Le prestazioni professionali rese a clienti privati residenti fuori dall’Unione Europea godono di un regime speciale di esclusione IVA. Secondo l’articolo 7-septies, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72, determinate tipologie di servizi professionali non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è una persona fisica non soggetto passivo IVA domiciliata e residente fuori dalla Comunità. Questa disposizione rappresenta una deroga al principio generale di territorialità dell’IVA dei servizi generici (art. 7-ter), con importanti implicazioni pratiche per avvocati, commercialisti e altri professionisti.
Indice degli argomenti
- Il quadro normativo di riferimento
- Definizione di “prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale“
- Il caso degli avvocati: attività stragiudiziale e giudiziale
- Il caso dei commercialisti e delle professioni “analoghe“
- Il requisito della residenza e del domicilio extra UE
- Momento di effettuazione della prestazione e cambiamento di residenza
- Adempimenti fiscali per le prestazioni escluse da IVA
- Consulenza fiscale online
Il quadro normativo di riferimento
Il citato articolo 7-septies, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72 prevede che:
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: […] c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili
Questa disposizione recepisce quanto previsto a livello comunitario dall’articolo 59 della direttiva 2006/112/CE, che elenca le prestazioni “fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe“. La formulazione comunitaria, sebbene leggermente diversa da quella nazionale, fornisce un importante riferimento interpretativo per determinare l’ambito di applicazione dell’esclusione IVA.
Definizione di “prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale“
Per comprendere quali attività rientrino nella deroga prevista dall’articolo 7-septies, è fondamentale definire il concetto di “prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale“. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito con diverse risoluzioni:
La Risoluzione n. 422280/E/1981 specifica che “per consulenze tecniche o legali devono intendersi tutte quelle attività professionali che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri. Trattasi, quindi, di prestazioni per le quali è preminente non la rilevanza obiettiva di una determinata realtà, come avviene nelle perizie, bensì la valutazione soggettiva del consulente“.
La Risoluzione n. 59/E/2008 ha ulteriormente ampliato questa definizione, chiarendo che “nel concetto di consulenza tecnica e legale deve comprendersi non solo l’attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio“.
Secondo la Risoluzione n. 178/E/2008, ciò che caratterizza la “consulenza” è lo svolgimento di un’attività consistente in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri in cui sia preminente la valutazione personale del soggetto che la effettua ed il profilo intellettuale della prestazione.
Il criterio distintivo, quindi, appare essere la prevalenza della componente intellettuale e valutativa rispetto all’utilizzo di mezzi tecnici, che è invece tipico delle attività imprenditoriali.
Il caso degli avvocati: attività stragiudiziale e giudiziale
Come evidenziato in una recente risposta all’interpello n. 907-430/2024 della Direzione Regionale del Veneto, le prestazioni di un avvocato a clienti privati extra UE rientrano nell’ambito di esclusione IVA sia per l’attività stragiudiziale che per quella giudiziale.
L’attività stragiudiziale comprende il servizio di consulenza in varie materie (ad esempio, immigrazione) finalizzato all’espletamento degli adempimenti necessari per ottenere visti d’ingresso, permessi di soggiorno o cittadinanza italiana. Per esempio, il supporto consulenziale fornito a cittadini americani residenti negli Stati Uniti per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana tramite discendenza italiana.
L’attività giudiziale, invece, consiste nell’assistere il cliente extra UE nel contenzioso civile che dovesse sorgere con enti o organi statali, come nel caso di ricorsi avverso il rigetto di pratiche per l’ottenimento della cittadinanza italiana.
In entrambi i casi, secondo la Direzione Regionale del Veneto, si applica l’esclusione da IVA prevista dall’articolo 7-septies, purché l’esecuzione del servizio implichi principalmente la valutazione soggettiva del professionista.
Il caso dei commercialisti e delle professioni “analoghe“
Anche le prestazioni tipiche della professione di dottore commercialista possono beneficiare dell’esclusione IVA quando rese a clienti privati extra-Ue. Sebbene non espressamente citate nella normativa domestica, queste prestazioni sono riconducibili alle attività “analoghe” a quelle identificate dall’articolo 59 della direttiva 2006/112/CE.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 6 dicembre 2007 (causa C-401/06), ripresa dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 178/E/ 2008, si qualificano come attività “analoghe” quelle in cui la componente “intellettuale e valutativa” è preminente rispetto alla dotazione di mezzi tecnici.
Rientrano quindi nell’ambito di esclusione IVA attività come la tenuta della contabilità, l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, la consulenza fiscale e l’assistenza nel contenzioso tributario, quando presentano una prevalente componente intellettuale.
Più recentemente, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 1° agosto 2022 (causa C-267/21), ha affermato che il criterio per individuare se un’attività può considerarsi “analoga” a quelle individuate dalla norma comunitaria risiede nel fatto che entrambe perseguano la “stessa finalità“.
Il requisito della residenza e del domicilio extra UE
L’applicazione della deroga di territorialità presuppone che sia la residenza sia il domicilio del committente dei servizi professionali siano ubicati al di fuori dell’Unione Europea.
Secondo l’articolo 59 della direttiva 2006/112/CE, si deve considerare il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente. Tali nozioni, regolate dagli articoli 12 e 13 del Regolamento UE n. 282/2011, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle previste dalla normativa nazionale, ossia:
- La registrazione fiscale anagrafica (art. 40 del DPR n. 633/72), o in alternativa
- La residenza della persona fisica, coincidente con la dimora abituale (art. 43, comma 2 c.c.).
Momento di effettuazione della prestazione e cambiamento di residenza
Nel caso in cui il cliente abbia cambiato residenza o domicilio nel corso dell’anno, è necessario verificare il momento di effettuazione della prestazione per determinare correttamente la territorialità IVA.
Per le prestazioni a esecuzione istantanea, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del DPR n. 633/72, il momento di effettuazione (ossia quello in cui valutare il requisito del domicilio del committente anche ai fini della territorialità IVA del servizio) coincide con il pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, secondo i principi delineati dalla giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite n. 8059/2016, ripresa successivamente dalle sentenze nn. 29485/2021 e 10693/2025), il presupposto impositivo corrisponde alla concreta esecuzione della prestazione.
Adempimenti fiscali per le prestazioni escluse da IVA
Sebbene le prestazioni rese a clienti privati extra UE siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, rimane fermo l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633/72.
La fattura dovrà riportare la dicitura “operazione non soggetta” con il riferimento alla norma che ne prevede l’esclusione (articolo 7-septies, comma 1, lettera c, del DPR n. 633/72).
È importante sottolineare che tale regime di esclusione dall’IVA trova applicazione anche quando l’utilizzazione del servizio avvenga in Italia.
Consulenza fiscale online
Il regime di esclusione IVA per le prestazioni professionali rese a clienti privati extra UE rappresenta un’importante opportunità per avvocati, commercialisti e altri professionisti che operano con una clientela internazionale.
Per beneficiare correttamente di tale regime, è essenziale verificare accuratamente la residenza e il domicilio del cliente, nonché la natura della prestazione, assicurandosi che sia caratterizzata da una prevalente componente intellettuale e valutativa.
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