Pignoramento automatico stipendio per debiti con il fisco: ecco per chi

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Dal 2026 scatta il pignoramento automatico per i dipendenti pubblici con debiti fiscali superiori a 5.000 euro: ecco come funziona, chi è coinvolto e le strategie per evitarlo.

A partire dal 2026 arriva una nuova regola per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il Fisco. Per coloro che hanno debiti superiori a 5.000 euro e percepiscono stipendi lordi oltre i 2.500 euro al mese potranno vedersi arrivare il pignoramento automatico dello stipendio, secondo la Legge di Bilancio 2025.

L’entrata in vigore della norma è stata posticipata al 2026 per permettere alla pubblica amministrazione di aggiornare i sistemi e predisporre i controlli necessari.

Secondo i dati del Ministero delle Finanze, circa 250mila dipendenti pubblici hanno debiti superiori a 5mila euro e 30mila dipendenti percepiscono stipendi medi di 3.500 euro. L’introduzione di questa misura garantisce un gettito di 36 milioni di euro nel 2026 e 90 milioni di euro annui nelle casse dello Stato.

Differenze tra settore pubblico e privato

È importante sottolineare che questa novità riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici. I lavoratori del settore privato continueranno ad essere soggetti alle procedure tradizionali di pignoramento, che richiedono comunque la notifica della cartella esattoriale e il rispetto dei termini di pagamento prima dell’attivazione dell’esecuzione forzata.

Quanto si può trattenere e come funziona?

Il pignoramento dello stipendio riguarda chi ha debiti superiori a 5.000 euro e percepisce stipendi lordi superiori a 2.500 euro.

Come funziona il nuovo meccanismo

Il pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione segue un iter procedurale specifico che inizia con la notifica della cartella esattoriale. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per regolarizzare la propria posizione.

Trascorso questo termine senza pagamento, l’Agenzia può procedere direttamente con il pignoramento, notificando un atto al datore di lavoro del debitore. Questa procedura non richiede l’intervento preventivo di un giudice, rendendo il processo più rapido ed efficace per l’amministrazione finanziaria.

Il datore di lavoro diventa quindi terzo pignorato e ha l’obbligo di trattenere le somme stabilite dalla legge, versandole direttamente all’ente creditore. La mancata ottemperanza comporta responsabilità diretta del datore di lavoro per l’intero importo del debito.

Con questo meccanismo, l’amministrazione pubblica presso cui il dipendente lavora diventa direttamente responsabile della gestione del debito e pertanto prima di pagare lo stipendio, deve verificare se esistono cartelle esattoriali intestate al lavoratore. In caso positivo, la trattenuta arriva in automatico.

La trattenuta dello stipendio non è mai una trattenuta totale ma è un pignoramento parziale, che garantisce al dipendente di ricevere sempre una parte significativa della retribuzione. La quota massima pignorabile è pari a 1/7 della retribuzione. Tale trattenuta, effettuata ogni mese, prosegue fino a estinzione completa del debito.

I limiti di pignorabilità dello stipendio

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione applica limiti diversi rispetto ai creditori ordinari, con una scala progressiva basata sull’importo del reddito mensile:

  • 1/10 dello stipendio (10%) se il reddito mensile non supera i 2.500 euro;
  • 1/7 dello stipendio (circa 14,3%) se il reddito è compreso tra 2.501 e 5.000 euro;
  • 1/5 dello stipendio (20%) se il reddito mensile è superiore ai 5.000 euro.

Questi limiti sono più favorevoli per i redditi bassi rispetto al limite generale del 20% previsto per i creditori ordinari, garantendo una maggiore tutela per i contribuenti con minore capacità economica.

Il trattamento del TFR e delle indennità

Anche il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) può essere sottoposto a pignoramento con le stesse percentuali applicate allo stipendio. Questo significa che eventuali anticipazioni del TFR o la liquidazione finale saranno trattenute nella stessa misura della retribuzione mensile.

Le indennità di licenziamento e altre somme correlate al rapporto di lavoro rientrano anch’esse nel perimetro del pignoramento, sempre nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dalla legge.

Da quando entrerà in vigore

La misura diventerà operativa non prima del 2026, per permettere all’Agenzia delle Entrate di aggiornare le piattaforme di controllo e a tutte le amministrazioni pubbliche di perfezionare il meccanismo di verifica.

Diritti e tutele del debitore

La normativa garantisce che venga sempre preservato un minimo vitale per il sostentamento del debitore e della sua famiglia. Il calcolo delle trattenute deve sempre rispettare questo principio fondamentale, impedendo che il pignoramento comprometta la sopravvivenza economica del contribuente.

Il debitore mantiene sempre il diritto di opporsi al pignoramento nelle seguenti situazioni:

  • Vizi procedurali nella notifica degli atti;
  • Errori nel calcolo delle somme dovute;
  • Pagamenti già effettuati non conteggiati;
  • Violazione dei limiti di pignorabilità;

L’opposizione deve essere presentata entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento presso il Tribunale competente, preferibilmente con l’assistenza di un professionista qualificato.

Prima che si arrivi al pignoramento, il contribuente può richiedere la rateizzazione del debito direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Consulenza fiscale online

Di fronte a una situazione di pignoramento dello stipendio per debiti fiscali, la consulenza di un commercialista esperto diventa fondamentale per:

  • Valutare la regolarità della procedura;
  • Identificare possibili vizi o errori;
  • Proporre soluzioni alternative come rateizzazioni o definizioni agevolate;
  • Assistere nelle eventuali opposizioni;
  • Pianificare strategie di regolarizzazione preventiva.

La gestione tempestiva e professionale di queste situazioni può fare la differenza tra una soluzione equilibrata e conseguenze economiche durature per il contribuente.

Fonti normative

  • Legge di Bilancio 2025 (articoli 84 e 85)
  • Codice di Procedura Civile (articoli 543 e seguenti)
  • D.P.R. 602/1973 (Riscossione delle imposte)
  • Circolari interpretative Agenzia delle Entrate-Riscossione
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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. andreabaldini@fiscomania.com
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