La determinazione del valore normale nella valutazione dei corrispettivi praticati in operazioni infragruppo da parte di multinazionali. L’applicazione del metodo del confronto per la determinazione del valore normale, ai sensi dell’articolo 110 del DPR n. 917/86.
Quando si parla di operazioni infragruppo nelle multinazionali è necessario porsi nell’ottica di determinare correttamente il reddito d’impresa per ogni Stato. Per questo è imprescindibile osservare correttamente la disciplina del transfer pricing.
Disciplina che in questi casi ha come obiettivo quello di arrivare alla corretta valutazione del valore normale di una transazione infragruppo.
La principale problematica in questi casi è data dal fatto che la valutazione per sua natura è soggettiva. Specie ove non sia possibile il confronto interno a causa della crescente complessità delle transazioni e dalla difficoltà di identificare i comparable.
Per questo motivo ho deciso di dedicare questo contributo all’analisi della determinazione del valore normale. Esso, rappresenta una deroga alla misurazione del reddito in base al corrispettivo realizzato da controparti indipendenti. Tuttavia, oggi il valore normale è il principale strumento che deve essere utilizzato nella determinazione dei corrispettivi nelle operazioni infragruppo nelle multinazionali.
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Valore normale per la misurazione del reddito nelle operazioni infragruppo
La contrapposizione degli interessi fra imprese indipendenti è di per sé garanzia di allineamento ai valori di mercato dei corrispettivi contrattualmente pattuiti. Sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.
Da questo automatico allineamento ai valori di mercato secondo la legge della domanda e dell’offerta (c.d. meccanismo del mercato) discende una regola generale. Regola che fa affidamento, per la determinazione del reddito, sui corrispettivi effettivamente realizzati da parti indipendenti.
Nel gruppo di imprese multinazionali la situazione di indipendenza delle singole entità viene meno. In questi casi vi può essere il concreto rischio che i corrispettivi contrattuali non siano più rappresentativi per la determinazione del reddito. Questo in quanto tali corrispettivi potrebbero essere influenzati da considerazioni di convenienza fiscale.
I differenti livelli di imposizione delle singole legislazioni statali in cui risiedono le singole entità del gruppo può possono indiurre l’impresa verso politiche di pianificazione fiscale aggressiva. Ovvero, situazioni in cui si cerca di spostare l’utile da Paesi a tassazione più elevata a Paesi con tassazione più favorevole.
In queste situazioni il meccanismo del mercato non può operare. Pertanto si pone il quesito su come determinare i corrispettivi affinché essi possano condurre alla congruità dei rispettivi redditi delle diverse società. Al fine di giungere ad una corretta imputazione nelle giurisdizioni interessate.
A motivo dei differenti livelli di tassazione statale, non è infatti indifferente la ripartizione del reddito complessivo del gruppo multinazionale fra le singole consociate e i rispettivi Stati. Per scongiurare questo rischio di ripartizione non equilibrata nel caso di transazioni fra le parti correlate del gruppo multinazionale, per la determinazione del reddito, si deroga alla regola generale del corrispettivo conseguito e si fa riferimento al valore normale.
Le regole di determinazione del valore normale
La disciplina italiana del DPR n. 917/86 di cui al comma 3 dell’articolo 9, cui l’articolo 110 del DPR n. 917/86 fa rimando, definisce il “valore normale” come:
“il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi“
Per determinare il valore normale è necessario quindi chiedersi che corrispettivo sarebbe stato praticato ove la transazione fosse intervenuta fra parti non correlate. Cioè indipendenti nella fissazione del corrispettivo stesso.
Perché il confronto sia attendibile, la transazione fra parti indipendenti da cui ricavare il valore normale dovrà avere le medesime caratteristiche della corrispondente transazione infragruppo.
Consapevole del fatto che il valore normale di una transazione è funzione delle caratteristiche economiche della transazione stessa, la transazione da cui ricavare il valore normale avrà ad oggetto:
- Beni e servizi della stessa specie;
- Al medesimo stadio di commercializzazione;
- Nel medesimo tempo e
- Nel medesimo luogo, cioè mercato, in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati.
Il prezzo normalmente praticato in una transazione con parte indipendente è influenzato quindi anche dal mercato (finale) in cui i beni o servizi sono acquisiti o prestati all’impresa destinataria. La vendita di prodotti identici a prezzi differenti, infatti, può essere economicamente giustificata anche dalla differente localizzazione-mercato in cui avviene la transazione avente ad oggetto il bene o il servizio.
Il confronto interno per la determinazione del valore normale
La seconda parte dell’articolo 9 del DPR n. 917/86 afferma che “per la determinazione del valore normale“, si deve fare riferimento, “in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso“.
E’ preferibile, quindi il riferimento interno ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni ed i servizi. Rettificati per tener conto degli sconti d’uso, non nell’ottica di concedere un qualche vantaggio, in sede di accertamento, alla società del gruppo. Tuttavia, sempre con la finalità di individuare la transazione con controparte indipendente che più si avvicina a quella effettuata con la consociata di gruppo.
In questo modo si tiene conto che la transazione da considerare per ricavare il valore normale debba avere:
- il massimo grado di omogeneità possibile;
- La comparabilità anche in relazione ai volumi di vendita realizzati dalla entità del gruppo cui si riferisce la transazione.
Il corrispettivo che viene normalmente praticato da parti indipendenti è, infatti, influenzato anche dai volumi di vendita ed è giusto, quindi, che sia dato rilevo anche a questa peculiarità. Specie nella situazione di bassi costi variabili ed elevati costi fissi, l’impresa, nelle vendite dei confronti di parti terze indipendenti, può ottenere almeno lo stesso reddito complessivo, anche riducendo i prezzi unitari di vendita rispetto alla concorrenza. Infatti, la riduzione del prezzo unitario di vendita a parti indipendenti può portare, come effetto, l’incremento dei volumi di vendita e, quindi, tendenzialmente garantire redditi nel complesso superiori anche in ipotesi di riduzione del corrispettivo unitario. Per individuare correttamente il valore normale unitario della transazione rispetto a quella posta in essere con la controllata, vengono quindi considerati anche i volumi di vendita.
Metodo del confronto interno e esterno
Il metodo del confronto interno è quindi il privilegiato dal legislatore. In quanto esso permette di determinare il valore normale tenendo conto al meglio di tutte le specificità della transazione in oggetto. Incluse quelle relative ai volumi di vendita.
Tale criterio, è quello enunciato dalla seconda parte del comma 3 dell’articolo 9 del DPR n. 917/86, il quale prevede che debba farsi riferimento “in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso“.
Ove non sia possibile ricorrere al confronto interno, la norma, di conseguenza, ammette che il valore normale sia ricercato avendo riguardo a transazioni esterne.
La metodologia valutativa preferibilmente applicabile sia con riferimento al confronto interno sia con riferimento al confronto esterno, è quella tendenzialmente volta ad identificare la transazione avente analoghe caratteristiche economiche. Tuttavia, non è spesso agevole individuare, neppure all’esterno, comparabili transazioni con parti indipendenti e si ricorre, quindi, ad “aggiustamenti” per ricondurre la transazione di cui si dispone a quella comparabile.
Metodologie alternative
Ove si riscontri questa impossibilità di quantificare il valore normale partendo dall’analisi della singola transazione la prassi ha di conseguenza da tempo proposto metodologie c.d. alternative.
Queste sono basate sull’operatività imprenditoriale considerata nel suo complesso ed ai rischi da essa assunti e largamente applicate per la determinazione del reddito normale:
- Transactional net margin method e
- Transactional profit split method.
La prassi ha quindi ritenuto che, seppur con crescente minor grado di analiticità e precisione anche le metodologie c.d. alternative sono comunque sufficienti ad esprimere una valutazione ancora sostanzialmente attendibile del valore normale.
Valore normale combinato
La verifica dei prezzi di trasferimento di una impresa multinazionale è finalizzata alla valutazione “normale” del corrispettivo. Essa non ha, quindi, a che vedere con altre differenti regole di determinazione del reddito d’impresa che attengono all’inerenza ed alla competenza.
Per questa ragione, il problema della valutazione del valore normale non ha molto significato che sia risolto per singola transazione. Come si farebbe nel caso di esame della inerenza e competenza dei componenti di reddito rivenienti dalla singola operazione. Tuttavia, tale valutazione deve essere svolta con riferimento alla media ponderata dei corrispettivi delle transazioni effettuate nel periodo d’imposta ed aventi uguali caratteristiche. Cioè indipendentemente dai singoli corrispettivi applicati nelle singole transazioni.
Da questo punto di vista, ipotizziamo una società italiana appartenente ad un gruppo multinazionale. Ipotizziamo che questa venda più volte il prodotto alla propria consociata spagnola, a prezzi diversi nell’anno. Ebbene la verifica del valore normale avrebbe ad oggetto non il corrispettivo della singola operazione di vendita, ma la media ponderata dei corrispettivi delle operazioni omogenee effettuate nel periodo d’imposta.
Metodi di valutazione dei prezzi di trasferimento
Vi sono anche casi in cui la verifica del valore normale mediamente applicato nell’anno può avere per oggetto non una determinata tipologia di operazioni, ma un insieme di operazioni con differenti gradi di omogeneità.
Il rilevo ad insiemi più ampi di operazioni come oggetto unitario della verifica da prezzi di trasferimento, non è precisamente la conseguenza delle accennate frequenti difficoltà che si incontrano nel reperire transazioni comparabili o che rendono possibile un confronto attendibile del prezzo applicato nella transazione fra parti correlate e parti indipendenti.
Infatti, come detto, queste difficoltà sono tecnicamente superate dalla prassi con il passaggio dai metodi c.d. tradizionali per la valutazione dei prezzi di trasferimento:
- il preferibile comparable uncontrolled price method e, in subordine,
- il resale price method e il cost plus method
ai metodi c.d. alternativi:
- il transactional net margin method e
- il transactional profit split method.
La necessità di passare ad insiemi più ampi oggetto di verifica di transfer pricing si realizza allorché le transazioni, seppur differenti per tipologia, presentano elementi di collegamento.
Gli elementi di collegamento che possono legittimamente giustificare la deroga alla valutazione del prezzo di trasferimento per singola tipologia di operazione sono vari e, in questi casi, la deroga è ammessa dalla stessa OCSE.
Vi possono essere collegamenti:
- Di ordine contrattuale. Ad esempio, per le forniture di beni e servizi nei contratti a lungo termine;
- Legati alle technicality della produzione. Ad esempio, per i prodotti che derivano dalla medesima linea produttiva;
- Legati ad un vincolo finalistico commerciale. Ad esempio, nel caso di prodotti ceduti a prezzi ridotti per supportare le vendite di quelli profittevoli.
Esempio di ancillarità commerciale
Un esempio riferito al caso da ultimo richiamato del vincolo finalistico-commerciale è il seguente.
La società italiana ITA vende due prodotti, alfa e beta, alla sorella commerciale tedesca GER. Beta è un componente di consumo, un ricambio, utilizzabile esclusivamente per il prodotto alfa. Il prodotto alfa “sostiene” economicamente le vendite del prodotto beta nel mercato tedesco. GER vende alfa nel medesimo luogo di beta e lo vende ad un prezzo inferiore (anche “sottocosto”) rispetto alla concorrenza. Con la finalità di incentivare la vendita dei relativi beta utilizzabili solo per la propria tipologia di prodotto alfa. Nella complessiva valutazione arm’s legth dei due prodotti ceduti da ITA pare corretto tener conto, in modo combinato, delle vendite fra la società italiana e quella tedesca di alfa e beta, nel senso che un minor prezzo di vendita di alfa, rispetto all’arm’s legth, è almeno compensato dal maggior prezzo e/o maggiori volumi e, quindi, maggiori ricavi di vendita di beta.
In quest’ultimo caso, l’ancillarità commerciale determina un legame tra i prodotti tale da ritenere corretta, ai fini transfer pricing, una valutazione congiunta.
Del resto, nel caso di valutazione a valore normale, avrebbe poco senso determinare o rettificare il reddito d’impresa considerando solo i prodotti ceduti ad un prezzo inferiore al valore normale. Dimenticando che il loro sacrificio, in termine di margine, è stato più che compensato (e tassato) dai margini realizzati sulle vendite di altri prodotti.
Valore normale e rettifiche di reddito
Il problema della ripartizione del reddito normalizzato fra gli Stati di residenza delle entità del gruppo multinazionale, per sua natura, è un problema che non può essere bypassato, neppure ricorrendo all’istituto della tassazione consolidata del gruppo multinazionale di cui agli artt. 130 e seguenti del DPR n. 917/86.
D’altro lato, come ammesso dalla stessa OCSE, che da anni rappresenta una best practice in ordine ai metodi di valutazione del transfer price, la determinazione del valore normale “non è una scienza esatta“. Questo in quanto trattasi di tema valutativo e quindi di per sé soggettivo, anche a motivo della crescente complessità e diversificazione economica che rende sempre più difficile l’individuazione dei comparable e la determinazione del reddito imponibile normale riferito ad ogni entità e corrispondente Stato del gruppo multinazionale.
Per queste ragioni è sempre più suggeribile, dal lato del gruppo multinazionale, il ricorso alle disclosure documentali che giustamente garantiscono la c.d. penalty protection a fronte delle incertezze valutative.
Non solo, ma nell’ipotesi di mancanza di riconoscimento di approcci valutativi innovativi del tipo di quelli qui considerati, e che sono sempre volti a cogliere, in ultima analisi, l’essenza e la finalità della valutazione a valore normale nell’ottica di determinare correttamente il reddito d’impresa imponibile per Stato, è anche auspicabile, per salvaguardare il generale divieto di doppia imposizione, che siano almeno rese sempre più agevolmente fruibili e concluse rapidamente e con esito positivo le procedure per il mutuo riconoscimento degli eventuali rettifiche da transfer pricing operate in sede di accertamento dalle singole amministrazioni statali.
Secondo l’attuale procedura amichevole di cui all’art. 25 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni conformi al modello OCSE, le singole Amministrazioni statali coinvolte non sono obbligate a raggiungere l’accordo per evitare la doppia imposizione. Ma esclusivamente a “fare del loro meglio” perché possibilmente si raggiunga l’accordo.