Sanificazione al 15,6423% e fino a 60.000 euro. Il Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, disciplinato dall’art. 125 del Decreto Rilancio, che ha abrogato il precedente, analogo incentivo introdotto dal Decreto Cura Italia, rimodulato dal Decreto Liquidità, per il quale non erano ancora state emanate le disposizioni attuative.

Attraverso la pubblicazione del provvedimento n. 302831 dell’undici settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha rimodulato l’aliquota relativa al bonus sanificazione. L’aliquota del 60%, precedentemente introdotta dal D.L. Cura Italia rilancio è stata modificata al 15,6423%.

Si tratta della misura massima relativa alla fruizione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione inizialmente previsto dall’art. 125 del D.L. n. 34/2020. L’agevolazione riguarda esclusivamente le spese sostenute nel corso del 2020.

Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854.

Credito di imposta sanificazione

I destinatari del contributo sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sanificazione fino a 60.000 euro: quali sono le spese agevolabili?

Sono, agevolabili, le spese sostenute nel 2020 e riguardanti:

  • Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • Acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:
    • Dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea);
    • Prodotti detergenti e disinfettanti
    • Dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
    • Dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Imputazione temporale delle spese sostenute

In attesa dei necessari chiarimenti ufficiali, si ritiene che l’imputazione temporale delle spese debba avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’art. 109 del Tuir. In particolare, come noto, tali disposizioni prevedono che:

  • Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
  • Le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Sanificazione fino a 60.000 euro

Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda, spetta ora nella misura del 15,6423% delle spese sostenute nel 2020, rispetto alla precedente percentuale del 60% prevista dal Decreto Liquidità.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in compensazione con modello F24.

Sanificazione fino a 60.000 euro: utilizzo del credito in compensazione

Il credito d’imposta maturato, può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi o ad istituti di credito. In tal caso, il soggetto cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Al bonus in oggetto non si applicano:

  • Limiti alla compensazione previsti per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Redditi, di 250.000 euro;
  • Limiti elevati a un milione di euro nel 2020 dall’articolo 147 del Decreto Rilancio.

I criteri e le modalità di applicazione del credito d’imposta, nonché di assegnazione delle risorse disponibili, sono stabiliti con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio (prevista entro il 18 luglio 2020).

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus sanificazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 20.07.2020 ha fornito alcune indicazioni operative, tra cui i termini e modalità attuative per richiedere il credito di imposta.

Intanto si chiarisce che sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020:

  • Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento,
  • Per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020

Il calcolo viene effettuato sull’importo delle spese al netto dell’IVA eventualmente dovuta (cioè sul solo imponibile).

Operativamente occorre compilare il modello allegato al provvedimento del 20.07.2020 ed inviarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 20.07.2020 al 07.09.2020.

Questo significa che occorre indicare sia le spese sostenute dall’inizio dell’anno alla data di invio del modello sia quelle che si intende sostenere fino al 31.12.2020.

Bonus sanificazione: utilizzo diretto o cessione del credito?

Il credito di imposta può quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute:

  • Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento delle spese o
  • In compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 “a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento” che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (§ 5.5 lett. b) del provv. n. 259854/2020).

Questo significa che il credito di imposta potrebbe essere utilizzato da subito, fermo restando che occorre attendere l’introduzione del relativo codice tributo.

La cessione del credito d’imposta per la sanificazione

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre 2021, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

La comunicazione della cessione del credito d’imposta per la sanificazione può avvenire, esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (cassetto fiscale), anche in tal caso a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.
Al riguardo, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate di ieri afferma “pertanto a partire da lunedì 14 settembre”.

1 COMMENTO

  1. Buongiorno ho appena letto il suo articolo teorico, poi la realtà sulle spese aziendali per sanificazione sono tutt’altra cosa, se fosse così tempestivo nell’aggiornarlo, il rimborso non è più del60% ok ma del 15% per via dello sforamento del tetto di 200 milioni di euro, la richiesta ad oggi è di un miliardo e 200 milioni.

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