.
Sono esclusi coloro che risultavano in regola con i pagamenti della Rottamazione quater al 30 settembre 2025.
Come fare domanda?
La domanda si potrà inoltrare solo online, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia metterà a disposizione entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge l’area riservata con i dati dei debiti che possono essere rottamati. Nel modulo andranno indicati i carichi da sanare e il numero di rate desiderato.
Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo esatto da pagare e le scadenze delle rate. I contribuenti ammessi riceveranno un nuovo piano dei pagamenti e, per perfezionare l’adesione, occorre pagare la prima o unica rata entro il 31 luglio 2026. Le successive rate scadono il 30 settembre e il 30 novembre. Dal 2027 si paga entro il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
Le 54 rate bimestrali devono essere pagate in nove anni, ovvero fino al 31 maggio 2035 e devono avere un importo minimo di 100 euro. A partire dalla seconda rata si applica un tasso di interesse del 4%.
Una volta inviata la richiesta, tutte le azioni di riscossione si fermano. Non possono partire nuovi pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, e quelli già in corso restano sospesi fino al pagamento della prima rata. Anche i vecchi piani di rateazione vengono congelati. In questo periodo il contribuente è considerato in regola e può ottenere il Durc, cioè il documento che certifica la regolarità contributiva.
Decadenza
La decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, oppure nel caso di omesso versamento dell’ultima rata.
Debiti ammessi
Secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Ddl di bilancio, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Sono ammessi:
- Tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA nazionale, imposte dirette e indirette) affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023;
- Contributi previdenziali/assistenziali (es. INPS) affidati alla riscossione affidati all’AdER tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023;
- Tributi locali ammessi se l’ente impositore aderisce alla rottamazione;
- Cartelle già rateizzate ammesse se non rientrano in piani ancora attivi (l’adesione può comunque sostituire il piano in corso).
Debiti esclusi
Sono esclusi:
- Gli aiuti di Stato da recupeare;
- Condanne della Corte dei conti (danni erariali);
- Sanzioni pensali e somme derivanti da sentenze penali irrevocabili;
- Multe stradali e sanzioni amministrative non tributarie;
- Ingiunzioni fiscali comunali non affidate all’AdER.
Cartelle con pendenza di giudizio
Chi ha una causa aperta sugli stessi debiti può aderire alla rottamazione, ma deve rinunciare al giudizio. Occorre indicarlo nella domanda e in quel momento la causa viene sospesa e si chiuderà quando sarà pagata la prima rata.
L’estinzione del giudizio comporta anche l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non ancora passati in giudicato.
Cartelle esattoriali già rateizzate
Se stai già pagando delle cartelle esattoriali a rate e non hai carichi pendenti perché stai sanando il debito, puoi aderire alla Rottamazione quinquies. Se decidi di passare al nuovo piano, aderendo entro il 30 aprile prossimo, puoi smettere di pagare le rate nel momento in cui presenti la domanda di ammissione e fino a quando non riparte il nuovo piano di rientro, ricalcolato alle nuove condizioni. Se continui ad effettuare i versamenti, le somme confluiranno nel calcolo degli importi già pagati rispetto a quanto sarà il nuovo ricalcolo della somma complessiva dovuta in base alla rottamazione.
Se dopo aver ricevuto la risposta positiva dall’AdER non si paga la prima o unica rata non si considera perfezionata l’adesione alla nuova Rottamazione e si dovrà riprendere a pagare le rate del piano interrotto.
Cartelle in corso di Rottamazione quater
Chi sta pagando le rate della Rottamazione quater non può passare alla quinquies, approfittando del più vantaggioso piano di dilazione.