Transfer pricing interno: il valore normale nei rapporti infragruppo

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Un'analisi approfondita sull'evoluzione normativa e interpretativa riguardo la determinazione dei prezzi nelle transazioni tra società collegate residenti in Italia: dal transfer pricing "estero" all'antieconomicità come presupposto di accertamento.

Nel sistema delle imposte sui redditi, la regola generale per attribuire un valore alle transazioni economiche è data dal corrispettivo liberamente pattuito dalle parti. Tuttavia, quando le operazioni avvengono tra soggetti correlati all'interno di un gruppo di imprese, emerge la questione del "transfer pricing", ovvero la valorizzazione dei prezzi nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi infragruppo La disciplina fiscale in materia di transfer pricing, in particolare quella prevista dall'articolo 110, co. 7 del TUIR, ha lo scopo primario di contrastare lo spostamento artificiale di utili verso giurisdizioni a fiscalità più favorevole, garantendo che le transazioni tra entità collegate riflettano i valori che sarebbero stati concordati tra imprese indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza (il principio dell'arm's length). L'articolo 110, comma 7, del TUIR, nella sua formulazione, riguarda esplicitamente le operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato. Ciò pone un interrogativo fondamentale: la disciplina del transfer pricing, o il principio del "valore normale" da essa richiamato (ai sensi dell'articolo 9 del TUIR), si applica anche alle transazioni tra società collegate residenti in Italia? Questa domanda ha generato un acceso dibattito e un'evoluzione significativa negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Questo articolo si propone di analizzare in profondità tale questione, esplorando la normativa vigente, la prassi dell'Amministrazione finanziaria e i principi più recenti sanciti dalla Corte di Cassazione. Il transfer pricing nei gruppi internazionali Il concetto di transfer pricing si è sviluppato inizialmente nell'ambito internazionale, per affrontare le problematiche fiscali connesse alle operazioni tra società residenti in stati diversi ma appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. L'articolo 110, co. 7, del TUIR è la norma cardine per questa materia. Essa prevede che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti controllanti, controllate o sotto comune controllo, debbano essere determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili (c.d. "arm's length principle"). Questo principio, sancito anche dall'articolo 9, paragrafo 1, del Modello di Convenzione OCSE, ha lo scopo di neutralizzare gli effetti sulla base imponibile derivanti da condizioni "speciali" legate al rapporto di gruppo. Le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento sono uno strumento fondamentale per l'applicazione di questo principio, fornendo indicazioni sui metodi di determinazione dei prezzi, sull'analisi di comparabilità (benchmarking) e altre questioni rilevanti. Per le imprese multinazionali, la corretta predisposizione della documentazione idonea sui prezzi di trasferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e ...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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